Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione controllata articolo 270 c.6 successione contratti

  • Pietro Oneto

    CHIAVARI (GE)
    15/11/2023 17:04

    liquidazione controllata articolo 270 c.6 successione contratti

    Buonasera,

    alcuni immobili di proprietà del debitore, consegnati al liquidatore in seguito all'apertura della procedura, sono locati a terzi dai figli del debitore i quali li hanno ricevuti dal debitore tramite comodato gratuito verbale. Il liquidatore potrebbe dichiarare di non voler subentrare al contratto di comodato e chiedere ai locatari di sgomberare gli immobili?
    Potrebbe il liquidatore, in alternativa, comunicare ai locatari che potranno continuare ad occupare l'iimmobile fino a quando non sarà venduto pagando un'indennizzo mensile a favore della procedura?
    Un'ulteriore alternativa potrebbe essere quella di richiedere la revocatoria del comodato ex articolo 274 c.2.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2023 19:31

      RE: liquidazione controllata articolo 270 c.6 successione contratti

      Il primo rapporto che viene in considerazione è quello di comodato tra il debitore oggi in liquidazione controllata e i figli. Per questo non vi è bisogno ri ricorrere alla regola sullo scioglimento o continuazione di cui al comma sesto dell'art. 270 CCII, in quanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1809 c.c., il comodatario è tenuto alla restituzione del bene detenuto in comodato allorchè il comodante ne faccia richiesta, anche prima del termine eventualmente pattuito, in conseguenza di un personale sopravvenuto bisogno urgente ed imprevisto e la Cassazione (Cass. 31/10/2018 n. 27938) ha statuito che un tale "bisogno" sopravvenuto si configura nell'ipotesi di fallimento del comodante, prevalendo sull'interesse del comodatario di mantenere il godimento del bene, la necessità della curatela, di interesse pubblico, di ottenere un proficuo realizzo dei beni di proprietà del fallito, acquisiti ex art. 42 Legge Fallimentare …."; interpretazione estensibile alla liquidazione controllata, che ha la stessa finalità della liquidazione giudiziale, ex fallimento, di liquidare i beni per la soddisfazione dei creditori.
      Ad ogni modo rimane al liquidatore la facoltà di scelta tra subentro e scioglimento prevista dall'art.270, per cui la procedura ha più mezzi per ottenere la restituzione del bene.
      Una volta cessato il comodato o comunque una volta sciolto il rapporto di comodato, viene meno per caduta il contratto di locazione che i comodatari avevano stipulato con terzi; tra l'altro va valutata anche la legittimazione dei figli del debitore a dare in locazione i beni, che è possibile solo ove espressamente previsto nel contratto di comodato. Anche qui, quindi, oltre al riflesso degli effetti dello scioglimento del contratto madre su quelli da esso derivati, la procedura potrebbe, previo controllo del contenuto del contratto di comodato, far valere anche l'annullamento della locazione.
      Conviene prima definire le posizioni di cui sopra e poi eventualmente intavolare con il locatore una trattativa per un eventuale locazione temporanea fino alla vendita dei beni; consigliamo di farsi assistere da un legale perché quesa materia è piena di insidie che poi potrebbero bloccare la liquidazione dei beni.
      Zucchetti SG srl