Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo di composizione della crisi

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    20/02/2020 15:56

    accordo di composizione della crisi

    Una procedura di accordo del debitore viene depositata e il GD fissa l'udienza per per il raggiungimento delle maggioranze previste disponendo, tra le altre cose, il divieto di proseguire o iniziare azioni esecutive individuali stante la concorsualità della procedura.
    In sede di udienza fissata, in contraddittorio con alcuni creditori il GD emette un provvedimento con il quale "dichiara inammissibile la proposta" che pertanto non viene omologata e termina in quel modo senza che altri atti seguano.
    Si chiede se lo stesso debitore possa ad oltre un anno di distanza depositare una nuova e diversa proposta quanto al contenuto (ma analoga nel tipo di procedura utilizzata), nonostante abbia "beneficiato" della sospensione della procedura esecutiva individuale su immobili di proprietà che venne sospesa dal GE in sede di apertura della "precedente" procedura, ma che tuttora è sospesa considerato che non sono trascorsi i due anni di sospensione concessi dal GE e che nessuno l'ha riassunta ad oggi.
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2020 19:24

      RE: accordo di composizione della crisi

      L'art. 7, comma 2, lett. b) l. n. 3 del 2012 stabilisce la inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore quando il debitore "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo".
      Già in altra occasione, noi abbiamo detto che la dizione della legge che pone l'accento sull'aver "fatto ricorso" ad una di queste procedure nei cinque anni precedenti potrebbe far ritenere che il legislatore voglia precludere l'accesso alla liquidazione qualora nei cinque anni precedenti il debitore abbia richiesto un'altra delle procedure contemplate dalla legge sul sovraindebitamento, qualunque ne sia stato l'esito e non l'ipotesi che una di queste procedure sia stata omologata e completata. Una interpretazione del genere è però poco convincente perché priva di razionalità in quanto se ha senso impedire l'utilizzo reiterato delle procedure di sovraindebitamento in un certo arco di tempo quando sono portate a termine per l'effetto esdebitatorio che hanno, diventa illogico impedire di percorrere un'altra strada quando la prima non ha avuto sbocco, tant'è che la legge prevede la conversione in liquidazione patrimoniale di precedenti procedure che non sono pervenute, per ragioni varie, all'esito finale sperato.
      Riteniamo, pertanto, che nel suo caso sia riproponibile l'accordo di ristrutturazione, con contenuto ovviamente diverso da quello precedente, anulla rilevando che nella prima procedura fosse stata disposta la sospensione delle procedure esecutive, essendo questo un provvedimento che è venuto meno con la declaratoria di inammissibilità di quella procedura, per cui il debitore aveva beneficiato appunto di una sospensione che non si era poi rilevata di alcuna utilità per i creditori.
      Zucchetti Sg srl