Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012

  • Nadia Maria Lo Fiego

    Bastia Umbra (PG)
    18/12/2019 14:48

    Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012

    Nel ringraziarVi anticipatamente, vorrei un Vostro parere in merito alla qualifica di Pubblico Ufficiale da parte del Liquidatore nella procedura di liquidazione prevista dall'articolo 14-ter della L. 3/2012.
    Dato il rinvio della legge 3/2012 per la nomina del Liquidatore all'articolo 28 della L.F., (Requisiti per la nomina del curatore), il quale a sua volta rimanda all'articolo 35 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario), il Liquidatore ex art 14-ter L. 3/2012 può essere considerato Pubblico Ufficiale?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2020 17:20

      RE: Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012

      Il decreto di cui all'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012 prevede, alla lett. a) del comma 2, la nomina di un liquidatore, a meno che tale nomina non sia già avvenuta ai sensi dell'art. 13 l. n. 3/2012, dunque nell'ambito dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore, e tali procedure si siano poi convertite ai sensi dell'art. 14- in un procedimento di liquidazione del patrimonio. Nessuna delle norme citate qualifica il liquidatore quale pubblico ufficiale così come, invece, fa l'art. 3° l. fall., quando dispone che "Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale" (norma ripetuta nell'art. 161 con riferimento al commissario giudiziale del concordato preventivo).
      Tale qualifica non la si può ricavare dai richiami normativi contenuti nell'art. 14 quinquies giacchè questi comprendono l'art. 28 che indica i requisiti professionali per la designazione a curatore fallimentare, richiedendosi che gli stessi requisiti debba averli anche il liquidatore. Il richiamo degli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 54/2018) attiene all'introduzione di un nuovo e più severo novero di incompatibilità all'assunzione dell'ufficio di liquidatore come di curatore.
      La previsione degli stessi requisiti per la designazione a curatore e liquidatore si spiega con il fatto che il secondo svolge un compito sotto più aspetti avvicinabile a quello del curatore in quanto provvede all'inventario dei beni e dei crediti da liquidare (art. 14-sexies) secondo un programma di liquidazione che assicuri una ragionevole durata della procedura (art. 14-novies) – che in ogni caso, in base al comma 6, non potrà essere inferiore ai quattro anni – esercitando ogni azione volta a conseguire la disponibilità del patrimonio del debitore e quindi amministrandolo nell'ottica della sua liquidazione, attraverso la vendita dei beni tramite procedure competitive e il recupero dei crediti che non si ritenga utile cedere.
      Nonostante questa assimilazione di compiti, il legislatore non ha ritenuto attribuire al liquidatore del patrimonio nel sovraindebitamento la qualifica di pubblico ufficiale, trattandolo, sotto questo profilo allo stesso modo del liquidatore concordatario, per il quale l0'art. 182 co. 2 l.fall. dispone che "Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili", ma non richiama l'art. 31.
      Zucchetti SG Srl