Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Stato Passivo del sovraindebitato - collocazione compenso del legale del sovraindebitato

  • Carlo Di Patrizi

    Milano
    06/06/2020 19:25

    Stato Passivo del sovraindebitato - collocazione compenso del legale del sovraindebitato

    Buongiorno,
    sono liquidatore in una procedura di sovraindebitamento.
    Il legale che ha assistito (ed assiste) il sovraindebitato chiede di partecipare in prededuzione alla liquidazione dei beni, per crediti sorti in ragione di una serie di attività professioniali rese in favore del sovraindebitato medesimo, tra cui l'assistenza ad una procedura esecutiva immobiliare (difendeva l'esecutato oggi sovraindebitato), l'assistenza per la procedura di OCC presso Ordine degli Avvocati, l'assistenza per la predisposizione di un contratto preliminare di compravendita (non eseguito) e per l'assistenza nella procedura di sovraindebitamento (richiede inoltre anche gli interessi dal dovuto al saldo, oltre ad ulteriori successivi occorrendi compensi professionali e spese occorrende per la presente procedura).
    Sono orientato ad escludere la prededuzione invocata, e ad ammettere i crediti professionali, il contributo alla cassa di previdenza e l'IVA con il privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (comma 474 Legge Finanziaria 2018), mentre gli interessi al chirografo.
    Vorrei un conforto da parte Vostra.
    Grazie.
    Carlo Di Patrizi

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/06/2020 19:53

      RE: Stato Passivo del sovraindebitato - collocazione compenso del legale del sovraindebitato

      L'art. 14-duodecies, comma 2, prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento "sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
      Nell'ambito dei "crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione" certamente rientrano le spese di procedura, tra cui il compenso del liquidatore e dei soggetti che a diverso titolo prendono ruolo nelle operazioni di vendita, nonché i crediti derivanti dagli atti legittimamente compiuti dal liquidatore nell'espletamento del suo incarico, ma anche le spese per l'assistenza per la presentazione della domanda e altre connesse. A parte queste, delle altre somme richieste dal legale deve valutare se possono essere considerate sorte in occasione o in funzione della procedura, così come farebbe per un fallimento; noi, alla luce dei dati esposti non siamo in grado di fare questa selezione.
      La prededuzione si estende anche IVA, Cap e interessi; per la parte del credito alla quale non riconosce la prededuzione, è giusta l'ammissione in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., estesa anche ad Iva e Cap, nel mentre non è corretta l'ammissione in chirografo degli interessi, giacchè gli interessi generati dai crediti privilegiati sono regolamentati dall'art. 2749 c.c., che fissa dei limiti temporali e quantitativo entro i quali gli interessi godono del privilegio attribuito al credito.
      Zucchetti Sg srl