Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata e TFR

  • Roberto D'Eramo

    Pescara
    19/10/2022 16:51

    Liquidazione controllata e TFR

    Nell'imminenza della presentazione della domanda per l'apertura di una liquidazione controllata, l'indebitato - licenziato e poi riassunto per esigenze del datore di lavoro - si è visto corrispondere, nella busta paga successiva al licenziamento, il TFR accantonato fino ad allora. Tuttavia, tale somma non gli è stata ancora effettivamente pagata, avendo il datore di lavoro concordato con l'indebitato una corresponsione dilazionata.
    Intenderei procedere in questi termini, in qualità di gestore prima e (auspicabilmente) di liquidatore poi:
    - nella relazione particolareggiata, indicherei tale credito come parte del patrimonio del debitore (che altrimenti sarebbe costituito solo da eccedenze stipendiali a venire nei 36 mesi di durata della procedura)
    - una volta aperta la liquidazione, come liquidatore richiederei il pagamento del TFR in favore della procedura direttamente al datore di lavoro (ovvero anche al debitore per le eventuali rate eventualmente già conseguite nel frattempo).
    Si chiede conferma della correttezza di tale impostazione, vale a dire che in sostanza tale TFR sia sottratto completamente al debitore, o se questi abbia diritto a conseguirlo, magari anche solo parzialmente, per la stessa forma di tutela che riserva alla procedura solo le eccedenze stipendiali (avendo il TFR origine proprio dalle retribuzioni).
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/10/2022 20:46

      RE: Liquidazione controllata e TFR

      Il debitore ha già chiesto un anticipo sul TFR e concordato il pagamento dilazionato, e questa convenzione non può essere modificata dal liquidatore (non è un contratto pendente, che l'art. 270, co 6, CCII, ora regola, esistendo una obbligazione di una sola parte).
      Bisogna quindi muovere da questo dato e vedere come trattare gli introiti che a questo titolo perverranno al debitore in corso di procedura. Questi potrebbe essere considerato come bene sopravvenuto, acquisibile all'attivo, ma di contro, essendo il TFR una forma di retribuzione differita del lavoratore potrebbe essere mantenuta nella disponibilità dello stesso nei limiti fissati dal giudice (lett. b), comma terzo, art. 268 CCII).
      Nella relazione quindi lei deve dare conto di questo credito e delle scadenze e, una volta aperta la procedura, chiedere (qualora non lo faccia il sovraindebitato) al giudice la quota di vari pagamenti che vanno acquisiti alla procedura e quella che rimane nella disponibilità del debitore.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto D'Eramo

        Pescara
        21/10/2022 11:16

        RE: RE: Liquidazione controllata e TFR

        A proposito di beni sopravvenuti, la previsione di cui all'art. 14-undecies della L. 3/2012 sembra sparita dal CCII. Come si concilia questa circostanza con il fatto di considerare beni e crediti sopravvenuti nel triennio? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/10/2022 18:14

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata e TFR

          Ha perfettamente ragione. La disposizione di cui all'art. 14 undecies l. n. 3 del 2012 non è ripetuta nel CCII, e per questo che noi non abbiamo indicato il referente normativo, ma riteniamo che, poiché il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, anche i beni sopravvenuti entrino nel patrimonio da liquidare, con le esclusioni e i limiti di cui al comma quarto dell'art. 268 CCII.
          Zucchetti SG srl