Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

natura del privilegio

  • Marcello Carone

    TARANTO
    04/02/2020 20:19

    natura del privilegio

    A seguito della separazione, l'immobile dei coniugi viene assegnato per intero alla moglie. E' in corso un mutuo ipotecario e l'assegnatario dell'immobile in base alla sentenza di separazione si è impegnato a pagare le rate del mutuo residuo senza liberazione da parte del creditore. Nel nostro caso il marito ha rinunciato alla sua quota del 50% e tuttavia continua ad essere esposto nei confronti della banca e non liberato dal debito originario. In ragione di ciò che natura ha il credito della banca ai fini del rispetto dell'ordine dei privilegi nei confronti del marito? Posso considerare tale esposizione di natura chirografaria non essendo il marito più intestatario dell'immobile oggetto del mutuo ipotecario ma soltanto una quota indivisa di altro immobile in comproprietà con altri parenti e il reddito da lavoro dipendente?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2020 20:10

      RE: natura del privilegio

      Sono necessari alcuni chiarimenti.
      In primo luogo il diritto riconosciuto dal tribunale in sede di separazione al coniuge comproprietario di assegnazione della casa medesima in via esclusiva non determina il trasferimento della proprietà della quota del coniuge non assegnatario a favore dell'altro, in quanto quel provvedimento attribuisce un diritto personale di godimento anche sulla quota dell'altro coniuge, ma un diritto reale; né il coniuge non assegnatario può "rinunciare alla sua quota del 50%", perché il diritto di proprietà non è rinunciabile, ma trasferibile ad altri. Pertanto, se non è intervenuta una vendita della quota del marito non assegnatario alla moglie, è rimasta la proprietà di entrambi e al coniuge assegnatario non possono essere opposti i diritti, di godimento o di garanzia, sorti successivamente alla trascrizione della sentenza; nel caso, non è neanche rilevante appurare se la sentenza sia stata trascritta, dal momento che l'ipoteca di cui si discute è sicuramente anteriore, per cui l'immobile è rimasto in comproprietà gravato dall'ipoteca iscritta antecedentemente alla separazione.
      Anche per il mutuo è rimasto l'obbligo di pagamento del marito separato, dal momento che non è intervenuto un accollo o una espromissione liberatoria; per cui, al di là di quello che ha stabilito la sentenza, che vale nei rapporti tra coniugi, nel confronti del terzo creditore sono rimasti coobbligati il marito e la moglie che avevano contratto il mutuo e data ipoteca sul loro bene in comproprietà.
      Questa è la situazione con cui deve confrontarsi, che vede il creditore in questione quale titolare di un credito ipotecario, che può far valere anche sulla casa coniugale assegnata alla moglie.
      Zucchetti SG srl
    • Marcello Carone

      TARANTO
      07/02/2020 13:20

      RE: natura del privilegio

      Buongiorno, il diritto di trasferimento di proprietà del coniuge rinunciatario si è perfezione come da sentenza, infatti la consultazione catastale dei beni di proprietà del debitore (coniuge rinunciatario) non riporta l'immobile ceduto al coniuge. il mutuo ipotecario è oggetto della debitoria del coniuge rinunciatario in quanto non liberato, il dubbio rimane sul diritto di prelazione o meno da assegnare, perchè in considerazione dell'ipotoca iscritta sull'immobile oggetto del mutuo ipotecario, non più intestato al debitore, dovrebbe configurarsi l'assenza del bene su cui applicare il privilegio e la coneguente degrdazione in chirografo. Questa interpretazione può essere corretta ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/02/2020 20:30

        RE: RE: natura del privilegio


        Ferme le nostre perplessità sulla rinuncia alla quota e sul trasferimento della proprietà a seguito dell'assegnazione, rimane il fatto che se il bene dai pubblici registri risulta non fare più parte del patrimonio del fallito per la quota del 50% di cui era comproprietario, tale bene non è entrato nell'attivo fallimentare; di conseguenza, come in ogni caso di alienazione di un bene gravato da ipoteca e successivo fallimento del venditore, il credito ipotecario ancora a carico del fallito, va ammesso al passivo in chirografo in mancanza dell'oggetto dell'ipoteca.
        Zucchetti SG srl