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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)12/07/2022 08:12Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza quali sono gli articoli applicabili al caso sopra prospettato? Preciso che l'attività imprenditoriale è cessata nel 2016
Secondo me si tratta dell'art. 74 e ss.
In questo caso la domanda di concordato minore solo con rateizzazione (senza apporto di risorse esterne) sarebbe inammissibile?
Non mi è chiara inoltre la funzione della norma di cui all'art. 76 comma 3 in base al quale "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della
concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore". Ha la funzione di verificare un eventuale responsabilità del finanziatore nell'aver concesso credito a suo tempo? Come si fa ad esprimere un giudizio del genere?
Grazie
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)12/07/2022 09:32RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
A me pare che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore
cancellato dal registro delle imprese sia inammissibile ex art. 33 comma 4 CCII.
Può proporre un piano del consumatore?
Secondo me no.
Cosa può fare allora?
Grazie mille
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)12/07/2022 13:09RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Faccio un po' di ordine perchè sono stato poco chiaro.
L'imprenditore cessato nel 2016 ha debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e debiti extra imprenditoriali.
Potrebbe chiedere un accordo di ristrutturazione del consumatore per tutto?
Grazie
Paolo Angelo Alloisio-
Zucchetti SG
Vicenza12/07/2022 19:22RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Come abbiamo detto rispondendo ad una sua simile domanda, trova applicazione nel caso l'art. 33 CCII, il cui quarto comma effettivamente prevede che "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile."
Se, come lei dice, il sovraindebitato ha anche debiti contratti nell'attività imprenditoriale non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e segg. CCII, in quanto a norma dell'art. 2 lett. e) consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".
Zucchetti SG srl-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)12/07/2022 19:32RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Allora cosa si può fare?
Nella fattispecie ci sono 2 "gruppi" di debiti, uno con AE Riscossione per l'attività imprenditoriale, l'altro con una finanziaria.
Secondo voi, si potrebbe chiedere una normale rateazione amministrativa con AE Riscossione (ammesso che sia possibile) ed un accordo di ristrutturazione per la finanziaria? In questo caso, il debito verso AE Riscossione verrebbe trattato come una normale spesa familiare.
Grazie e scusate per il disturbo.
Paolo Angelo Alloisio
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Roberto D'Eramo
Pescara13/07/2022 10:46RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Ma l'imprenditore cessato non può proporre una liquidazione del patrimonio che abbracci sia i debiti imprenditoriali che quelli privati? -
Zucchetti SG
Vicenza13/07/2022 20:42RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Noi cerchiamo di rispondere alle domande che vengono proposte. La domanda iniziale del dott. Alloisio riguardava la possibilità per un sovraindebitato che aveva cessato l'attività nel 2016 di accedere al concordato minore, che nel nuovo codice della crisi prende il posto degli accordi di ristrutturazione della l. n. 3 del 2012. Abbiamo risposto negativamente ricordando che il quarto comma dell'art. 33 prescrive che "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile". Pertanto l'inammissibilità alla procedura di concordato minore non richiede la cancellazione da meno di un anno, ma il semplice fatto che il soggetto sia stato cancellato dal registro delle imprese.
Poi il dot. Alloisio ha prospettato la possibilità di richiedere un piano del consumatore che, nel nuovo codice, è qualificato come procedura di ristrutturazione deiu debiti del consumare, di cui trattano gli artt. 67 e segg.. Abbiamo escluso anche questa possibilità perché il soggetto in questione aveva debiti derivanti da attività imprenditoriale, che è circostanza che esclude la qualifica di consumatore ai sensi della nozione offerta dall'art. 2 CCII. Per questo motivo non è fattibile neanche la nuova ipotesi oggi formulata dato che se un soggetto non ha la qualifica di consumatore non può accedere a quello che oggi si chiama piano del consumatore se prima non estingue i debiti di natura commerciale.
Il dott. D'Eramo chiede a questo punto se l'imprenditore non possa accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, che nel nuovo codice si chiamerà liquidazione controllata del sovraindebitato. Teoricamente si, ma rimane il fatto che l'imprenditore in questione (sempre ammesso che non sia fallibile) ha cessato l'attività nel 2016 e probabilmente sarà stato cancellato già da quell'epoca dal registro imprese; orbene è vero che non c'è una norma specifica sulla cessazione dell'attività per questa procedura, però l'art. 65 CCII, dopo la previsione che "i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) (ossia i debitori sovraindebitati) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che comprende le disposizioni sulla liquidazione controllata, precisa al secondo comma che "si applicano pe, per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di , le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili". Orbene, tra le disposizioni del titolo III, si trova l'art. 33, di cui sopra è stato citato il quarto comma, ma che al primo comma prevede che "La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
Ritorna, quindi applicabile il limite annuale.
Zucchetti SG srl-
Roberto D'Eramo
Pescara20/07/2022 12:39RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Chiedo scusa se alimento questo thread forse in maniera un po' confusa, ma con questa risposta vuole intendere che con il nuovo codice della crisi e quindi con le domande che verranno depositate già nei prossimi giorni non sarebbe più possibile ricorrere alla liquidazione del patrimonio per debiti "misti"? Lo chiedo perché ho una procedura con questa caratteristica che è stata qualificata come liquidazione del patrimonio in sede di istruttoria ma non è ancora stata incardinata in tribunale.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza21/07/2022 11:16RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Esatto sempre che si condivida l'interpretazione da noi data nella risposta precedente del combinato disposto degli artt. 33 e 65 CCI. Ovviamente si tratta di una nostra interpretazione, ma il nuovo codice è appena entrato in vigore per cui i dubbi interpretativi sarranno molti, se si pensa che ancora sono irrisolti alcuni problemi della legge fallimentare risalente al 1942.
Zucchetti SG Srl-
Donata Castaldo
Castelfranco Veneto (TV)15/05/2024 10:34RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Alla luce dell'applicazione del Codice della Crisi confermate anche Voi che l'unica possibilità per l'imprenditore ditta individuale cessata da più di un anno, per i debiti afferenti l'attività, è l'accesso alla liquidazione controllata? Grazie -
Roberto D'Eramo
Pescara15/05/2024 15:46RE: RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
Confermo che nel caso da me prospettato sopra la procedura si è poi incardinata per debiti "misti", per cui direi che la risposta è affermativa. -
Zucchetti SG
Vicenza15/05/2024 19:40RE: RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese in data 27 gennaio 2016
L'interpretazione del comma 4 dell'art. 33 induce a tale conclusione come abbiamo detto in quanto l'imprenditore cancellato dal registro imprese non può accedere al concordato minore e la norma non fa alcuna differenza atra imprenditore individuale o collettivo. Va tuttavia segnalato che esiste giurisprudenza di merito che ritiene non applicabile questa disposizione alle imprese individuali, per cui queste potrebbero accedere anche al concordato minore, seppur cancellate dal registro imprese.
Come è noto è in procinto di essere emanato un decreto correttivo del codice della crisi e la copia ultima che circola clandestinamente (e che ovviamente non è sicuro che sarà mantenuta questa versione) prevede un intervento sul primo comma dell'art. 33, con l'inserimento di un comma 1-bis, secondo il quale "Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1". Questa norma risolve la problematica che noi abbiamo affrontato nelle precedenti risposte affermando che l'imprenditore individuale sovraindebitato può accedere alla liquidazione controllata anche decorso un anno dalla sua cancellazione dal registro imprese e il fatto che una norma simile non sia stata prevista anche con riferimento al quarto comma, avalla la tesi della lettura restrittiva di tale comma che non consente l'accesso al concordato minore a qualsiasi imprenditore sovraindebitato che sia stato cancellato dal registro imprese, sia esso un imprenditore individuale che collettivo.
Zucchetti SG srl
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