Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Prededucibiità del contributo unificato per deposito domanda di liquidazione

  • Francesca Monica Cocco

    Milano
    16/11/2022 13:12

    Prededucibiità del contributo unificato per deposito domanda di liquidazione

    Buongiorno,

    sono liquidatore in una procedura di liquidazione dei beni ex L. n. 3/2012. Il legale che ha assistito il professionista nella procedura e che ha eseguito il deposito giudiziale della domanda di liquidazione, chiede che venga ammesso in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 non solamente il suo compenso per l'attività svolta, ma anche l'esborso relativo al pagamento del contributo unificato e della marca da bollo ai fini del deposito giudiziale della domanda di liquidazione.
    Premesso che il 2751 bis n. 2 non parla di esborsi/anticipazioni spese vive del professionista, mi chiedo come e dove collocare il credito insinuato relativo al contributo unificato e marca da bollo.
    Grazie infinite.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2022 20:15

      RE: Prededucibiità del contributo unificato per deposito domanda di liquidazione

      Bisogna tenere distinta il riconoscimento della prededuzione da quella del privilegio. L'art. 14-duodecies l. n. 3 del 2012 nella procedura di liquidazione del patrimonio attribuisce la prededuzione ai "crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o…" ed è indubbio che sia il compenso che le spese anticipate per l'iscrizione a ruolo e bolli sobo strumentali all'apertura della procedura non essendo possibile adire il giudice senza pagare il contributo unificato e connessi.
      Il problema del privilegio sorge nel caso l'attivo disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni; in tal caso, infatti, si procede alla graduazione tra i crediti e quindi diventa rilevante il grado di privilegio. Sotto questo profilo lei ha ragione nel dire che l'art. 2751bis n. 2 c.c. concede il privilegio alle "retribuzioni del professionista, compreso il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa IVA", e non anche alle spese, sul presupposto che il professionista non è tenuto ad anticipare le spese e quindi quando lo fa , lo fa a suo rischio.
      Pertanto riconosciuta la prededuzione, nell'ambito della stessa, ove sia necessario addivenire alla graduazione, il credito per compenso(e altri sopra indicati) va ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e le spese in chirografo.
      Zucchetti Sg srl