Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore - pagamento in violazione

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    13/10/2020 11:37

    Piano del consumatore - pagamento in violazione

    Buongiorno,
    nel caso in cui il consumatore, con piano già omologato, effettui dei pagamenti al di fuori dello stesso, la legge 3/12 prevede che questi pagamenti siano inefficaci nei confronti dei creditori anteriori.
    La legittimazione per la dichiarazione dell'inefficacia è in capo all'OCC?
    In alternativa, i creditori possono procedere con la richiesta di cessazione degli effetti del piano per atti in frode (art. 14 bis comma 1 che richiama l'art. 11 comma 5)? Ma in tal caso, in che modo dette somme possono rientrare nel patrimonio del debitore?
    Vi ringrazio
    Lorenzo Dallari
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/10/2020 12:26

      RE: Piano del consumatore - pagamento in violazione

      Effettivamente il comma quarto dell'art. 13 l. n. 3 del 2012 dispone che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità prevista dalla legge stessa, senza null'altro aggiungere, per cui è legittimo il dubbio di chi e come possa far valere tale inefficacia. Considerato che la norma riproduce quella di cui al primo comma dell'art. 44 l. fall., per il quale l'inefficacia opera di diritto e può essere fatta valere dal curatore, si può ritenere che nella fattispecie in esame valga lo stesso criterio con legittimazione dell'OCC- che ha il duplice compito di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso (co. 2 art. 13)- chiedere la restituzione e, in caso di inadempimento, ad agire in giudizio per l'accertamento dell'inefficacia; diversamente la sanzione dell'inefficacia non sarebbe applicabile, non potendosi attribuire al debitore che ha eseguito l'illecito la legittimazione a tanto.
      Si tratta, infatti proprio di un illecito sanzionato penalmente, giacchè l'art. 16 l. n. 3 del 2012 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro (salvo che il fatto non costituisca reato più grave) il debitore che " nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore". Se tale pagamento è effettuato con l'intento di frodare i creditori può aversi anche la revoca della procedura per il combinato disposto degli artt. 11 e 14bis. In tal caso, il problema del recupero dei pagamenti effettuati in corso di procedura verrebbe meno perché non ci sarebbe più una procedura.
      Zucchetti SG srl
      • Lorenzo Dallari

        Reggio Emilia (RE)
        15/12/2020 11:36

        RE: RE: Piano del consumatore - pagamento in violazione

        Buongiorno,
        rispetto al procedimento pe la cessazione degli effetti del piano del consumatore omologato ex art. 14 bis, comma 2, lett. a), L. 3/12, ritenete che si applichi normalmente la sospensione feriale dei termini? Non mi sembra che vi siano disposizioni legislative in merito all'esclusione.
        Vi ringrazio
        cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/12/2020 19:49

          RE: RE: RE: Piano del consumatore - pagamento in violazione

          Riteniamo proprio di si dal momento che si tratta di un termine processuale sanzionato con la decadenza in caso di violazione.
          Tale soluzione è applicabile sia l termine breve di sessanta giorni previsto dal comma terzo dell'art. 14bis l. n. 3 del 2012 ove questo periodo si intersechi con quello feriale, ma vale anche per il termine lungo biennale perché, come affermato, anche di recente dalla Cassazione (Cass. 25 agosto 2020, n. 17640), quando il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale dei termini, "al termine annuale di decadenza dal gravame (ora semestrale) di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, comma 1, codice cit., e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".
          Nel caso di termine biennale, come nel caso, va quindi effettuato il doppio computo del periodo feriale.
          Zucchetti SG srl
          • Lorenzo Dallari

            Reggio Emilia (RE)
            17/12/2020 11:44

            RE: RE: RE: RE: Piano del consumatore - pagamento in violazione

            Vi ringrazio molto.
            Con il termine di "sessanta giorni" intendevate quello di sei mesi, è corretto?
            un'ultima questione: l'eventuale reclamo contro il provvedimento di rigetto del Giudice si propone al tribunale ex art. 14, 5 comma?
            grazie ancora
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              17/12/2020 19:28

              RE: RE: RE: RE: RE: Piano del consumatore - pagamento in violazione

              Certo, è stato un lapsus. Il riferimento era all'art. 14 bis l. n. 3 del 2012, espressamente richiamato nella risposta, per cui il termine breve è di sei mesi dalla scoperta.
              Esatto quanto dice con riferimento al reclamo, visto che il comma sesto dell'art. 14bis dispone che alla fattispecie della revoca e cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore si applica l'art. 14, comma 5.
              Zucchetti Sg srl