Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO

  • Gina Maddalena Schiff

    Verona
    29/04/2026 12:21

    INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO

    In una procedura di L.G. in cui sono curatrice chiedo se sia opponibile alla procedura il credito della moglie del fallito per alimenti riconosciuti in forza di sentenza di separazione giudiziale emessa ante L.G. ma divenuta definitiva ed inoppugnabile dopo la apertura della procedura concorsuale
    Inoltre, sul 50% dell'immobile (casa di abitazione) di proprietà del fallito ricompreso nell'attivo della L.G. la moglie aveva iscritto ipoteca consolidata a garanzia del pagamento degli alimenti.
    La moglie, quale creditore, può insinuarsi al passivo in privilegio ipotecario sia per gli importi degli alimenti scaduti alla data di apertura della liquidazione, sia per gli importi che saranno maturati sino alla vendita del 50% dell'immobile?
    Gina Maddalena Schiff
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/04/2026 18:38

      RE: INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO

      Presumiamo che nel caso trattandosi di separazione tra coniugi si parli di assegno di mantenimento più che di assegno alimentare.
      La sentenza di separazione è intervenuta prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico del marito e pertanto è da ritenere opponibile alla massa, anche se all'epoca la stessa era ancora impugnabile, rientrando questa ipotesi tra quelle di ammissione con riserva (art, 204, comma 2, lett. c) CC) contro a quale il curatore avrebbe potuto proporre appello per la parte economica ovviamente.
      Tanto premesso, la moglie può insinuare al passivo i crediti per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento eventualmente determinato in via provvisoria d all'udienza presidenziale, in quanto crediti concorsuali. Questi crediti, avendo la signora iscritto ipoteca a garanzia del pagamento degli stessi, posson9o essere collocati in via ipotecaria.
      La moglie non ha invece titolo per insinuarsi al passivo per l'assegno di mantenimento maturato dopo l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto ciascuna mensilità è un autonomo debito personale del liquidato che sorge successivamente alle singole scadenze posteriormente all'apertura del concorso, sebbene la separazione sia stata definita prima della stessa.
      In questo caso la moglie separata potrà chiedere soltanto gli alimenti se non ha altri mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 143 CCII. Questo si riferisce agli alimenti in favore del soggetto ammesso alla procedura, ma lo stesso diritto viene riconosciuto anche al coniuge che dovrebbe beneficiare dell'assegno di mantenimento, sempre che, ovviamente, dimostri di essere in stato di bisogno, che è il presupposto per ottenere gli alimenti.
      Zucchetti SG srl