Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio-redazione inventario - nomina cancelliere

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    06/06/2018 12:13

    Liquidazione del patrimonio-redazione inventario - nomina cancelliere

    Chiedo cortesemente conferma che nella procedura di liquidazione del patrimonio per la redazione dell'inventario non sia necessaria la nomina di un cancelliere del Tribunale e dello stimatore per gli immobili.
    Ringrazio cordialmente
    umberto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/06/2018 20:14

      RE: Liquidazione del patrimonio-redazione inventario - nomina cancelliere

      Il liquidatore, a norma degli artt. 14-sexies e 14-novies, ha il compito di predisporre l'inventario dei beni e di elaborare un programma di liquidazione dei beni medesimi  nel termine di trenta giorni dalla formazione dell'inventario. In mancanza di richiami e alle disposizioni fallimentari e a quelle del codice di rito, riteniamo che l'inventario sia compito esclusivo del liquidatore.
      Zucchetti SG srl
      • Maddalena Cottica

        sondrio
        11/05/2021 12:02

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio-redazione inventario - nomina cancelliere

        Buongiorno, in una procedura sono stata nominata liquidatore, tra vle attività è presente una quota di immobile oggetto di escuzione (che si intende proseguire) e la quota dello stipendio. Si chiede se sia necessario redarre l'inventario in presenza del debitore e accedendo all'immobile.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/05/2021 19:43

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio-redazione inventario - nomina cancelliere

          A norma dell'art.14sexies, co. 1, l. n. 3 del 2012, il liquidatore ha il compito di predisporre l'inventario dei beni; per l'art.14 quinquies , co. 2 lett. d) il giudice, quando nel patrimonio da liquidare vi sono beni immobili o mobili registrati ordina la trascrizione del decreto di apertura della procedura a cura del liquidatore; in forza dell'art. 14 novies, co. 1, quest'ultimo è tenuto ad elaborare un programma di liquidazione dei beni nel termine di trenta giorni dalla formazione dell'inventario e, secondo la parte finale del secondo comma dello stesso articolo, il liquidatore può subentrare nelle procedure esecutive pendenti alla data dell'apertura della procedura di liquidazione.
          Dal combinato disposto di queste norme si deduce che il liquidatore deve provvedere all'inventario dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare e che l'inventario dei beni immobili si realizza con la trascrizione del decreto di apertura della procedura (come nel fallimento con la trascrizione della sentenza dichiarativa), cui deve provvedere il liquidatore stesso. Nel programma di liquidazione si specifica quanto alla liquidazione del bene immobile facente parte dell'asse patrimoniale il liquidatore è subentrato o subentrerà nell'esecuzione in corso, spiegando le ragioni di tale scelta.
          Zucchetti SG srl