Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Pignoramento della pensione e procedura di sovraindebitamento

  • Giuseppe Labricciosa

    PESCARA
    14/01/2021 17:38

    Pignoramento della pensione e procedura di sovraindebitamento

    Buonasera,
    Trattasi di procedura di sovraindebitamento, nello specifico Piano del consumatore:
    Il debitore, pensionato pubblico, ha subito un pignoramento della pensione da parte di una società finanziaria, per un credito concesso nel 2011.
    In Udienza, il giudice assegnava al creditore le somme pignorate.
    Nel frattempo Il debitore accede alla procedura di sovraindebitamento, proponendo , nel piano del consumatore, il soddisfacimento dei creditori chirografari (compreso il credito oggetto di pignoramento) al 25 %.
    Il G.d. dichiara l'apertura delle procedura.
    In sede di richiesta di precisazione dei crediti da parte del Gestore della Crisi, la Società finanziaria (creditore pignoratizio) eccepisce che le somme assegnate a titolo di pignoramento, devono ritenersi prevalenti rispetto alla procedura di sovraindebitamento.
    Analizzando la documentazione in posso, noto che nell'atto di precetto(atto che precede il pignoramento), s'informa che il debitore può porre rimedio alla situazione del sovraindebitamento, mediate ricorso all'organismo di composizione della crisi.
    Chiedo gentilmente un Vs. parere su quanto eccepito dal creditore e se , nella recente riforma delle procedure concorsuali, sia prevista la falcidia anche per le somme oggetto di pignoramento ed assegnazione .
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/01/2021 19:54

      RE: Pignoramento della pensione e procedura di sovraindebitamento

      Va premesso che, a norma del nuovo comma 1bis dell'art. 8 della n. 3 del 2012 "La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo".
      Quanto al divieto delle procedure esecutive, l'art. 12-ter dispone al primo comma, che "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano" Prima dell'omologa trova applicazione l'art. 12bis, comma 2, per il quale "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo".
      Nel caso il creditore ha esercitato una esecuzione presso terzi e vi è stata assegnazione della somma già prima dell'inizio della procedura di sovraindebitamento. L'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiude il processo di esecuzione presso terzi, tuttavia questo dato non esaurisce la questione perché, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.
      Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l.fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini, Cass. 10/08/2017, n.19947; conf. Cass. 22/01/2016, n. 1227; Cass. 13/08/2015, n.16838; Cass. 17/12/2015, n. 25421; ecc.).
      Il problema allora è: la inefficacia dei pagamento di cui all'art. 44 l.fall. vale anche nel caso del piano del consumatore? La l. n. 3/2012 non contiene una norma simile né rinvia agli artt. 35, 42 e 44 l. fall., per cui si possono fare solo supposizioni. Se si trattasse di liquidazione del patrimonio, non avremmo dubbi sull'applicabilità, e nel caso del piano del consumatore azzardiamo la stessa soluzione; si tratta, infatti, pur sempre di una procedura a carattere concorsuale che vincola tutti i creditori i quali dovranno essere pagati secondo la proposta omologata, per cui ci sembra che dal momento in cui il giudice, con il decreto che fissa l'udienza, dispone la sospensione dei procedimenti esecutivi, il creditore pignorante non possa più ricevere il pagamento anche se il credito è stato già assegnato.
      Zucchetti Sg srl
    • Alberto Pisarro

      Cazzago di Pianiga (VE)
      22/02/2021 11:04

      RE: Pignoramento della pensione e procedura di sovraindebitamento

      Buongiorno, mi introduco sul quesito perché ho la stessa problematica. Il g.d. ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ma nei 2 mesi che precedenti - intercorrenti tra il deposito dell'istanza del soggetto sovraindebitato e il decreto di apertura della procedura - un creditore ha proseguito con il pignoramento del quinto dello stipendio.
      Io ho avanzato la restituzione delle somme incassate dal creditore post deposito dell'istanza del soggetto sovraindebitato, mentre il legale del creditore eccepisce che gli effetti del concorso si producono dalla data del decreto di apertura della procedura.
      Qual è l'interpretazione corretta?
      Nelle procedure fallimentari minori (concordato preventivo ad es.) gli effetti decorrono dalla data di presentazione del ricorso.