Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO - BOLLATI E EMOLUMENTI PRA

  • Lorenzo Lucchini

    PIACENZA (MI)
    15/04/2020 14:16

    LIQUIDAZIONE PATRIMONIO - BOLLATI E EMOLUMENTI PRA

    Buongiorno a tutti,
    nel decreto con il quale sono stato nominato liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012 il Tribunale mi ha ordinato di trascrivere "il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione".

    A prescindere dall'imprecisione del provvedimento (non mi risulta sia possibile trascrivere un provvedimento inerente veicoli presso la Conservatoria RR.II.), ho notificato al PRA il decreto confidando che (come per un fallimento) la trascrizione non fosse soggetta al pagamento di alcunché. Così non è stato. Il PRA mi comunica che devo pagare 59 Euro.

    Mi rendo conto che la questione sembra bagatellare, ma stiamo parlando di una Panda del 94 (valore circa 700 Euro) e trovo sia ingiusto addebitare alla massa un costo non dovuto.

    Al di là di circolari varie (nessuna delle quali, peraltro, chiaramente riferibile alla liquidazione del patrimonio) non ho trovato alcun riferimento normativo specifico.

    L'art. 270 CCI dispone, analogamente a quanto previsto all'art. 88 LF, che il liquidatore trascriva la sentenza "presso gli uffici competenti". Ne conseguirebbe a mio modesto avviso l'esenzione dal pagamento.

    Questo è l'unico appiglio che ho trovato per evitare il balzello, ma, come immaginerete, è impresa ardua (se non impossibile) dialogare con il PRA sulla base di disposizioni di futura applicazione.

    Non ho intenzione di abbandonare il bene perchè ho un'offerta irrevocabile di acquisto e la massa attiva è molto modesta e d'altro canto nemmeno posso ignorare l'ordine del Tribunale.

    Vi ringrazio sin d'ora per il vostro contributo.

    LL
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/04/2020 20:05

      RE: LIQUIDAZIONE PATRIMONIO - BOLLATI E EMOLUMENTI PRA

      Buongiorno a tutti,
      nel decreto con il quale sono stato nominato liquidatore ex art. 14 quinquies L. 3/2012 il Tribunale mi ha ordinato di trascrivere "il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione".

      A prescindere dall'imprecisione del provvedimento (non mi risulta sia possibile trascrivere un provvedimento inerente veicoli presso la Conservatoria RR.II.), ho notificato al PRA il decreto confidando che (come per un fallimento) la trascrizione non fosse soggetta al pagamento di alcunché. Così non è stato. Il PRA mi comunica che devo pagare 59 Euro.

      Mi rendo conto che la questione sembra bagatellare, ma stiamo parlando di una Panda del 94 (valore circa 700 Euro) e trovo sia ingiusto addebitare alla massa un costo non dovuto.

      Al di là di circolari varie (nessuna delle quali, peraltro, chiaramente riferibile alla liquidazione del patrimonio) non ho trovato alcun riferimento normativo specifico.

      L'art. 270 CCI dispone, analogamente a quanto previsto all'art. 88 LF, che il liquidatore trascriva la sentenza "presso gli uffici competenti". Ne conseguirebbe a mio modesto avviso l'esenzione dal pagamento.

      Questo è l'unico appiglio che ho trovato per evitare il balzello, ma, come immaginerete, è impresa ardua (se non impossibile) dialogare con il PRA sulla base di disposizioni di futura applicazione.

      Non ho intenzione di abbandonare il bene perchè ho un'offerta irrevocabile di acquisto e la massa attiva è molto modesta e d'altro canto nemmeno posso ignorare l'ordine del Tribunale.

      Vi ringrazio sin d'ora per il vostro contributo.

      In realtà anche nel fallimento la trascrizione è onerosa e non gratuita in quanto, ad esempio per gli immobili sono dovute: € 200 per imposta ipotecaria (cod. 649T), € 59 di imposta di bollo (cod. 456T) ed € 35 di tassa ipotecaria (cod. 778T), solo che le stesse o parte di esse possono essere prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002.
      Questa norma riguarda il fallimento, ma crediamo che per analogia possa essere applicata anche alla liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, per cui potrebbe chiedere al giudice che gli oneri della trascrizione siano prenotati al campione in quanto la procedura è priva di fondi; sulla base di questo provvedimento lei chiede la trascrizione della sentenza con spese prenotate a debito/anticipate dall'Erario, e il PRA procede alla trascrizione senza riscossione degli importi che verranno dichiarati sulla nota prenotati a debito/anticipati dall'erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2000. Il PRA procede poi ad inoltrare alla Cancelleria del Tribunale Fallimentare competente la specifica richiesta di rimborso delle spese che devono essere anticipate dall'Erario e segnalare l'imposta di bollo prenotata a debito.
      Zucchetti SG srl
      • Lorenzo Lucchini

        PIACENZA (MI)
        16/04/2020 09:51

        RE: RE: LIQUIDAZIONE PATRIMONIO - BOLLATI E EMOLUMENTI PRA

        Buongiorno e grazie per la risposta.

        Nulla questio per quanto riguarda la trascrizione immobiliare, ma, perlomeno per mia esperienza, in caso di fallimento il PRA non pretende alcunché se la sentenza è notificata con PEC, mentre sono dovuti bolli ed emolumenti se la formalità viene fatta allo sportello.

        Trovate qui sotto un estratto della circolare DSD/0005010/11 dell'ACI
        "La trascrizione della sentenza di fallimento è soggetta al pagamento dell'IPT in misura proporzionale, dell'imposta di bollo e degli emolumenti. In caso di notifica dell'estratto della sentenza di fallimento ex art. 88 Legge fallimentare, il PRA esegue d'ufficio, in esenzione da importi, la relativa trascrizione. Se l'estratto è presentato allo Sportello PRA dal curatore, la formalità è esente da IPT ma assolve imposta di bollo ed emolumenti".

        Ragion per cui mi rimane il dubbio dell'applicabilità dell'esenzione in caso di notifica via PEC del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio.

        Questo è il mio primo incarico di liquidatore del patrimonio e, complice il fatto che la normativa è perlomeno approssimativa, non ho molte certezze. Ma se non sbaglio la liquidazione del patrimonio non sconta il pagamento del c.d. "campione fallimentare". La ragione potrebbe essere che il sovraindebitato ha già assolto gli oneri con il pagamento del contributo unificato dovuto all'atto del ricorso ex art 14 ter.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/04/2020 21:27

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE PATRIMONIO - BOLLATI E EMOLUMENTI PRA

          Conosciamo la circolare e proprio per sopperire alle carenze legislative e alle incertezze che ne seguono abbiamo suggerito la strada della richiesta con prenotazione a campione, quale unico mezzo per superare la richiesta di pagamento del PRA. Un tentativo, al di fuori del quale non sapremmo cosa consigliare.
          Zucchetti Sg srl