Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio

  • Sandro Pulcinelli

    Roma
    11/05/2020 22:26

    Liquidazione del patrimonio

    Buonasera,
    sono Liquidatore di una procedura di liquidazione del patrimonio, sono subentrato ai sensi dell'art.14 novies in una procedura esecutiva.
    Il delegato alle vendite ha comunicato che l'immobile è stato aggiudicato e invita il creditore fondiario a fargli pervenire il conteggio ex art.2855 c.c. nonché quanto necessario per il versamento diretto ex. art.41 T.U.B..
    Sto predisponendo lo stato passivo e da 15gg sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla liquidazione il creditore fondiario non mi ha inviato nulla.
    E' giusto che il delegato alle vendite oltre alla liquidazione delle spese e dei compensi degli ausiliari e delle spese sostenute da porre in prededuzioni si occupi anche del piano di riparto?Non dovrebbe liquidare le prededuzioni e rimettere il residuo nella procedura di liquidazione?
    Nello stato passivo della liquidazione, posso non inserire il creditore fondiario non avendo ricevuto la domanda di partecipazione alla liquidazione?
    Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2020 19:36

      RE: Liquidazione del patrimonio

      No, non è corretto che la somma ricavata dalla vendita sia assegnata al creditore esecutante, anche se creditore fondiaria. Invero, l'art. 14-quinquies l. n. 3 del 2012 stabilisce (tra l'altro) che "Con il decreto di cui al comma 1 (quello con cui dichiara aperta la procedura) il giudice:… ; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore". E' evidente la grave imprecisione normativa lì dove si fa riferimento come termine di durata della sospensione al provvedimento di omologazione dal momento che la liquidazione del patrimonio con prevede l'emissione di un provvedimento di omologa; questo però comporta soltanto che la sospensione delle esecuzioni opera per tutta la durata della procedura
      La norma citata non fa salve diverse disposizioni di legge- come invece l'art. 51 l. fall.- per cui la sospensione si applica anche ai creditori fondiari; ossia neanche le banche titolari di credito fondiario possono iniziare o proseguire una azione esecutiva sui beni compresi nel patrimonio da liquidare, dopo l'emissione del decreto di apertura di tale procedura. Né tale conclusione è compromessa dal fatto che nell'esecuzione individuale sia già intervenuta l'aggiudicazione del bene immobile pignorato perché l'aggiudicazione comporta il diritto dell'aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene che, quindi può essere a lui trasferito con l'emissione del decreto di trasferimento anche dopo la sospensione dell'esecuzione, trattandosi di dar corso ad un diritto già acquisito; con la sospensione del processo esecutivo rimangono, invece, bloccate le altre operazioni del procedimento esecutivo tra cui la distribuzione della somma ricavata dalla vendita che va a confluire nel patrimonio da liquidare e, quindi, non possano essere trasferite ai creditori che hanno intrapreso e/o partecipato all'esecuzione singolare. Nel suo caso, quindi, il delegato dovrebbe liquidare le spese in prededuzioni e rimettere il residuo alla procedura di liquidazione.
      Quanto allo stato passivo, abbiamo già detto altre volte che la formazione dello stato passivo nel contesto della liquidazione del patrimonio è rimessa, come nella liquidazione coatta, direttamente all'organo tecnico della procedura, anziché all'autorità giudiziaria, tuttavia, diversamente che nella citata procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al passivo il creditore deve comunque presentare la domanda di partecipazione, analogamente a quanto accade nel fallimento. Finora la banca non ha presentato la domanda sperando, probabilmente, nell'attribuzione della somma ricavata nell'esecuzione individuale, per cui, nel momento in cui ciò non si verificherà, sicuramente presenterà la domanda: Tuttavia, essendo quello accennato il meccanismo della formazione del passivo, se un creditore non presenta la domanda di partecipazione alla liquidazione lei non può inserirlo di sua iniziativa nel passivo.
      Zucchetti SG srl