Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

cessione quinto stipendio e piano del consumatore

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    13/01/2020 10:04

    cessione quinto stipendio e piano del consumatore

    Si chiede se, in sede di predisposizione di piano del consumatore, il quale anteriormente alla presentazione del piano risulta destinatario di una cessione del quinto del proprio stipendio in favore di finanziaria sua creditrice, tale cessione del quinto possa essere revocata in luogo di una diversa previsione di pagamento dilazionato, che tiene conto di un parziale stralcio del debito inizialmente sorto, o se la procedura di cessione del quinto dello stipendio debba comunque essere mantenuta obbligatoriamente, e se si, per quanto tempo e se tale cessione del quinto impedisca la possibilità di stralcio parziale del debito iniziale.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2020 20:09

      RE: cessione quinto stipendio e piano del consumatore

      La domanda propone una questione di particolare rilevanza, in quanto tocca il tema di fondo se il sovraindebitato possa o meno mettere a disposizione dei creditori, attraverso la procedura ex l. 3 n. 2012 del piano del consumatore, tutta la sua retribuzione, ancorchè ne abbia già ceduto il c.d. "quinto" ad una finanziaria; questione analoga a quella che si prospetta nelle liquidazioni del patrimonio allorchè il "quinto" non sia "vincolato" attraverso la cessione del credito, ma in forza del pignoramento anteriore rispetto al piano.
      Si tratta di capire se la cessione "preventiva" del credito, notificata in anticipo rispetto alla proposizione del piano, e come tale opponibile a terzi (art. 1264, comma 1, c.c.), valga ad escludere dall'ambito del trattamento concorsuale la porzione di retribuzione "vincolata" fino al soddisfacimento integrale del credito del cessionario o – come sembra più ragionevole – solo i pagamenti già eseguiti in forza della cessione in parola; e, poiché manca nella disciplina approntata dalla l. n. 3 del 2012 una norma ad hoc in tema, la soluzione non può prescindere da un approccio "di sistema".
      I punti da tenere fermi sono i seguenti:
      a-nella specie si discute del finanziamento effettuato d auna finanziaria "garantito" dalla cessione di crediti futuri in quanto il finanziato /dipendente ha ceduto una parte di reddito che maturerà soltanto nelle mensilità future, ed è di queste che si parla perché i pagamenti già effettuati dal datore di lavoro ceduto anteriormente alla presentazione del piano sono intangibili, non potendosi applicare analogicamente le norme sulla revocatoria fallimentare ex artt. 67 e ss. l.fall., istituto proprio del fallimento.
      b-secondo l'avviso della giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di crediti, quando ha ad oggetto crediti futuri, si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non determina il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, in questi casi, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; "pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (cfr. per tutte (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).
      c- le procedure da sovraindebitamento, seppur non equiparabili al fallimento, vanno collocate nell'ambiente concorsuale in quanto aprono, compreso il piano del consumatore, il concorso tra i creditori sui beni del debitore, sicchè, per quanto possibile, ad esse vanno applicati (non le singole norme o istituti, ma) i principi enucleati nel quadro della legge fallimentare a salvaguardia della concorsualità e, quindi della par condicio.
      Alla luce di queste premesse, riteniamo di poter dire che se è vero che il contratto di cessione dei crediti non può essere caducato da un provvedimento che a posteriori apra il concorso, è altrettanto vero che gli effetti in atto già nel frangente dell'apertura di questo non possono che proseguire secondo i "binari" della par condicio. A questi criteri si ispira la legge fallimentare quando con il secondo comma dell'art. 55 prevede che "i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento" e precisa all'art. 44 che i pagamenti eseguiti dopo l'apertura del concorso "sono inefficaci rispetto ai creditori"; inefficacia che colpisce anche i pagamenti effettuati in forza di un pregresso ordine del giudice emesso con ordinanza di assegnazione (Cass. 22 gennaio 2016, n. 1227).
      Orbene, se si muove dalla premessa fatta della natura concorsuale anche delle procedure da sovraindebitamento, ne discende inevitabilmente che gli stessi principi vanno affermati anche in queste procedure, per cui il credito del finanziatore deve ritenersi scaduto e ristrutturabile e pagamenti dello stesso non possono essere più eseguiti, anche se il debitore aveva ceduto parte dei suoi crediti futuri, giacchè nel momento in cui questi vengono ad esistenza vige il principio del divieto del pagamento dei creditori anteriori in ossequio alla par condicio. (peraltro, dagli artt. 12 bis e ter l. n. 3 del 2012 si ricava che fin dall'inizio il giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive il cui divieto scatta poi con l'omologa, da cui si deduce che se il creditore non può soddisfarsi esecutivamente non può neanche essere pagato spontaneamente). in sostanza scaduto il debito e ristrutturato il pagamento del mutuo residuo con scadenze e modalità diverse da quelle originarie, il cessionario non può più beneficiare della cessione che, a garanzia del credito prevedeva una modalità di riscossione direttamente dal datore di lavoro, cin quanto il mantenimento di quel la cessione richiederebbe successivi pagamenti periodici, incompatibili e con la nuova situazione del debito e con la par condicio. e, di conseguenza, i vincoli volontariamente assunti dal debitore si può dire che valgono fino a quando costui non è sottoposto ad una procedura da sovraindebitamento, che, in virtù della universalità che la contrassegna, travolge tutte le obbligazioni precedenti, incanalandole entro l'unica procedura con cui viene dato ordine ai pagamenti sulle basi nuove della parità di trattamento e della graduazione delle cause di prelazione.
      In questo senso, sia pure con varietà di accenti, si pone la giurisprudenza di merito prevalente (cfr. Trib. Pistoia 27 dicembre 2013, in ilcaso.it.; Trib. Grosseto, 9 maggio 2017, in ilcaso.it.), anche se non mancano decisioni di segno opposto, che valorizzano sostanzialmente la mancanza di una norma ad hoc come l'art. 44 l.fall.. (in particolare Trib. Milano, 9 luglio 2017, in ilcaso.it.)
      In futuro la questione troverà una soluzione legislativa in quanto il comma 3 dell'art. 67 CCII, - che si ricorda entrererà in vigore il 15.8-2020, salvo imprevisti- in attuazione di uno specifico principio della legge delega, consente al debitore di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno e il contrasto fra il debitore che accede ad procedura concorsuale ristrutturatoria di sovraindebitamento e il creditore cessionario del quinto è risolto in via normativa espressa a vantaggio del primo, in conformità alla soluzione da noi oggi auspicata.
      Zucchetti Sg srl