Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

vendita auto cointestata

  • Isabella Rimini

    FORLI' (FC)
    16/05/2022 13:40

    vendita auto cointestata

    Buongiorno,
    sono liquidatrice di procedura liquidazione del patrimonio appena aperta.

    La debitrice è cointestataria di autovettura.
    L' altro soggetto cointestatario della medesima vettura è estraneo alla procedura e la sua parte è gravata da provvedimento di fermo amministrativo.
    Secondo voi è possibile ottenere dal G.D. un'autorizzazione alla vendita dell'intera autovettura e alla successiva cancellazione dei fermi?
    In caso contrario quali possibili soluzioni potrebbero esserci per vendere l'intero mezzo e cancellare i fermi?
    N.B. L'importo dei fermi è superiore al 50% del presumibile valore di realizzo.
    Ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2022 18:43

      RE: vendita auto cointestata

      Le spese di soccombenza non hanno nulla a che fare con quelle relative al rapporto con il legale nominato dal fallito o dallo stesso curatore. Per le spese di soccombenza si è spesso ritenuto che esse trovando la loro fonte nella sentenza di condanna vadano collocate in prededuzione ove la sentenza intervenga dopo la dichiarazione di fallimento, cui si contrappone la tesi secondo cui la fonte del credito non è la sentenza di condanna mala situazione che ha dato origine alla controversia.
      Una convincente linea di mediazione è quella che fa un distinguo, nel senso che se la curatela continua il processo pendente (o riassumendolo o costituendosi in giudizio a seguito della riassunzione fatta dalla controparte), la sentenza viene emessa nei confronti della curatela per cui anche le relative spese- che sono unitariamente determinate all'atto della liquidazione- vanno in prededuzione; qualora invece il curatore sia rimasto estraneo al processo, l'eventuale soccombenza può essere rapportata all'origine della controversia non coinvolgendo una iniziativa della massa, per cui le spese possono ritenersi concorsuali.
      Zucchetti SG srl
      • Isabella Rimini

        FORLI' (FC)
        16/05/2022 18:59

        RE: RE: vendita auto cointestata

        Buonasera,
        probabilmente avete risposto a quesito di altro collega. Si chiede cortesemente di rispondere al quesito iniziale.
        Ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/05/2022 12:03

          RE: RE: RE: vendita auto cointestata

          Crediamo che il giudice non possa intervenire sul fermo amministrativo perché, al di là della questione se possa o non disporre la cancellazione del fermo in caso di vendita coattiva del bene del sovraindebitato, sta di fatto che nel suo caso il fermo grava sulla quota del comproprietario estraneo alla procedura, nella quale è confluita solo la quota della metà del sovraindebitato. Anche in mancanza del fermo, quindi, il liquidatore avrebbe potuto vendere non l'intera auto ma la quota della metà, salvo accordi con il comproprietario; stante il fermo, la vendita, pur se il comproprietario desse mandato al curatore alla vendita, si dovrebbe provvedere al pagamento dell'importo che ha generato il fermo.
          Tuttavia, considerato che, come lei dice, l'importo del fermo è superiore al 50% del presumibile valore di realizzo, converrebbe dismettere l'auto. Nella disciplina della liquidazione del patrimonio non è riprodotta la norma di cui al comma ottavo dell'art. 104ter l. fall., ma data l'affinità della liquidazione del patrimonio al fallimento, questa norma potrebbe essere applicata in via analogica.
          Zucchetti Sg srl