Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

eredità liquidazione del patrimonio

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    15/02/2022 11:37

    eredità liquidazione del patrimonio

    Buongiorno.
    In una precedente risposta in data 24/06/2020 18:37 avete ricordato le carenze della legge n. 3/2012 in merito alla questio eredità.
    La domanda era "in caso il sovraindebitato con liquidazione del patrimonio già aperta sia chiamato all'eredità, come deve comportarsi il liquidatore"
    Premesse le compiute valutazioni fatte sulla convenienza all'accettazione in considerazione del valore dell'attivo (liquidità da conto corrente e quota parte di immobile - no debiti), non mi è chiaro se il sovraindebitato possa autonomamente aderire alla presentazione della dichiarazione di successione presentato da altro erede o se debba comunque essere in questo "autorizzato" dal liquidatore se non addirittura dallo stesso "sostituito" (accettare al posto del debitore chiamato all'eredità !!) come la risposta del 06/2020 sopra richiamata sembra indicare.
    Ma nel caso così fosse, come il liquidatore può nella pratica "sostituirsi" all'accettazione del sovraindebitato !? E' la Procedura che, sostituendo debitore spossessato, assume la veste di "erede" ??
    Ma quali dati (nominativo CF etc) indicare nella dichiarazione ...credo comunque sempre e solo quelli del sovraindebitato.
    Avete indicazioni pratiche
    Grazie del cortese riscontro e buon lavoro





    Abbiamo più volte sottolineato le carenze della legge n. 3/2012, specie per quanto riguarda gli effetti dell'apertura della stessa sul debitore mancando norme specifiche e rinvii agli artt. 42 e segg. l. fall., che sanciscono la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio e l'acquisizione all'attivo fallimentare dei beni sopravvenuti in pendenza di procedura. Tuttavia, posto che anche nella liquidazione patrimoniale vige il blocco delle azioni esecutive e cautelari (art. 14 quinquies, co. 2), che
    l'art. 14-quinquies, comma 3, equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, che, a norma dell'art. 14 quinquies , sec. comma lett. e) il debitore deve procedere alla consegna e al rilascio al liquidatore dei beni da liquidare, che l'art. 14-novies, comma 2, stabilisce che il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, che ai sensi dell'art. 14-novies, comma 2 il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione, ecc., si può dire che la liquidazione determina per il debitore sovraindebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare .
    In questo quadro si inserisce l'art. 14 undecies, per il quale fanno parte del patrimonio di liquidazione, oltre che i beni di cui il sovraindebitato sia già titolare anche "i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter ….. dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", che ricalca la disposizione di cui all'art. 42, comma 2, l. fall..
    L'eredità è un bene sopravvenuto, per cui il liquidatore potrebbe accettare, con beneficio di inventario, al posto del debitore chiamato all'eredità e acquisire i beni all'attivo da liquidare, dedotte le spese per l'acquisizione; per cui è opportuno, prima di tutto, una e dei debiti edelle spese relative alla successione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/02/2022 18:46

      RE: eredità liquidazione del patrimonio

      Premesso che il compimento di atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, è inidoneo di per sè a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, essendo necessari anche altri atti che abbiano non solo rilevanza fiscale ma anche civile, come abbiamo detto nella risposta da lei richiamata è il liquidatore (come il curatore del fallimento) l il soggetto legittimato all'accettazione dell'eredità da farsi con bveneficio di inventario. Tuttavia, il chiamato all'eredità è il sovraindebitato per cui il liquidatore, che può accettare in forza della norma richiamata di cui all'art. 14 undecies l. n. 3 del 2012, accetta l'eredità che compete al sovraindebitato esercitando un diritto a questi spettante in quanto i beni componenti l'asse ereditario passano nella disponibilità del liquidatore stesso allo scopo di realizzare la procedura.
      Zucchetti Sg srl
    • Gianluca Novarese

      Salerno
      14/01/2023 09:49

      RE: eredità liquidazione del patrimonio

      Buongiorno, mi collego alla discussione chiedendo un Vs parere sulla possibilità di "sostituzione" del Liquidatore al Sovraindebitato per eredità aperte prima dell'inizio della procedura di liquidazione. Il caso concreto è il seguente: il Debitore, alla data di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, risultava proprietario di una quota di un immobile derivante dall'apertura della successione del padre. Le indagini successive hanno evidenziato che ancora non si era dato seguito all'accettazione dell'eredità e, pertanto, la proprietà immobiliare non poteva essere ceduta dell'ambito della procedura. Il Debitore è stato sollecitato più volte a procedere con detto adempimento, ma nel tempo lo stesso è divenuto poco collaborativo. Si chiede se la sostituzione del Liquidatore al Debitore per accettare l'eredità, chiarita come possibile dalla presente discussione per i beni sopravvenuti, possa operare anche per eredità aperte prima dell'inizio della procedura di liquidazione, ma alla stessa data ancora non accettate.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/01/2023 18:11

        RE: RE: eredità liquidazione del patrimonio

        Se si muove dal presupposto che, pur nella carenza normativa della legge n. 3 del 2012, la disponibilità del patrimonio del debitore che ha avuto accesso alla liquidazione del patrimonio passa, per le ragioni esposte nelle precedenti risposte, al liquidatore e , di conseguenza, anche la legittimazione a compiere gli atti e le azioni tese alla acquisizione e ricostruzione del patrimonio stesso, non dovrebbero esserci dubbi culla possibilità del liquidatore di accettare l'eredità (ovviamente con beneficio di inventario) pervenuta al debitore stesso anche ante apertura della procedura, qualora lo stesso non si sia ancora pronunciato. Potrebbe inoltre il liquidatore chiedere al giudice la fissazione del termine di cui all'art. 481 c.c. per sollecitare gli altri chiamati all'eredità ad esprimersi se accettare o non.
        Zucchetti SG srl