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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PIANO RIPARTO FINALE LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX L. 3/2012
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Paolo Corradino
CHIAVARI (GE)13/10/2025 17:38PIANO RIPARTO FINALE LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX L. 3/2012
Buongiorno, sono il Liquidatoree di una procedura di Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e sono arrivato alla fase finale della predispozizione del progetto di riparto (non ci sopno stati riparti intermedi ed i creditori da soddisfare sono tutti di grado chirografo). Vorrei sapere quale è l'esatta sequenza delle operazioni: 1) depositare al Giudice Delegato il Progetto corredato dai prospetti con i calcoli analitici, l'elenco dei creditori ammessi e la situazione contabile; 2) inviare per pec il progetto ai creditori ed al debitore, indicando loro che hanno 15 giorni di tempo per presentare eventuali contestazioni/osservazioni; 3) decorsi i 15 giorni senza aver ricevuto osservazioni, comunicare al Giudice Delegato la non ricezione di osservazioni, affinché lo stesso GD approvi lo stesso. 
La sequenza è corretta?
In che momento ed in quale comunicazione al G.D. allego le pec inviate ai creditori ed al debitore?
Grazie- 
    
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/10/2025 13:56RE: PIANO RIPARTO FINALE LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX L. 3/2012
Nella l. n. 3/2012 manca qualsiasi disciplina delle fasi della ripartizione dell'attivo e della chiusura della procedura, limitandosi il legislatore a dire nell'art. 14-novies, comma 5 che "Accertata la compiuta esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura". Norma che farebbe pensare che con la liquidazione dei beni, la procedura sia esaurita avendo realizzato lo scopo, ma è evidente che così non è dal momento che le norme in materia prevedono la formazione del passivo e un procedimento di esdebitazione, la cui apertura è subordinata, tra l'altro, alla condizione che "siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione". 
E' chiaro pertanto che anche nella liquidazione del patrimonio si debba procedere alla distribuzione dell'attivo ricavato dalla liquidazione avendo anche questa procedura una funzione satisfattoria e ciò non può che essere fatto mediate riparti. Si può discutere se il liquidatore possa eseguire riparti parziali, quali criteri debba seguire per gli accantonamenti, ecc. ma è indiscutibile anche nella procedura di liquidazione del patrimonio si si arrivi ad un riparto in cui seguire il principio della graduazione dei crediti secondo l'ordine di legge. Le modalità pratiche possono essere indicate dal giudice e, in mancanza non può che farsi ricorso all'analogia applicano le norme sul riparto dettate per il fallimento.
Se si ritiene- e non vediamo come si possa evitare- che il liquidatore debba distribuire l0'attivo attraverso un riparto finale, ne segue che lo stesso orgno, avendo gestito eliquidato un patrimonio altrui, presenti alla fine della liquidazione il conto della sua gestione e poi chieda il compenso per l'attività svolta, seguendo l'iter procedurale del fallimento, improntato alla logica di arrivare al riparto finale una volta depurato l'attivo dalle spese e determinato quindi il netto disponibile per i creditori. Dopo questa operazione il giudice può dichiarare la chiusura alla luce dello scarno tessuto normativo disponibile, costituito, oltre che dall' l'art. 14-novies, comma 5, sopra riportato, dall'art. 14-quinquies, comma 4, per il quale "la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro successivi al deposito della domanda".
Zucchetti SG srl 
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