Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L.3/2012

  • Alessandro Mosconi

    BOLOGNA
    16/01/2024 16:08

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L.3/2012

    Gent.mi Buonasera,

    come va trattato un credito (ufficio che si occupa di procedure in forma di SRL) che ha assistito il debitore nella preparazione del ricorso, della documentazione che ha prodotto all'OCC per relazione.

    Ha assistito il debitore, assieme all'avvocato ed al gestore nel piano del consumatore poi trasformato in liquidazione essendovi un immobile venduto all'asta.

    Si è insinuato con regolare domanda di partecipazione documentando con contratto di consulenza e mediazione e regolare nota pro-forma "definizione posizione debitorie L.3/2012.

    Il suo credito va trattato come prededucibile oppure il 70% privilegiato e 30% chirografario???

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2024 18:00

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L.3/2012

      Premesso che nella specie trova applicazione la legge n. 3 del 2012, sia per il richiamo testuale da lei fatto a tale normativa sia per la terminologia utilizzata, l'art. 14 duodecies, comma 2 della citata legge attribuisce tale qualifica ai "crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione", formula che riprende quella di cui al comma 2 dell'art. 111 l. fall.
      Orbene, con riferimento a quest''ultima disposizione, le Sez. unite della Cassazione (Cass. 31/12/2021, n.42093), ha statuito che "In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.". La decisione riguarda til credito del professionista che ha collaborato alla presentazione di una domanda di concordato ma è anche espressione di un principio generale di interpretazione del secondo comma dell'art. 111 l. fall. e delle norme che richiamano lo stesso principio delle occasionalità e funzionalità.
      Se si segue questa via, non possiamo esprimerci sull'attribuzione della prededuzione bal credito in questione non conoscendo esattamente la vicenda; comunque il criterio di valutazione è quello indicato.
      Se non si ammette la prededuzione (o qualora, pur ammettendola diventa negessario graduare le stesse) ci sembra difficile attribuire il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., essendo il creditore una srl.
      Zucchetti Sg srl