Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

falcidia creditori privilegiati piano del consumatore

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    20/02/2020 17:15

    falcidia creditori privilegiati piano del consumatore

    Si chiede se, nel caso di consumatore che dispone esclusivamente di reddito da lavoro dipendente, e nessuna altra attività, che pertanto è in grado di mettere a disposizione del piano € 100,00 mensili per 6 anni (totali 7.200,00) e che ha una posizione debitoria così composta:
    debito privilegiato € 10.000,00 (privilegio generale)
    debito chirografario € 15.000,00
    totale debiti € 25.000
    nella ripartizione dei 100,00 euro mensili deve necessariamente attribuire tutto al privilegiato e nulla al chirografario, oppure può/deve ripartire la somma di € 100.00 mensili tra chirografi e privilegiati proporzionalmente rispetto al peso del debito singolo sul debito complessivo?
    Il tutto è richiesto prendendo in considerazione l'art. 7 comma 1 l.3/2012 dove recita:
    "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
    valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."
    Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2020 19:25

      RE: falcidia creditori privilegiati piano del consumatore

      Il suo dubbio è legittimo perché effettivamente il comma 1 dell'art. 7 l. n. 3 del 2012 consente che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca "non siano soddisfatti integralmente", purché ne sia salvaguardato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
      Orbene, in un caso come quello prospettato il valore dei beni sui quali i creditori potrebbero esercitare il loro privilegio in casi di liquidazione sarebbe pari a zero, per cui anche i creditori prelatizi passano integralmente al chirografo. Accumunati nell'unica categoria dei chirografari, quelli tali fin dall'inizio e quelli diventati tali per incapienza sui beni su cui esercitare la prelazione, le poche disponibilità vanno distribuite proporzionalmente tra tutti i creditori.
      Ovviamente questa impostazione deve essere prevista nel piano e l'OCC deve attestare l'incapienza.
      Zucchetti SG srl
    • Elisa Rossi

      FORLI' (FC)
      02/03/2020 12:30

      RE: falcidia creditori privilegiati piano del consumatore

      Buongiorno,
      Grazie della risposta.
      Chiedo se l'interpretazione sia estendibile anche in caso di piano di liquidazione dove le uniche attivitá sono costituite da una frazione di redditi da lavoro dipendente dei futuri 4 anni, o se tali futuri redditi in sede di liquidazione debbano essere considerati alla stregua di un bene mobile (denaro).
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/03/2020 20:02

        RE: RE: falcidia creditori privilegiati piano del consumatore

        Il problema non si pone nella procedura di liquidazione del patrimonio perché con questa, a differenza dell'accordo o del piano del consumatore, il debitore chiede non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l'accordo od il piano, ma mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni (ad eccezione di quelli espressamente esclusi dal comma sesto dell'art. 14 l. n. 3 del 2012, compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti, come nel fallimento, per cui sul patrimonio del debitore i creditori possono concorrere ed essere soddisfatti seguendo l'ordine di legge nei limiti della capienza della liquidazione, senza bisogno di preventive stime.
        Certo parlare di liquidazione del patrimonio in assenza di beni da liquidare sembra contraddittorio ed, infatti, sulla ammissibilità della procedura in questione in casi del genere è questione tuttora controversa. Chi si attiene ad una interpretazione letterale dell'articolo 14 ter L. 3/2012, sostiene che la norma fa specifico riferimento alla presenza di beni mobili e immobili da liquidare, in assenza dei quali verrebbe meno la stessa ragione dell'istituto; istituto che prevede, tra l'altro, la nomina di un liquidatore proprio al fine di alienare i beni del debitore e soddisfare i creditori, operazioni del tutto superflue per somme già liquide e trasferibili (Trib. Mantova 18/06/2018).
        Prevale, tuttavia l'interpretazione contraria (Trib. Pordenone 14.03.2019; Trib. Matera, 24/07/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib. Milano 16.11.2017; ecc.), che mette in evidenza:
        -il fatto che nella nozione di "beni" di cui all'articolo 810 cod. civ. possano rientrare anche le somme di denaro;•il fatto che l'articolo 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della propria famiglia;
        -il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori;
        -il fatto che, in difetto di beni da alienare, permane comunque l'utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori;
        -il fatto che l'articolo 14 quater L. 3/2012 preveda che la risoluzione dell'accordo o la revoca del piano del consumatore consentano la conversione di tali istituti nella procedura di liquidazione, così da desumersi che la procedura liquidatoria sia la più ampia e contenitiva tra procedure previste dalla L. 3/2012;
        -il fatto che il legislatore abbia tenuto distinti i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione posto che la valutazione meritoria non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione ma solo quale presupposto per la successiva concessione della eventuale esdebitazione.
        Se si ammette il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio pur in assenza di beni immobili e mobili, offrendo ai creditori solo crediti futuri, è su questi che i creditori troveranno soddisfazione, salvo beni sopravvenuti.
        Zucchetti Sg srl
        • Maurizio Alivernini

          ROMA
          22/09/2022 18:21

          RE: RE: RE: falcidia creditori privilegiati piano del consumatore

          Gentilissimi,
          con riferimento al quesito iniziale ed alla relativa prima risposta e considerando la risposta fornita al secondo quesito, in particolare alla tesi prevalente citata ed ampiamente argomentata,
          si chiede se la stessa non contraddica la prima risposta fornita al suddetto quesito iniziale laddove si afferma che "il valore dei beni sui quali i creditori potrebbero esercitare il loro privilegio in caso di liquidazione sarebbe pari a zero".

          Con l'occasione, si chiede inoltre:
          1) se il divieto di moratoria ultrannuale per il pagamento dei creditori prelatizi di cui all'art. 8, comma 4, della legge 3/2012 sia operante anche sulla base dell'attuale normativa e, se si, con riferimento a quale relativa previsione;
          2) se la presentazione della domanda che, secondo la nuova normativa, art. 68 1c D.Lgs. 14/2019, deve avvenire per il tramite dell'Occ è da intendersi nel senso dell'Organismo o del gestore della crisi incaricato.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            23/09/2022 18:56

            RE: RE: RE: RE: falcidia creditori privilegiati piano del consumatore

            Per la verità non crediamo che ci sia la contraddizione di cui parla. Noi abbiamo detto che, a norma del comma 1 dell'art. 7 l. n. 3 del 2012 i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, purché ne sia salvaguardato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Bisogna quindi fare una valutazione prospetticamente quanto i creditori privilegiati (ipotecari e pignoratizi) potrebbero ricevere se si addivenisse alla liquidazione del patrimonio nella quale le retribuzioni del debitore non entrano in ballo in quanto si tratta di redditi personali dei quali può essere acquisita alla procedura solo la parte che, secondo il giudice, non serve alle esigenze di vita del debitore e della propria famiglia. Fissato questo valore- con tutti i limiti che una prognosi futura può avere- la norma citata richiede che con il piano non sia offerto ai creditori privilegiati una soddisfazione inferiore a quel valore. Nel caso era stato precisato nella prima domanda che il consumatore non aveva beni ed anche la sua retribuzione o pensione doveva essere ridotta se poteva mettere a disposizione dei creditori solo 100 euro al mese, per cui presumibilmente in una liquidazione del patrimonio il recupero dei crediti privilegiati sarebbe stato pari a zero, di modo che anche le 100 mensili che venivano offerte poteva rendere ammissibile il piano.
            Quando, invece, si parla della liquidazione del patrimonio, come nella seconda domanda, la prospettiva è completamente diversa in quanto è come se si passasse (con molta approssimazione e solo per rendere l'idea) da un concordato al fallimento. La liquidazione del patrimonio è infatti una procedura liquidatoria ove la soddisfazione dei creditori è data dal ricavato della liquidazione dei beni e non da stime preventive, per questo si è posto il problema cui abbiamo accennato della ammissibilità di una liquidazione del patrimonio in mancanza di beni da liquidare; in questo dibattito i sostenitori della soluzione non strettamente letterale della norma di cui all'art. 14ter l. n. 3 del 2012i fanno leva su una serie di elementi, tra cui anche la possibilità che una parte della retribuzioni possa essere destinata ai creditori. Questione questa che non si può preventivamente determinare ma va valutata caso per caso in base alla situazione specifica esaminata (entità del reddito, esigenze della famiglia, numero dei componenti la famiglia, ecc.)
            Quanto alla moratoria, premesso che il limite annuale posto dall'art. 8, co. 4 l. n. 3 del 2012 è stato dalla Cassazione interpretato con molta elasticità, sta di fatto che il contenuto di tale disposizione, né con il limite annuale né con limite diverso, è ripreso nella disciplina del concordato minore (ex accordo di ristrutturazione) né della ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) dei quali tratta il nuovo codice della crisi.
            Invero l'art. 74, dopo aver proposto come figura normale di concordato minore quello richiesto dal sovraindebitato non consumatore che consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, concede al debitore la più ampia libertà in quanto il terzo comma dispone che "La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi". Formula simile è contenuta nell'art. 67 quanto al piano del consumatore.
            In nessuno dei due istituti viene riproposta la disposizione del comma quarto dell'art. 8 l. n.3 del 2012, circa la moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari, nel mentre vengono ripresi i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 che regolano il mantenimento delle scadenze dei contratti di mutuo con garanzia reale, nonché la parte del comma 1 dell'art. 7 in cui si prevede il pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava la prelazione come attestato dall'organismo di composizione della crisi (art, 67 co. 4 e art. 75, co. 2) .
            La libertà lasciata al proponente di "stabilire tempi e modalità per superare la crisi e la previsione del soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, senza limitazioni, inducono a ritenere che il proponente il concordato minore o il piano del consumatore abbia anche la possibilità di offrire una moratoria ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, posto che la mancata riproduzione della norma sulla moratoria nel pagamento dei creditori prelatizi ha eliminato anche quella limitazione cronologica esistente nella legge n. 3 del 2012.
            Gli OCC, come precisa la lett. t) dell'art. 2 CCII sono "gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del ministro della giustizia del 24 settembre 2014 n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice". Pertanto, sia in base a questa formula sia alla luce del citato d.m. n. 202 del 2014, quando la legge fa riferimento all'OCC intende richiamare tale organismi e non il gestore della crisi incaricato. Se poi nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista come dettagliatamente spiegato nell'art. 68, co. 1 CCII..
            Zucchetti SG srl