Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

deposito istanza di sovraindebitamento con condanna per bancarotta fraudolenta

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    25/02/2021 17:15

    deposito istanza di sovraindebitamento con condanna per bancarotta fraudolenta

    Buonasera,
    ditta individuale fallita con fallimento chiuso nel 2016 e condanna per bancarotta fraudolenta ex art. 110 cp con sentenza, di condanna a 1 anno e 4 mesi, del 2013.
    L'ex titolare della ditta vorrebbe, per ottenere l'esdebitazione, depositare (per la prima volta) istanza di sovraindebitamento per chiudere i debiti residui che il fallimento non è riuscito a soddisfare. Si chiede se la bancarotta è fatto ostativo al deposito della domanda per la legge 3/2012 oppure no.
    Non mi pare di aver letto nella norma soprattutto nei presupposti di cui all'art. 7 che ci sia un impedimento per reati di bancarotta precedenti (peraltro con condanna in questo caso scontata) e pertanto a mio parere si potrebbe procedere con il deposito della domanda come illustrato sopra.
    Grazie
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/02/2021 19:41

      RE: deposito istanza di sovraindebitamento con condanna per bancarotta fraudolenta

      La nuova lett. d) quater del comma 2 dell'art. 7, nella versione (aggiunta dalla l. n. 176 del 2020, di conversione del d.l. n. 137 del 2020, prevede che "la proposta non è ammissibili quando il debitore, anche consumatore, …. limitatamente all'accordo di ristrutturazione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".
      Posizione già anticipata da Trib. Ancona 06 Luglio 2018 che, in un caso simile al suo in cui il debitore che chiedeva di accedere all'accordo di ristrutturazione della crisi aveva subito una condanna per bancarotta fraudolenta in tempo risalente, ha deciso che la verifica della sussistenza di atti in frode, pur ai meri fini dell'ammissibilità della domanda di accesso alla procedura accordo, va condotta dal giudice a prescindere dall'esistenza di una sentenza sul punto, e a maggior ragione può basarsi su fatti accertati in altri giudizi, per cui osta all'ammissibilità di proposta di accordo di composizione della crisi il compimento di atti in frode ai creditori da parte del proponente, anche se posti in essere anteriormente al quinquennio dalla presentazione del ricorso ed a maggior ragione ove già accertati in un giudizio penale. Può leggere la sentenza per esteso su ilcaso.it.
      Zucchetti Sg srl
    • Luciano Mauro

      Ferrara
      26/02/2021 09:44

      RE: deposito istanza di sovraindebitamento con condanna per bancarotta fraudolenta

      Ho letto la sentenza che mi avete indicato e per cui vi ringrazio. Però, il tenore letterale della norma, all'art. 7 co. d-quater espressamente dice "limitatamente all'accordo di composizione della crisi", lasciando pertanto intendere che per il piano del consumatore e per la liquidazione del patrimonio non sia necessario verificare che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori. Cosa che peraltro, almeno nel mio caso, è per altra procedura ed è una pena scontata visti i tempi.
      Quindi la sentenza va in contrasto con la norma, ma a mio parere, ripeto dal tenore letterale del comma citato dell'art. 7 non ci dovrebbero essere problemi.
      Saluti.
      LM
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/02/2021 19:41

        RE: RE: deposito istanza di sovraindebitamento con condanna per bancarotta fraudolenta

        Nel generico riferimento da lei fatto al sovraindebitamento, avevamo pensato all'accordo di composizione, in primo luogo, perché lei dice che "l'ex titolare della ditta vorrebbe, per ottenere l'esdebitazione, depositare (per la prima volta) istanza di sovraindebitamento per chiudere i debiti residui che il fallimento non è riuscito a soddisfare" e consumatore, nella definizione data dall'art. 6 n. 2 della legge n. 3 del 2012, è il soggetto che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale; ci sembrava, e ci sembra, pertanto difficile che il debitore in questione possa accedere al piano del consumatore visto che le sue obbligazioni sono state contratte proprio nell'esercizio dell'impresa.
        Inoltre, per l'accordo esisteva il dubbio sulla rilevanza della frode e su quel punto è intervenuta la nuova norma che abbiamo richiamato, nel mentre per il piano del consumatore l'assenza di atti di frode è sempre stato un requisito giacchè l'art, 12 bis, co. 1 l. n. 3 del 2012 (non modificato dal recente intervento) prevede che "Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli art. 7,8 e 9 e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza…". Peraltro, la nuova lett. d) ter del comma 2 dell'art. 7 prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore "limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede, o frode il nuovo comma.
        Zucchetti SG Srl
        • Luciano Mauro

          Ferrara
          01/03/2021 10:18

          RE: RE: RE: deposito istanza di sovraindebitamento con condanna per bancarotta fraudolenta

          Grazie, ora è più chiaro.
          Saluti.
          LM