Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione patrimonio - cedolare secca locazione immobili

  • Francesco Pellegrino

    Arliano (LU)
    01/06/2022 13:06

    Liquidazione patrimonio - cedolare secca locazione immobili

    Soggetto ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio in data 01/09/2021, proprietario di immobile concesso in locazione con cedolare secca.
    I canoni di locazione incassati per il periodo 01/09/2021 – 31/12/2021 sono stati incamerati nella liquidazione. La cedolare secca relativa ai 4 mesi incassati penso sia opportuno farli versare dalla procedura.
    L'imposta che sarà richiesta dall'Agenzia delle entrate per il periodo antecedente come deve essere trattata? Il debito emergerà con la dichiarazione che sarà presentata post, ma è relativo ai canoni maturati per il periodo ante decreto di apertura e pertanto dovrà partecipare alla liquidazione del patrimonio con relativa insinuazione tardiva da parte dell'Agenzia delle entrate?
    Cosa ne pensate?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Francesco Pellegrino

      Arliano (LU)
      13/06/2022 19:46

      RE: Liquidazione patrimonio - cedolare secca locazione immobili

      Buonasera, cortesemente chiedo se possibile una risposta al quesito.

      grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        15/06/2022 20:56

        RE: RE: Liquidazione patrimonio - cedolare secca locazione immobili

        Riteniamo di non essere in grado di dare una risposta certa né all'una né all'altra domanda, dato che la normativa sulla liquidazione del patrimonio nel sovraindebitamento, e la relativa procedura, sono molto più "sommarie" di quelle sul fallimento, e non consentono di trovare una soluzione chiara a casi specifici come questi.

        Proviamo comunque a inquadrare la questione sulla base delle regole che ci sono.


        Per quanto riguarda l'imposta relativa al periodo ante apertura della liquidazione, a differenza di quanto previsto per il fallimento, l'art. 14-octies della legge 3/2012 non prevede la possibilità di presentare istanze tardive, per cui una volta chiuso il passivo, se l'Agenzia delle Entrate non ha richiesto i tributi in questione, essi non possono beneficiare della liquidazione del patrimonio del debitore.

        Di conseguenza, il debito (per cedolare secca o per altre imposte dirette) che emerga dalla dichiarazione presentata successivamente all'apertura della liquidazione ma relativo al periodo antecedente sinceramente non sappiamo come possa essere trattato:

        - se lo si considera debito concorsuale, è possibile, anzi probabile, che nei tempi stabiliti nel rispetto dell'art. 14-sexies, I comma, lettera "b" l'Agenzia non abbia nemmeno ricevuto la dichiarazione dei redditi, non è quindi tecnicamente nella possibilità di rispettarli

        - se lo si considera debito sorto successivamente, non entra nella liquidazione del patrimonio.


        Per quanto riguarda il debito maturato successivamente alla procedura le problematiche sono di tipo diverso, ma comunque presenti e difficilmente solubili:

        - l'art. 14-novies, II comma, della legge 3/2012, stabilisce che "Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche ... i frutti prodotti dai beni del debitore"

        - il successivo art. 14-undecies stabilisce che "I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione ... costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".

        Da tali disposizioni non ci pare si possa desumere con certezza che la cedolare secca sui canoni di locazione appresi all'attivo sia a carico della procedura, per più motivi:

        - a proposito dei frutti non si parla della sorte di oneri e passività a essi relativi

        - se riteniamo i canoni "beni sopravvenuti", ci pare abbastanza forzato sostenere che il carico fiscale sia una passività per l'acquisto o la conservazione degli stessi.

        - la cedolare secca non è un'imposta indiretta gravante sul canone, ma un'imposta diretta a carico del sovraindebitato, che emergerà dalla dichiarazione dei redditi che egli è tenuto a presentare l'anno successivo, e nel calcolo dell'importo in tale sede dovuto entrano eventuali crediti riportati dall'anno precedente ed eventuali acconti versati.

        D'altra parte, non possiamo dire di essere certi del fatto che la cedolare secca sui canoni acquisiti dalla procedura non gravi sulla stessa, perché in presenza di un reddito imponibile, soggetto a un'aliquota ben precisa, acquisito all'attivo, il fatto che l'Erario non riscuota quanto di sua spettanza non convince assolutamente. E i creditori si troverebbero a beneficiare di un importo lordo da imposte, quando in una situazione normale ciò che potrebbe essere destinato a essi sarebbe l'importo al netto del prelievo fiscale.