Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6 ccii spese di procedura
-
Albarosa Marigliano
Casarano (LE)22/03/2023 21:50Art. 6 ccii spese di procedura
Ai sensi dell'art. 6 del nuovo codice nell'ipotesi di piano ristrutturazione debiti e liquidazione controllata le spese del procuratore di parte sono da considerarsi in prededuzione o in privilegio? Con la conseguenza che se in privilegio,come si può dedurre, nei casi di liquidazione controllata il procuratore rischierebbe di non essere purtroppo soddisfatto. Grazie -
Zucchetti SG
Vicenza24/03/2023 10:27RE: Art. 6 ccii spese di procedura
Lei giustamente richiama l'art. 6 ccii perché questa è norma cardine del regime della prededucibilità. Orbene, detta norma, dopo la previsione di considerare prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili. Nel suoi caso il compenso del legale che ha collaborato con il debitore per accede ad una procedura di sovraindebitamento non è tra le voci elencate nelle quattro lettere dell'art. 6; solo la lett. a), infatti, riguarda il sovraindebitamento, ma limita la prededuzione alle spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC, pe cui ne sono escluse quelle rese dai professionisti di parte; questi sono presi in considerazione nelle lett. b) e c) ma per le prestazioni sorte in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o della presentazione della domanda di concordato.
Bisogna allora vedere se la prededuzione è attribuita da altra previsione di legge. Per la liquidazione controllata soccorre il secondo comma dell'art. 277, per il quale "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". E' una norma che riprende il pari comma dell'art. 14-duodecies della legge n. 3 del 2012, abbastanza confusa in quanto fa una sintesi del secondo comma dell'art. 111bis l. fall e del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall. (ripresi dagli stessi commi degli artt. 222 e 223 del nuovo codice). Ad ogni modo, per quanto qui interessa è indubbio che la norma richiamata attribuisca la prededuzione ai crediti sorti in "occasione o in funzione della liquidazione" sicchè, come accadeva nella legge fallimentare, si tratta di valutare se la prestazione del legale sia sorta in occasione o in funzione della procedura di liquidazione controllata ed è indubbio che i crediti per i compensi dei professionisti collegati a prestazioni antecedenti l'apertura della procedura ma finalizzate all'accesso alla stessa sono da ritenere funzionali alla liquidazione controllata.
Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione dei debiti – dizione con la quale non sappiamo se intende riferirsi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure al concordato minore, che ha preso il posto della ristrutturazione dei debiti della legge n. 3 del 2012- non troviamo una disposizione simile a quella dell'art. 277 o altra che parli di prededuzione, per cui, in entrambe le procedure indicate, siamo portati a dedurre che il compenso del legale che assiste il debitore sovraindebitato non è assistito da prededuzione ma dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
Zucchetti SG srl-
Albarosa Marigliano
Casarano (LE)24/03/2023 14:11RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura
Quindi in definitiva nella liquidazione controllata se il credito del procuratore del ricorrente è sorto in funzione della procedura è in prededuzione ai sensi del 277, nei piani ristrutturazione e concordato minore dovrebbe essere al 75% in prededuzione e il restante compenso in privilegio. Corretto? -
Albarosa Marigliano
Casarano (LE)24/03/2023 16:05RE: RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura
Preciso, nella liquidazione controllata in prededuzione sempre dopo aver soddisfatto l'ipotecario. -
Zucchetti SG
Vicenza24/03/2023 19:58RE: RE: RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura
Nella liquidazione controllata trova applicazione, come detto nella risposta che precede l'art. 277 che, espressamente prevede che "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". La formulazione della norma, che, come detto, fa una sintesi del secondo comma dell'art. 111bis l. fall e del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall., porta alla conclusione che debbano essere soddisfatti prima gli ipotecari.
La norma non limita la prededucibilità al 75% del credito del professionista; questa limitazione è contenuta nelle lett. b) e c) dell'art. 6, ma per le prestazioni sorte in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o della presentazione della domanda di concordato, sicchè, nei casi diversi da questi in cui viene riconosciuta la prededuzione, questa opera per l'intero credito.
Zucchetti Sg srl
-
-
-
-
Alfredo Tradati
MILANO13/04/2023 18:49RE: Art. 6 ccii spese di procedura
buonasera, se i fondi della LC non sono sufficiente a pagare integralmente il professionista del debitore, l'OCC e il Liquidatore (sostituito l'OCC), all'interno della prededuzione come sono graduate queste figure? Vi ringrazio per l'attenzione. -
Zucchetti SG
Vicenza14/04/2023 18:20RE: RE: Art. 6 ccii spese di procedura
I crediti dell'OCC sono da considerare spese di giustizia, per cui vanno soddisfatte per prima; quelli del professionista che, a norma dell'art. 277 godono della prededuzione in quanto sorti in occasione o in funzione della liquidazione controllata, godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui , nella graduatoria dei privilegi, sono postergati al privilegio per spese di giustizia.
Zucchetti SG srl
-
-