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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PROGETTO DI STATO PASSIVO
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Patrizia Minazzo
Diano Marina (IM)21/10/2023 14:36PROGETTO DI STATO PASSIVO
Buongiorno a tutti, mi è venuto un dubbio...il progetto di stato passivo può essere inviato nella sua interezza a tutti i debitori oppure è necessario inviare a ciascun debitore la parte di suo riguardo?
Grazie mille-
Zucchetti SG
Vicenza23/10/2023 08:37RE: PROGETTO DI STATO PASSIVO
Lei ha appostato la domanda nella sezione crisi da sovraindebitamento per cui riteniamo che si riferisca ad una delle procedure utilizzabili da chi si trova in queste condizioni e, poiché parla di stato passivo e di comunicazione, presumiamo che si tratti di liquidazione del patrimonio o liquidazione controllata, non sapendo a quando tale procedura risale. Questo ultimo dato è comunque irrilevante in quanto sia il primo comma dell'art. 14 oties l. n. 3 del 2012 che il primo comma dell'art. 273 CCII sono chiari nel prevedere che il progetto di stato passivo va comunicato ai creditori (è evidentemente un lapsus il riferimento che lei fa ai debitori), in modo che costoro possano presentare osservazioni, che possono riguardare non solo la posizione dell'interessato ma anche la posizione degli altri creditori.
E' lo stesso meccanismo utilizzato nella procedura maggiore di liquidazione giudiziale ove lo stato passivo è compito del giudice (nel mentre nella procedura da sovraindebitamento è lasciato al liquidatore e l'intervento del giudice è solo eventuale), ove appunto, i va comunicato ai creditori sia il progetto di stato passivo predisposto dal curatore (art. 203 CCII), sia lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice (art. 205).
Zucchetti SG srl-
Fausto Ernesto Sala
Brescia14/02/2024 16:51PROGETTO DI STATO PASSIVO
Buonasera, approfitto della discussione per esporre un dubbio circa i soggetti ai quali inviare il progetto di stato passivo. L'art. 203 c.2 richiede che Il curatore trasmetta il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni salvo poi evidenziare che anche il debitore può esaminare il progetto e presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. Mi chiedevo se ritenete necessario o almeno opportuno trasmettere il progetto di stato passivo anche al domicilio digitale del debitore, legale rappresentante in caso di società. Mille grazie. -
Zucchetti SG
Vicenza15/02/2024 17:55RE: PROGETTO DI STATO PASSIVO
Come lei giustamente rileva, l'art. 203 CCII ( come già l'art. 95 l. fall. nella sua ultima versione) prescrive che il curatore trasmetta il progetto di stato passivo depositato in cancelleria ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo, per poi prevedere che i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto di stato passivo e presentare al curatore, nei modi indicati dall'art. 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi, fino a cinque giorni prima dell'udienza. Non vi è quindi l'obbligo della trasmissione del progetto al fallito, che quindi può esaminarlo in cancelleria, sicchè è quanto mai opportuno, visto che l'art. 10 prevede l'attivazione di un domicilio digitale per il liquidato e per il legale rappresentante della società assoggettata alla liquidazione giudiziale, la comunicazione del progetto anche a costoro.
Zucchetti SG srl
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