Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Causa attiva non riassunta/rinunciata e spese legali controparte

  • Elena Gialanella

    BRESCIA
    19/09/2022 15:42

    Causa attiva non riassunta/rinunciata e spese legali controparte

    Buongiorno,
    Premessa: causa (attiva) promossa dal sovraindebitato ante liquidazione del patrimonio, il liquidatore ritiene di non riassumere ne rinunciare alla causa onde evitare aggravio per la procedura (attivo insufficiente). La causa dunque procede senza alcun intervento della procedura.
    Questione: ipotizzando la vittoria di controparte, si chiede se le spese del legale di quest'ultima, in caso di futura insinuazione al passivo, avranno natura prededucibile oppure chirografaria, non avendo il liquidatore riassunto/rinunciato alla causa.
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/09/2022 19:23

      RE: Causa attiva non riassunta/rinunciata e spese legali controparte

      Muovendo dal concetto, che abbiamo più volte esposto, che la liquidazione del patrimonio determina una situazione di perdita della disponibilità dei beni simile a quella fallimentare, si deve dedurre, nel silenzio della legge n. 3 del 2012 in proposito, che lo spossessamento determini anche la perdita della legittimazione processuale del debitore in tutte le controversie - anche in quelle in corso - a carattere patrimoniale, relative a beni e diritti compresi nel patrimonio di liquidazione, sia per le liti attive, sia per le liti passive, come peraltro confermano l'art.. 14-novies, comma 2, che prevede il subentro del liquidatore nelle procedure esecutive pendenti; l'art. 14-decies, che attribuisce al liquidatore il potere di esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione; l'art. 14-quinquies prevede l'esercizio da parte del liquidatore delle azioni di consegna e di rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ecc.
      Se è così, in applicazione dell'art. 43 l. fall., il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo e una delle parti avrebbe potuto riassumerlo, o il liquidatore o la controparte, chiamando in giudizio il liquidatore. Se questi non è stato chiamato in giudizio, né ha riassunto lui il processo, questo è continuato tra le parti originarie- il sovraindebitato e la controparte-, per cui la decisione finale non è opponibile alla procedura, né per quanto riguarda il merito delle pretese né per quanto riguarda le spese del processo. Il problema della collocazione di queste, pertanto, non si pone.
      Zucchetti SG srl