Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Data di riferimento dei crediti precisati

  • Jonny Spini

    Perugia
    19/07/2020 19:01

    Data di riferimento dei crediti precisati

    In data 01/07/2019 una persona fisica ha presentato richiesta per la nomina di un gestore della crisi per la procedura in cui all' art. 14 - ter L. 3/2012. In data 15/05/2020 il Tribunale dichiara aperta la procedura e nomina il liquidatore. Quest' ultimo in base a quanto disposto dall' art. 14 - sexies richiederà ai creditori di presentare la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall' art. 14 - septies. Orbene, il creditore dovrà precisare il proprio credito alla data della richiesta di nomina del gestore (01/07/2019) oppure alla data dell'apertura della procedura (15/05/2020)? In sostanza, qual è la data di riferimento dei crediti precisati?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/07/2020 18:59

      RE: Data di riferimento dei crediti precisati

      La cristallizzazione del patrimonio del debitore nella liquidazione el patrimonio non si ha con la presentazione della domanda ma con il decreto di apertura della procedura che, infatti, l'art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3 del 2012 equipara all'atto di pignoramento. E non a caso è con tale decreto che il giudice nomina il liquidatore, dispone il blocco delle azioni esecutive, ecc., per cui il momento cui determinare l'entità dei crediti, come nel fallimento è la data del deposito della sentenza dichiarativa, così nella liquidazione, che si ispira alla procedura fallimentare, è la data della emissione del decreto, salvo che alcuni effetti, non siano anticipati (ad esempio gli interessi (comma 7 art. 14 ter) o posticipati alla pubblicazione del decreto (art. 14 duodecies).
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Pisarro

        Cazzago di Pianiga (VE)
        22/02/2021 11:09

        RE: RE: Data di riferimento dei crediti precisati

        Buongiorno, mi introduco sul quesito perché ho la stessa problematica. Il g.d. ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ma nei 2 mesi che precedenti - intercorrenti tra il deposito dell'istanza del soggetto sovraindebitato e il decreto di apertura della procedura - un creditore ha proseguito con il pignoramento del quinto dello stipendio.
        Io ho avanzato la restituzione delle somme incassate dal creditore post deposito dell'istanza del soggetto sovraindebitato, mentre il legale del creditore eccepisce che gli effetti del concorso si producono dalla data del decreto di apertura della procedura.
        Qual è l'interpretazione corretta?
        Nelle procedure fallimentari minori (concordato preventivo ad es.) gli effetti decorrono dalla data di presentazione del ricorso.