Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

il ruolo del Liquidatore nella presentazione dell'istanza di ROTTAMAZIONE QUATER DEI RUOLI

  • Elisa Palmeri

    ALCAMO (TP)
    23/03/2023 18:31

    il ruolo del Liquidatore nella presentazione dell'istanza di ROTTAMAZIONE QUATER DEI RUOLI

    Può il debitore presentare personalmente istanza di rottamazione dei ruoli, considerato che ad oggi non è pronto il modello per la presentazione dell'istanza da parte del Liquidatore nella liquidazione controllata del patrimonio?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/04/2023 18:53

      RE: il ruolo del Liquidatore nella presentazione dell'istanza di ROTTAMAZIONE QUATER DEI RUOLI

      Con l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, così come nel fallimento, il debitore non perde la legittimazione in campo tributario, salvo che per gli adempimenti che la legge pone esplicitamente in capo al liquidatore ovvero curatore, quindi non vediamo ostacoli alla presentazione da parte di esso dell'istanza di rottamazione (ovviamente, se ciò non sarà in contrasto con la proposta di liquidazione che ha presentato o presenterà il liquidatore).
      • Elisa Palmeri

        ALCAMO (TP)
        13/04/2023 11:32

        RE: RE: il ruolo del Liquidatore nella presentazione dell'istanza di ROTTAMAZIONE QUATER DEI RUOLI

        Il Liquidatore può farsi parte diligente ed aderire alla rottamazione quater nell'interesse della massa dei creditori ma non può impegnarsi a garantire il rispetto dei termini di scadenza delle rate senza liquidità. Potrebbe proporre nel piano di liquidazione il pagamento delle rate sulla base dell'attivo ricavato dalle vendite?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          16/04/2023 21:21

          RE: RE: RE: il ruolo del Liquidatore nella presentazione dell'istanza di ROTTAMAZIONE QUATER DEI RUOLI

          La normativa sulla rottamazione quater non prevede deroghe alle scadenze di pagamenti per le procedure previste dal codice della crisi, pertanto il liquidatore:

          - se già sa che non potrà rispettare i termini della rottamazione, semplicemente non ha senso che aderisca (sapendo che comunque non riuscirà a perfezionarla)

          - se ritiene che il pagamento dei debiti tributari definibili con la rottamazione non violi comunque l'ordine dei privilegi, può aderire, poi se non riesce a rispettare i termini e la rottamazione salta, semplicemente i pagamenti effettuati si intenderanno "acconti" sul pagamento degli importi originari e non ci pare sorgano particolari problemi

          - se infine non è certo che non sarà violato l'ordine dei privilegi, perché oltre a un problema di tempistica vi potrebbe essere un problema di entità delle risorse, e quindi il pagamento dei primi importi a seguito della rottamazione potrebbe violare l'ordine dei privilegi, ancora non è proprio il caso che aderisca.