Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Compensi OCC e Liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012

  • Simone Allodi

    Milano
    28/07/2022 16:56

    Compensi OCC e Liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012

    Buon pomeriggio a tutti,
    sono stato nominato Liquidatore ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 successivamente alla procedura di composizione della crisi richiesta dalla debitrice. L'OCC, precedentemente nominato dal Tribunale di Milano, ha infatti predisposto relazione favorevole al piano presentato ed il Giudice ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione.
    Essendo ultimata la liquidazione dell'attivo ed essendo ormai trascorsi quasi quattro anni, mi sto accingendo ad avviare le operazioni di riparto/chiusura.
    Per quanto riguarda la liquidazione del mio compenso e di quello dell'OCC, come mi devo comportare?
    L'OCC mi ha inviato una proposta di liquidazione utilizzando i parametri previsti dal DM 202/2014. Devo sottoporre la proposta per l'autorizzazione al Giudice che ha decretato l'apertura della procedura di liquidazione?
    Inoltre non mi è ben chiaro se i miei compensi vadano calcolati separatamente (sempre utilizzando gli stessi criteri di cui al DM 202/2014 e quindi con una sorta di "duplicazione" degli stessi importi richiesti dall'OCC) o se si debba richiedere una liquidazione unica per OCC e Liquidatore ripartendo proporzionalmente i compensi. In quest'ultimo caso, come va determinata la percentuale spettante ad ognuno?
    Grazie e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/07/2022 18:07

      RE: Compensi OCC e Liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012

      Il liquidatore ha diritto ad un suo compenso, che è diverso da quello del professionista con funzioni di OCC.
      Il compenso di questi ultimi è determinato ai sensi degli artt. 14 e segg. del d.m. n. 202 del 2014, dai quali si deduce che l'unico legittimato a chiedere ed ottenere il compenso è l'OCC, e che esso "comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa". Una parte poi di questo compenso va attribuita al gestore e secondo il vigente regolamento dell'OCC, art. 11, co. 6, "I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo".
      Quando nella procedura di liquidazione viene nominato un liquidatore, questi ha diritto ad un proprio compenso a norma dell'art. 18 del citato d.m. del 2014 per la fase liquidatoria, per cui, se le due funzioni si cumulano, il compenso tiene conto di entrambe le attività svolte.
      Zucchetti SG srl
      • Maurizio Andres

        VIAREGGIO (LU)
        19/12/2022 17:58

        RE: RE: Compensi OCC e Liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012

        Buonasera, mi inserisco in questo thread e chiedo cortesemente un chiarimento: per una procedura di liquidazione del patrimonio sono stato nominato gestore della crisi direttamente dal tribunale in quanto presso la circoscrizione all'epoca non era attivo l'OCC. Successivamente sono stato nominato liquidatore.
        Adesso devo chiedere la liquidazione del compenso: i compensi di cui agli articoli 14 e 18 del DM 202/2014 si sommano oppure quello da liquidatore assorbe quello da gestore? Grazie e cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/12/2022 20:02

          RE: RE: RE: Compensi OCC e Liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012

          Il liquidatore, a nostro avviso, ha diritto ad un suo compenso, che è diverso da quello del professionista con funzioni di OCC o del gestore.
          Come abbiamo detto nella risposta che precede, il compenso di questi ultimi è determinato ai sensi degli artt. 14 e segg. del d.m. n. 202 del 2014, dai quali si deduce che l'unico legittimato a chiedere ed ottenere il compenso è l'OCC, e che esso "comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa". Una parte poi di questo compenso va attribuita al gestore e secondo il vigente regolamento dell'OCC, art. 11, co. 6, "I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo".
          Quando nella procedura di liquidazione viene nominato un liquidatore, questi ha diritto ad un proprio compenso a norma dell'art. 18 del citato d.m. del 2014 per la fase liquidatoria, per cui, se le due funzioni si cumulano, il compenso tiene conto di entrambe le attività svolte.
          Come poi ne tiene conto è questione che varia a seconda della procedura, come nel caso in cui il commissario di un concordato preventivo liquidatorio venga nominato anche liquidatore; a seconda dell'importanza della procedura, della durata, delle prestazioni effettuate ecc. si potrà arrivare alla liquidazione di due compensi (cosa abbastanza rara) o alla liquidazione di un unico compenso parametrato sui valori massimi, o seguire altro sistema.
          Zucchetti SG srl
          • Arianna Taboni

            pesaro (PU)
            19/01/2023 09:59

            RE: RE: RE: RE: Compensi OCC e Liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012

            Buongiorno, mi è stato liquidato il compenso per l'attività di Occ e successivamente è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dove sono stata nominata anche liquidatore. Adesso mi domando se e quando posso richiedere il pagamento al debitore del compenso che mi è stato liquidato.
            Grazie e cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/01/2023 17:59

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensi OCC e Liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012

              Essendo stato il debitore assoggettato ala procedura di liquidazione del patrimonio e in questa procedure che può far valere il suo credito, chiedendo la nomina di un curatore speciale stante il conflitto di interessi in cui si viene a trovare come liquidatore della procedura e creditore verso la stessa.
              Zucchetti SG srl