Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

debitore rinunciatario eredità - liquidazione del patrimonio

  • Antonia Simona Terlizzi

    Udine
    26/03/2020 10:09

    debitore rinunciatario eredità - liquidazione del patrimonio

    Buongiorno,
    in qualità di OCC sto predisponendo la relazione di cui all'art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012 per una procedura di liquidazione del patrimonio.
    Tra documenti richiesti al debitore, ho rinvenuto la dichiarazione di successione del fratello suicida, deceduto nel 2016 (con attivo di circa 120mila euro) rispetto alla quale il ricorrente si è reso rinunciatario.
    Mi trovo in difficoltà nel valutare tale rinuncia ereditaria, considerato che, sebbene giustificata da difficili rapporti familiari (il debitore non era neppure a conoscenza del contenuto della successione sino a mia richiesta) pur trattasi di atto che pregiudica le ragioni dei creditori del ricorrente.
    Ai sensi dell'art. 524 c.c. "se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti".
    Considerato che tale diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia ritenete sia corretto inserire tale asset tra l'attivo realizzabile in capo alla liquidazione del patrimonio, ovviamente per la quota di legittima (asse ereditario così composto: papà rinunciatario, mamma e fratello rinunciatario).
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/03/2020 19:04

      RE: debitore rinunciatario eredità - liquidazione del patrimonio

      Riteniamo proprio di no per il semplice fatto che l'azione ex art. 524 c.c. è apprestata a favore dei creditori del rinunziante all'eredità, ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito ed è diretta a rendere inopponibile ai creditori la rinunzia all'eredità del debitore ed a consentire ai creditori di agire sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non ci fosse stata; pertanto gli unici legittimati ad impugnare la rinunzia sono i creditori e non il debitore o gli organi della procedura di liquidazione cui questo è sottoposto.
      E' lo stesso meccanismo (anche se con effetti diversi) dell'azione revocatoria ordinaria, che compete ai creditori ma può essere esercitata o continuata dal curatore del fallimento per la espressa previsione di cui all'art. 66 l. fall, ma non può essere esercitata dal liquidatore del patrimonio perché in questa procedura manca una norma del genere, così come non è prevista alcuna forma di revocatoria fallimentare.
      In sostanza i beni oggetto dell'eredità rinunciata sono estranei al patrimpnio del debiotrere che ha chiesto la liquidazione patrimoniale e solo il o i creditori che eventualmente eserciteranno vittoriosamente (tramite un ordinario giudizio di cognizione) l'azione di cui all'art. 524 c.c., potranno contare sui beni recuperati.
      Zucchetti Sg srl
      • Antonia Simona Terlizzi

        Udine
        26/03/2020 19:15

        RE: RE: debitore rinunciatario eredità - liquidazione del patrimonio

        Ringrazio molto per la puntuale risposta.
        Ultimo quesito concerne la necessità e l'obbligo da parte mia di menzionare comunque nella mia relazione tale fatto ovvero, se lo stesso non debba proprio essere considerato nella relazione dell'OCC.
        Molte Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/03/2020 20:04

          RE: RE: RE: debitore rinunciatario eredità - liquidazione del patrimonio

          Sicuramente è meglio accennare alla rinuncia in modo da fornire un quadro generale del comportamento del debitore, cui tendono le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 14 ter l. n. 3 del 2012 che individuano i vari settori in cui deve estrinsecarsi la relazione dell'OCC.
          Zucchetti Sg srl