Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Concordato minore liquidatorio

  • Carlo Tartarini

    LA SPEZIA
    14/11/2022 19:04

    Concordato minore liquidatorio

    Buongiorno,
    l'amministratore di una snc che ha cessato l'attività, vorrebbe presentare una proposta di concordato minore. Secondo l'interpretazione letterale dell'art. 33 la domanda dovrebbe essere ammissibile in quanto la società è ancora iscritta al registro delle imprese. La società non ha beni ma soltanto debiti.
    Poiché non è prevista la possibilità di proseguire l'attività imprenditoriale, che non esiste più, è necessario l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In quale misura ? Poiché l' art. 74 rinvia alle disposizioni del Capo III, e quindi all'art. 84, occorre che la proposta assicuri il soddisfacimento dei chirografi in misura non inferiore al 20 % ?
    Grazie - Carlo Tartarini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2022 19:53

      RE: Concordato minore liquidatorio

      Condividiamo la possibilità della snc sovraindebitata di accedere al concordato minore anche se inattiva dal momento che non è stata cancellata dal registro imprese. Condividiamo, altresì, la necessità dell'apporto di risorse esterne data la natura liquidatoria del concordato minore.
      Il legislatore, nel secondo comma dell'art. 74, ha richiesto un apporto di risorse eterne che "aumentino in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori" così rimettendo al giudice la valutazione, caso per caso, dell'apprezzabilità, per cui non è possibile , al momento in cui non è ancora maturata una interpretazione giurisprudenza indicare il criterio da seguire. E' prevedibile, tuttavia, che si farà riferimento all'art. 84, co. 4, che a sua volta ha tradotto in una percentuale la eguale espressione contenuta nella legge delega di condizionare il concordato liquidatorio all'apporto di risorse esterne tali da aumentare in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori in modo da non privare i creditori del vantaggio che, in tal caso, il concordato liquidatorio effettivamente per loro presenta rispetto all'alternativa della semplice liquidazione giudiziale; sennonchè il comma quarto dell'art. 84 parla di un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile e che la proposta comunque assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari del 20%, nel mentre l'art. 74 rapporta le risorse esterne all'incremento non dell'attivo ma della soddisfazione dei creditori, per cui è probabile, a nostro avviso, che si arriverà a sostenere, come lei dice, che nel concordato minore l'apporto di risorse esterne dovrà essere tale da consentire la soddisfazione dei creditori del 20%.
      Zucchetti SG srl