Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO- PIGNORAMENTO STIPENDIO

  • DANIELA VANNOZZI

    PARMA
    22/11/2020 23:56

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO- PIGNORAMENTO STIPENDIO

    L'Agenzia delle Entrate ha inviato al gestore della crisi talune cartelle esattoriali di cui alcune di queste hanno portato all'emissione di un provvedimento di pignoramento di parte dello stipendio che il datore di lavoro ha versato mensilmente.
    Nella relazione particolareggiata per la liquidazione del patrimonio, nel conteggio, si può inserire quanto pagato per tali cartelle nell'inventario in conto anticipi in attesa del decreto del giudice che autorizzi il recupero delle somme già pagate mensilmente?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2020 19:36

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO- PIGNORAMENTO STIPENDIO

      Nella procedura di liquidazione del patrimonio la sospensione delle procedure esecutive e cautelari non opera automaticamente in quanto l'art. 14-quinquies stabilisce che il giudice, con il decreto di apertura della procedura, "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (il riferimento all'omologa è chiaramente frutto di una svista perché in tale procedura non è contemplata l'omologa), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore". Fin quando, quindi, il giudice non emette tale provvedimento- contestuale all'apertura- i creditori possono iniziare e proseguire le azioni esecutive. Né, peraltro, quanto pagato prima dell'apertura della procedura è recuperabile sia perché nella liquidazione del patrimonio non è contemplata la revocatoria, sia perché comunque i pagamenti di crediti tributari sono esenti da revocatoria (art. 89 del D.P.R. n. 602/73).
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Pisarro

        Cazzago di Pianiga (VE)
        22/02/2021 10:58

        RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO- PIGNORAMENTO STIPENDIO

        Buongiorno, mi introduco sul quesito perché ho la stessa problematica. Il g.d. ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ma nei 2 mesi che precedenti - intercorrenti tra il deposito dell'istanza del soggetto sovraindebitato e il decreto di apertura della procedura - un creditore ha proseguito con il pignoramento del quinto dello stipendio.
        Io ho avanzato la restituzione delle somme incassate dal creditore post deposito dell'istanza del soggetto sovraindebitato, mentre il legale del creditore eccepisce che gli effetti del concorso si producono dalla data del decreto di apertura della procedura.
        Qual è l'interpretazione corretta?
        Nelle procedure fallimentari minori (concordato preventivo ad es.) gli effetti decorrono dalla data di presentazione del ricorso.