Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Debiti antecedenti all'apertura della liquidazione non indicati nel programma di liquidazione

  • Albino Bertino

    Ciriè (TO)
    04/07/2023 09:00

    Debiti antecedenti all'apertura della liquidazione non indicati nel programma di liquidazione

    Nel caso di liquidazione del sovraindebitato consumatore, se emergono debiti antecedenti all'apertura della liquidazione non indicati nel programma di liquidazione in quanto non conosciuti, come devono essere trattati?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/07/2023 19:54

      RE: Debiti antecedenti all'apertura della liquidazione non indicati nel programma di liquidazione

      Se questa spiacevole situazione emerge prima dell'omologa, l'OCC deve contattare il sovraindebitato per cercare di riproporre un piano più adeguato alla realtà effettiva in quanto è evidente che l'emergenza di debiti pregressi non considerati mel piano comporta un ridimensionamento delle prospettive fornite.
      Se, invece la situazione di cui sopra emerge dopo l'omologa, il giudice, a norma dell'art. 72, può revocare l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del P.M. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, "quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori", oppure "in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo".
      Le indagini per accertare queste circostanze sono a carico dell'OCC, che è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
      Zucchetti SG srl
      • Luca Boccamaiello

        LA SPEZIA
        24/01/2024 17:47

        RE: RE: Debiti antecedenti all'apertura della liquidazione non indicati nel programma di liquidazione

        Come comportarsi qualora il debito si manifesti dopo l'omologa e in fase successiva all'esecuzione della liquidazione (attivo realizzato e distribuito; in attesa del decorso del quadriennio dal deposito domanda ex art. 14 novies, comma 5, L. 3/2012)?
        In un caso analogo il Giudice non ha revocato revocato l'omologazione e ha disposto che il credito rimanesse estraneo alla procedura (si trattava in questo caso di un Piano del consumatore).
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/01/2024 20:07

          RE: RE: RE: Debiti antecedenti all'apertura della liquidazione non indicati nel programma di liquidazione

          Dai riferimenti normativi da lei riportati presumiamo che lei sia liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3 del 2012, che non è, però, soggetta ad omologazione (a differenza del piano del consumatore, che lei porta come esempio). Non ci dice se i nuovi crediti manifestatisi sia crediti concorsuali, ossia con causa anteriore all'apertura della liquidazione del patrimonio, ovvero crediti prededucibili sorti dopo o in funzione della procedura, tuttavia in entrambi i casi, il fatto che la liquidazione del patrimonio sia stata completata ed sia stato effettuato anche il riparto finale esclude che altri creditori possano in qualche modo partecipare al concorso.
          Zucchetti SG srl