Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

mancata omologa accordo - possibilita' di presentazione istanza di liquidazione

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    21/10/2021 10:31

    mancata omologa accordo - possibilita' di presentazione istanza di liquidazione

    A seguito dell'apertura di una procedura di accordo da sovraindebitamento, da parte di srl non fallibile, In caso di mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori e conseguente mancata omologa, è possibile per la srl presentare successivamente istanza di apertura della procedura di liquidazione dei beni o questa è impedita dalle disposizioni di cui all'art. 7 comma 2 lettera b) " ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;" ?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/10/2021 18:21

      RE: mancata omologa accordo - possibilita' di presentazione istanza di liquidazione

      L'art. 7, co. 2, lett. b) l. n. 3 del 2012 prevede, in via diretta, la inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione quando il debitore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti ci cui al Capo II della legge, che comprende le tre procedure da sovraindebitamento, dell'accordo, del piano del consumatore e della liquidazione dei beni. Detta norma però è richiamata anche dall'art. 14 ter, il cui primo comma prevede, infatti, che "In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni"
      Di conseguenza, posto che la causa ostativa è data dall'aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad altra procedura da sovraindebitamento e non che sia stata votata o omologata, la presentazione di una richiesta di accordo che non raggiunge il fine, impedisce, nei cinque anni, la presentazione di una domanda di liquidazione del patrimonio.
      Zucchetti SG srl
      • Elisa Rossi

        FORLI' (FC)
        22/10/2021 09:14

        RE: RE: mancata omologa accordo - possibilita' di presentazione istanza di liquidazione

        Si chiede se esiste giurisprudenza in merito alla vs. risposta, vista la recente sentenza del 8-4-2021 n. 61 emessa dalla Corte Costituzionale, secondo cui va disposta l'apertura della liquidazione dei beni richiesta in subordine dal ricorrente sovraindebitato, in presenza dei presupposti di legge, a seguito della mancata approvazione da parte dei creditori del proposto accordo di composizione della crisi, in quanto la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 14 quater l.3/2012 nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di conversione quella della mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ritenendo che vertendosi nell'ambito del rito camerale, come pure in quello ordinario, è sempre consentito al giudice qualificare e modificare la domanda originaria proposta e nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio qualora ritenga sussistenti le relative condizioni di legge, come pure è consentito alla parte già in fase di presentazione del ricorso di formulare la domanda in via subordinata.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/10/2021 19:34

          RE: RE: RE: mancata omologa accordo - possibilita' di presentazione istanza di liquidazione

          Noi cerchiamo di rispondere alle domande che vengono proposte e lei nella iniziale domanda aveva chiesto se, a seguito dell'apertura di una procedura di accordo da sovraindebitamento, da parte di srl non fallibile, In caso di mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori e conseguente mancata omologa, era "possibile per la srl presentare successivamente istanza di apertura della procedura di liquidazione dei beni" richiamando l'impedimento di cui all'art. 7 comma 2 lettera b) l. n. 3 del 2012, e noi abbiamo risposto negativamente ricordando come la norma citata fosse richiamata anche dal primo comma dell'art. 14 ter.
          La Corte Costituzionale dell'8.42021, n. 61 non è intervenuta sull'at. 14 ter, ma sull'art. 14quater, che riguarda la conversione. Il giudice remittente, sul presupposto che la norma consentisse la conversione solo in caso di risoluzione o annullamento dell'accordo, aveva sollevato questione di legittimità costituzione di detto articolo perché esso non prevedeva la conversione anche nel caso del mancato raggiungimento delle maggioranze sull'accordo; la Corte Costituzionale ha ritenuto, invece, che il debitore, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'accordo, possa modificare la originaria domanda di accordo chiedendo di accedere alla liquidazione, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale che consentono questa modificabilità.
          E' lecito, a nostro avviso, nutrire dubbi su questa ricostruzione, ma trattandosi di un provvedimento della Corte Costituzionale non può che applicarsi il principio affermato, che si ripete consente nell'ambito dello stesso giudizio di accordo di ricostruzione, e non con una successiva domanda, di chiedere la conversione dell'accordo in liquidazione del patrimonio qualora la proposta non venga approvata dai creditori
          Zucchetti Sg srl
          • Alessio Napoletani

            Grottammare (AP)
            20/01/2025 16:06

            RE: RE: RE: RE: mancata omologa accordo - possibilita' di presentazione istanza di liquidazione

            In merito alla mancata omologa, mi permetto di fare un ulteriore passaggio di fronte al quale mi trovo: la mancata omologa ovvero, ancora prima, l'impossibilità di portare avanti una procedura di liquidazione del patrimonio per una srl non fallibile (start - up innovativa) ex art. 14-ter, impone il passaggio alla liquidazione giudiziale (è evidente che nel frattempo i requisiti di start - up innovativa sono stati persi non avendo presentato i bilanci)?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/01/2025 18:46

              RE: RE: RE: RE: RE: mancata omologa accordo - possibilita' di presentazione istanza di liquidazione

              Per l'iscrizione nella sezione speciale startup innovative è necessario avere i requisiti previsti dall'art. 25 del D.L. 179/2012 e questi requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell'iscrizione e devono essere "confermati" almeno una volta l'anno. Di modo che entro il termine del 30 giugno l'impresa deve provvedere a depositare il bilancio d'esercizio, a completare il profilo nel portale dedicato e inviare la pratica telematica di conferma requisiti in Camera di Commercio. Nel caso in cui non venga depositata la dichiarazione di mantenimento dei requisiti o i requisiti obbligatori e alternativi non vengano rispettati, è prevista la perdita dello status speciale e quindi delle agevolazioni che accompagnano lo status di start-up innovativa. La cancellazione d'ufficio dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese avviene entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, ma viene mantenuta l'iscrizione alla sezione ordinaria.
              Da questo quadro estremamente riassuntivo, emerge che avvenuta la cancellazione dalla sezione speciale, la società- già start up innovativa- va valutata ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, come ogni altra società in base alle sue dimensioni come delineate dall'art. 2, comma 1, lett. d); se si tratta di impresa minore, la procedura ulteriore potrebbe essere la liquidazione controllata, se sopra soglia la liquidazione giudiziale.
              Zucchetti SG srl