Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6 ccii spese di procedura

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    22/03/2023 21:50

    Art. 6 ccii spese di procedura

    Ai sensi dell'art. 6 del nuovo codice nell'ipotesi di piano ristrutturazione debiti e liquidazione controllata le spese del procuratore di parte sono da considerarsi in prededuzione o in privilegio? Con la conseguenza che se in privilegio,come si può dedurre, nei casi di liquidazione controllata il procuratore rischierebbe di non essere purtroppo soddisfatto. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2023 10:27

      RE: Art. 6 ccii spese di procedura

      Lei giustamente richiama l'art. 6 ccii perché questa è norma cardine del regime della prededucibilità. Orbene, detta norma, dopo la previsione di considerare prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili. Nel suoi caso il compenso del legale che ha collaborato con il debitore per accede ad una procedura di sovraindebitamento non è tra le voci elencate nelle quattro lettere dell'art. 6; solo la lett. a), infatti, riguarda il sovraindebitamento, ma limita la prededuzione alle spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC, pe cui ne sono escluse quelle rese dai professionisti di parte; questi sono presi in considerazione nelle lett. b) e c) ma per le prestazioni sorte in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o della presentazione della domanda di concordato.
      Bisogna allora vedere se la prededuzione è attribuita da altra previsione di legge. Per la liquidazione controllata soccorre il secondo comma dell'art. 277, per il quale "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". E' una norma che riprende il pari comma dell'art. 14-duodecies della legge n. 3 del 2012, abbastanza confusa in quanto fa una sintesi del secondo comma dell'art. 111bis l. fall e del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall. (ripresi dagli stessi commi degli artt. 222 e 223 del nuovo codice). Ad ogni modo, per quanto qui interessa è indubbio che la norma richiamata attribuisca la prededuzione ai crediti sorti in "occasione o in funzione della liquidazione" sicchè, come accadeva nella legge fallimentare, si tratta di valutare se la prestazione del legale sia sorta in occasione o in funzione della procedura di liquidazione controllata ed è indubbio che i crediti per i compensi dei professionisti collegati a prestazioni antecedenti l'apertura della procedura ma finalizzate all'accesso alla stessa sono da ritenere funzionali alla liquidazione controllata.
      Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione dei debiti – dizione con la quale non sappiamo se intende riferirsi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure al concordato minore, che ha preso il posto della ristrutturazione dei debiti della legge n. 3 del 2012- non troviamo una disposizione simile a quella dell'art. 277 o altra che parli di prededuzione, per cui, in entrambe le procedure indicate, siamo portati a dedurre che il compenso del legale che assiste il debitore sovraindebitato non è assistito da prededuzione ma dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
      Zucchetti SG srl
      • Albarosa Marigliano

        Casarano (LE)
        24/03/2023 14:11

        RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura

        Quindi in definitiva nella liquidazione controllata se il credito del procuratore del ricorrente è sorto in funzione della procedura è in prededuzione ai sensi del 277, nei piani ristrutturazione e concordato minore dovrebbe essere al 75% in prededuzione e il restante compenso in privilegio. Corretto?
        • Albarosa Marigliano

          Casarano (LE)
          24/03/2023 16:05

          RE: RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura

          Preciso, nella liquidazione controllata in prededuzione sempre dopo aver soddisfatto l'ipotecario.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            24/03/2023 19:58

            RE: RE: RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura

            Nella liquidazione controllata trova applicazione, come detto nella risposta che precede l'art. 277 che, espressamente prevede che "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". La formulazione della norma, che, come detto, fa una sintesi del secondo comma dell'art. 111bis l. fall e del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall., porta alla conclusione che debbano essere soddisfatti prima gli ipotecari.
            La norma non limita la prededucibilità al 75% del credito del professionista; questa limitazione è contenuta nelle lett. b) e c) dell'art. 6, ma per le prestazioni sorte in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o della presentazione della domanda di concordato, sicchè, nei casi diversi da questi in cui viene riconosciuta la prededuzione, questa opera per l'intero credito.
            Zucchetti Sg srl
    • Alfredo Tradati

      MILANO
      13/04/2023 18:49

      RE: Art. 6 ccii spese di procedura

      buonasera, se i fondi della LC non sono sufficiente a pagare integralmente il professionista del debitore, l'OCC e il Liquidatore (sostituito l'OCC), all'interno della prededuzione come sono graduate queste figure? Vi ringrazio per l'attenzione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/04/2023 18:20

        RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura

        I crediti dell'OCC sono da considerare spese di giustizia, per cui vanno soddisfatte per prima; quelli del professionista che, a norma dell'art. 277 godono della prededuzione in quanto sorti in occasione o in funzione della liquidazione controllata, godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui , nella graduatoria dei privilegi, sono postergati al privilegio per spese di giustizia.
        Zucchetti SG srl
    • Fabrizio Condemi

      REGGIO CALABRIA (RC)
      13/07/2023 19:37

      RE: Art. 6 ccii spese di procedura

      Hanno affrontato recentemente la questione sia il Tribunale di La Spezia il quale, con provvedimento di ammissione al concordato minore del 12/12/2022 di un ricorrente sovraindebitato, ha riconosciuto la prededuzione al credito del legale della parte ricorrente, nonché il Tribunale di Reggio Emilia il quale, nel verbale di udienza del 02 maggio 2023, tenutasi per l'esame e la formazione dello stato passivo dei creditori, ha fornito importanti chiarimenti sulla prededuzione del compenso del difensore.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/07/2023 16:11

        RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura

        La ringraziamo per la sua segnalazione. Non conosciamo il provvedimento del Trib. Reggio Emilia che, a quanto capiamo riguarda la fase della formazione del passivo e, quindi, se restiamo nell'ambito del sovraindebitamento dovrebbe riguardare la liquidazione controllata, per la quale, come detto nelle risposte che precedono, no n esistono problemi nel riconoscere la prededuzione al credito del professionista che ha collaborato con in sovraindebitato per la presentazione della domanda, stante l'art. 277 CCII.
        Conoscevamo il provvedimento del Trib. La Spezia del 12.12.2022, che non abbiamo citato in quanto il Tribunale così si esprime: "E' ammissibile la proposta di concordato minore prevedente la collocazione in prededuzione, rectius con privilegio speciale mobiliare ex art. 2755 cc e privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 cc su tutti i beni del debitore, del compenso del difensore che assiste il debitore nella presentazione della domanda, nonché dell'onorario del gestore della crisi".Ossia il Tribu nale non attribuisce la prededuzione ma il privilegio per spese di giustizia seguendo l'indirizzo della Cassazione per quanto rigurada le spese del legale che assiste il creditore o il debitore che presenta istanza di fallimento. Si tratta indubbiamente di un privilegio elevatissimo, ma non di prededuzione che, infatti, prevalgono su quel privilegio; peraltro il Tribunale attribuisce lo stesso privilegio anche al gestore della crisi che dovrebbe, più opportunamente rientrare tra le prededuzioni di cui alla lett. a) del primo coma dell'art. 6 dovendosi identificare il gestore con l'OCC.
        Invitiamo comunque i lettori a segnalare novità in quanto il nuovo codice è un cantiere in fase di sviluppo per cui tutte le voci che pervengono dagli uffici giudiziari sono utili a ricostruire una interpretazione che si spera possa diventare uniforme.
        Zucchetti SG srl
        • Fabrizio Condemi

          REGGIO CALABRIA (RC)
          14/07/2023 17:05

          RE: RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura

          Buonasera, puntualizzo che il Tribunale di Reggio Emilia citato, nell'udienza di ammissione al passivo di una Liquidazione Giudiziale in proprio (cd "autofallimento"), con una lettura estensiva dell'art. 6 CCII (che io condivido in toto) ha ammesso le spese del legale che ha assistito l'imprenditore nel predisporre e depositare domanda di liquidazione giudiziale in proprio, intendola come uno degli strumenti posti in mano all'imprenditore nel risolvere (anche drasticamente come nel caso di specie) il proprio stato di crisi.
          Il nuovo art. 6 CCII in effetti lascia alcuni dubbi che permangono per la prededucibilità dei crediti da lavoro dei vari professionisti che operano al fianco di imprese che possono trovarsi in crisi, anche e soprattutto alla luce di una serie di pronunce della SC, tra le quali, la principale (Cass. a SU n. 42093/2021) dove non appare possibile, al momento – «…in uno scrupolo di non penalizzazione anche ex art. 3 Cost., del diritto di credito» - negare la prededuzione (magari sottoponendola agli stessi limiti e condizioni del nuovo codice) ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale su ricorso del debitore stesso (artt. 37 ss. CCII).
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            15/07/2023 14:03

            RE: RE: RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura

            Prendiamo atto del chiarimento. Noi avevamo parlato di liquidazione controllata restando nell'ambito del sovraindebitamento,di cui si discuteva, nel mentre in caso di insolvenza è chiaro che si parla della liquidazione giudiziale, estranea alla fattispecie in esame.
            E' indubbio che la norma di cui all'art. 6 creerà dei problemi di non poco conto in quanto, in mancanza di un principio generale di attribuzione della prededucibilità, non è possibile prevedere tutte le ipotesi che possono presentarsi, per cui molte fattispecie che in passato rientravano nel concetto di prededuzione ora vanno vagliate caso per caso per vedere se c'è una norma specifica che lo consente, e qui entra in ballo l'analogia che crediamo abbia usato il Tribunale di Reggio Emilia, con tutti i limiti e le conseguenze del ricorso a tale sistema interpretativo.
            Zucchetti SG Srl