Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - QUOTA INDIVISA DI IMMOBILE

  • Giovanni Zannetti

    REGGIO EMILIA (RE)
    02/10/2020 17:29

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - QUOTA INDIVISA DI IMMOBILE

    Buongiorno,
    sono gestore della crisi in una procedura in cui il debitore chiede di accedere alla liquidazione del patrimonio. Egli è intestatario della quota di 1/2 di un immobile (e di poco altro)
    L'altra quota di 1/2 è di altra persona estranea alla domanda di liquidazione.
    L'intero immobile è sottoposto a procedura esecutiva immobiliare con udienza del 569 cpc a breve.
    A mio avviso, la (eventuale) procedura di liquidazione del patrimonio potrebbe vendere solo la quota di 1/2 dell'istante. Non avendo titolo per procedere alla vendita dell'altra quota.
    Esiste un modo in cui queste due procedure (la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile intero e la procedura di liquidazione del patrimonio avente ad oggetto solo una quota di esso) potrebbero coordinarsi?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/10/2020 20:22

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - QUOTA INDIVISA DI IMMOBILE

      Si, applicando l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 14 novies l. n- 3 del 2012, per il quale ""Se alla data della apertura della procedura sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi". Lei subentra al creditore procedente per la parte riguardante la metà di competenza del sovraindebitato e quel creditore continua la procedura per l'altra metà, per cui si arriva alla vendita unitaria, con divisione del ricavato.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Zannetti

        REGGIO EMILIA (RE)
        15/04/2021 17:26

        RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - QUOTA INDIVISA DI IMMOBILE

        Grazie.
        Dunque il liquidatore subentra al procedente limitatamente alla quota di 1/2 dell'immobile (quella di proprietà della sovraindebitata) ed a tal proposito chiedo se, a Suo avviso, per tale atto di subentro il liquidatore possa incaricare un legale.
        Poi, ritengo, che la banca procedente, in quanto creditrice anche della sovraindebitata, debba presentare domanda di partecipazione alla liquidazione in base all'art. 14 septies legge 3/2012.
        Chiedo se, a Suo avviso, questa procedura subisca modifiche quando il creditore procedente, procede sulla base di un mutuo fondiario alla luce di quanto dispone l'art. 41 TUB il quale, per la verità, si riferisce all'ipotesi di fallimento.
        Ringrazio in anticipo per la risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/04/2021 20:10

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - QUOTA INDIVISA DI IMMOBILE

          Si il liquidatore deve servirsi di un legale perché si tratta di attività giudiziaria di intervento in un procedimento esecutivo.
          L'art. 14 quinquies, co. 2, lett. b) l. n. 3 del 2012 stabilisce che il giudice, con il decreto di apertura della procedura, "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore". Come si vede, la norma non fa salve diverse disposizionei di leggi, come invece l'art. 51 l. fall., che costituisce la strada pre consentire appunto la diversa disposizione di di legge di cui all'art. 41 TUB, che consente al creditore fondiario di agire in via esecutiva anche pendenza di fallimento del debitore; pertanto nella procedura di liquidazione del patrimonio (come nel concordato ove l'art. 168 l. fall. egualmente non prevede eccezioni) il creditore fondiariuo è come un qualsiasi altro creditore ippotecario.
          Zucchetti SG srl
          • Giovanni Zannetti

            REGGIO EMILIA (RE)
            29/09/2021 09:16

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - QUOTA INDIVISA DI IMMOBILE

            D'accordo.
            Se però non applichiamo il 41 TUB, quanto meno per la quota di immobile intestata alla sovraindebitata, si pone il problema della sorte dei fondi che l'aggiudicatario verserà sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva immobiliare.
            Nella diversa ipotesi del fallimento, infatti, il creditore fondiario percepisce ante riparto un acconto ex art. 41 TUB; a seguire il professionista incaricato dal GE redige ed esegue il progetto di distribuzione. Il creditore fondiario incassa ancora; ma si tratta solo di una sorta di acconto in attesa del conguaglio che avverrà quando il curatore farà il riparto.
            A questo punto interviene il curatore che fa il suo riparto e stabilisce le somme in dare o in avere (generalmente in avere) rispetto al creditore fondiario.

            Ma nel caso descritto nelle domande sopra, di una liquidazione del patrimonio che subentra ex art 14 novies seconda comma della 3/2012, per la sola quota di un mezzo in una procedura esecutiva immobiliare già incardinata da un creditore fondiario (ed avente ad oggetto la quota intera), come si coordina la fase post aggiudicazione?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              29/09/2021 20:26

              RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - QUOTA INDIVISA DI IMMOBILE

              Una volta appurato che al creditore fondiario non è più consentito di proseguire nell'esecuzione a carico del sovraindebitato sulla quota di sua pertinenza, il creditore fondiario in quella esecuzione è da considerare come un qualsiasi creditori ipotecario. E' questo dato di fondo che consente al liquidatore del patrimonio di subentrare, a norma dell'art. 14novies l. n. 3 del 2012, nella esecuzione individuale in corso sui beni del sovraindebitato, cosa che non avrebbe potuto fare ove il creditore fondiario avesse potuto iniziare o proseguire l'azione esecutiva.
              Partendo da questo concetto, il ricavato della vendita del bene pignorato, detratte le spese dell'esecuzione, va diviso tra i due esecutanti: metà spetta al creditore fondiario quale esecutante sulla quota della metà della moglie del sovraindebitato e l'altra metà compete al liquidatore del patrimonio del marito, che si è sostituito al creditore fondiario. Quest'ultimo, se non interamente soddisfatto con il ricavato della metà dell'esecuzione, può partecipare al passivo che viene formato nella procedura di liquidazione con la sua collocazione di ipotecario.
              In tal modo, non operando l'art. 41 TUB non vi è una attribuzione provvisoria al creditore fondiario, da coordinare con la procedura, come invece avviene nel fallimento, ove, come già detto, l'art. 51 l. fall. nel porre il divieto delle azioni esecutive, fa salve diverse disposizioni di legge.
              Zucchetti SG srl