Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

FIDEJUSSIONE

  • Marco Scattolini

    Macerata
    06/10/2022 13:07

    FIDEJUSSIONE

    Un consumatore che ha sottoscritto una polizza fidejussoria a garanzia di un finanziamento di natura commerciale stipulato tra una Società srl ed un Istituto bancario, a fronte della quale, pertanto, risulta terzo soggetto garante del debitore principale, può, in caso di inadempimento di quest'ultimo e di successiva escussione della fideiussione da parte della Banca creditrice, accedere all'istituto del concordato minore nell'ipotesi di sovraindebitamento?
    Ringraziando per la risposta, porgo cordiali saluti.
    Dr. Marco Scattolini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2022 17:29

      RE: FIDEJUSSIONE

      La qualità di consumatore non è data dalla quantità dei debiti, ma dalla qualitàdegli stessi, per cui non è tale chi risponde di debiti legati ad attività comemrciali, anche se a titolo di fideiussore. Non essendo consumatore, il soggetto in questione, se in stato di sovraindebitamento può accedere al concordato minore.
      Zucchetti SG srl
      • Giacomo Ronconi

        CESENA (FC)
        17/10/2022 11:00

        RE: RE: FIDEJUSSIONE

        Con riferimento al quesito ed alla conseguente Vs. risposta, Vi sarei grato di un parere in merito all'accessibilità al concordato minore del fideiussore, alla luce dell'art. 74 CCII, considerato che, nel caso che mi occupa, il fideiussore non potrà proseguire l'attività imprenditoriale (in quanto non sua, ma di società nel frattempo fallita) e non avendo possibilità di apporto di "risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori".
        In attesa, ringrazio, con i migliori saluti.
        avv. Giacomo Ronconi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/10/2022 17:34

          RE: RE: RE: FIDEJUSSIONE

          Come abbiamo detto nella precedente risposta il fideiussore, rispondendo nel caso di debiti commerciali, non può essere considerato consumatore e, quindi, sotto il profilo soggettivo, può accedere al concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCII.
          Questa norma, richiede, però anche dei requisiti oggettivi; oltre alla situazione di sovraindebitamento richiede che, quando la procedura non ha lo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, ed ha quindi carattere prettamente liquidatorio, è necessario, quale condizione di ammissibilità, l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, co. 2 CCII), a somiglianza di quanto disposto (in termini più precisi) dal comma quarto dell'art. 84 per l'accesso al concordato liquidatorio.
          Se manca tale apporto o se lo stesso non è ritenuto essere tale .da apportare un incremento apprezzabile della soddisfazione dei creditori, il concordato minore non è ammissibile e al sovraindebitato non rimane che il ricorso alla liquidazione controllata dei beni, ai sensi degli artt. 268 e segg. CCII.
          Zucchetti SG srl
          • Gianni Ciotti

            ANCONA
            07/11/2022 09:02

            RE: RE: RE: RE: FIDEJUSSIONE

            Buongiorno,
            sono gentilmente a chiedere il Vs. parere sulla corretta interpretazione dell'art. 74 co.2 d. lgs 14/2019.
            Nella fattispecie il debitore (attuale dipendente a tempo indeterminato che ha accumulato per le garanzie prestate in quanto socio di una società poi dichiarata fallita), vorrebbe depositare una proposta di concordato minore.
            Gli unici redditi che detiene -allo stato- sono quelli da lavoro dipendente e non risultano -detenuti- né beni mobili, né immobili.
            Il dubbio è sulla corretta interpretazione del co. 2 dell'art. 74 d. lgs 14/2019, quando dice di: "apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori".
            Secondo il Vs. parere, l'apporto di "risorse esterne che aumentino ............." è da considerarsi solo quello riveniente da una "risorsa esterna", cioè l'apporto di un terzo, o è parimenti ammissibile che le somme possono derivare da eventuale rinuncia al TFR, oltre che ad un "quid" dello stipendio per un arco temporale proposto?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/11/2022 18:44

              RE: RE: RE: RE: RE: FIDEJUSSIONE

              Poiché nel caso il soggetto che vorrebbe accedere al concordato minore chiederebbe la ristrutturazione anche di debiti di natura commerciale, non trova applicazione l'art. 33, ult. comma, ccii, per il quale non è ammesso l'accesso alla procedura di concordato minore all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, dal momento che il soggetto in questione non può essere considerato un imprenditore che svolgeva una attività poi cessata giacchè i debiti commerciali derivano da garanzie date quale socio limitatamente responsabile di una società dichiarata fallita,
              Tanto premesso, l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, posto dal secondo comma dell'art. 74 come condizione per accedere al concordato minore a carattere liquidatorio, ha lo stesso scopo della similare norma posta dal quarto comma dell'art. 84 per il concordato liquidatorio maggiore; e, cioè, che, in presenza di sovraindebitamento o di insolvenza, è preferibile, anche per ragione di costi, la liquidazione controllata o la liquidazione giudiziale, a meno che non ci sia un apporto di risorse esterne tale che, aumentando in misura apprezzabile (misura quantificata nell'art. 84 nel 10%), renda più conveniente il ricorso alla procedura conservativa.
              In questa ottica, a nostro avviso, l'apporto di risorse esterne consiste in quelle disponibilità ulteriori che vengono immesse nella procedura rispetto a quello di cui disporrebbe una alternativa procedura liquidatoria; e, poiché la liquidazione controllata del patrimonio coinvolgerebbe l'intero patrimonio del debitore ed anche parte della sua retribuzione nei limiti fissati dal giudice che non pregiudichino il mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia (art. 268, co. 4, lett. b) , la rinuncia a parte della retribuzione o a parte del TFR non può essere considerata apporto di risorsa esterna che, come ribadisce il termine stesso deve provenire dall'esterno, ossia da terzi..
              Zucchetti Sg Srl