Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

APPLICAZIONE ART 2288 CC SOCIO SOCIETA SEMPLICE

  • Michele Quarto

    Noventa Vicentina (VI)
    30/01/2025 11:14

    APPLICAZIONE ART 2288 CC SOCIO SOCIETA SEMPLICE

    Per controversie sorte tra i soci di una società semplice indebitata, uno dei soci vorrebbe accedere alla procedura di liquidazione controllata per i debiti sociali. Pur avendo comunicato il recesso dalla società il legale rappresentante della stessa non ha eseguito al pratica di recesso in CCIAA.
    Il legale suggerisce, non essendoci un accordo tra i soci per poter chiedere l'apertura della liquidazione controllata della società semplice con effetto per i soci, di far entrare il socio in procedura di L.c. applicando poi l'art. 2288 c.c. che prevede l'esclusione diritto del socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione controllata.
    Attendo Vostro parere in merito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2025 19:19

      RE: APPLICAZIONE ART 2288 CC SOCIO SOCIETA SEMPLICE

      Nell'incipit della norma di cui all'art. 268 c.c.i.i. l'applicazione della procedura di liquidazione controllata viene delimitata soggettivamente al debitore in stato di sovraindebitamento, che è nozione alquanto vasta in quanto l'art. 2, comma 1, lett. c), dopo aver precisato che per sovraindebitamento deve intendersi lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo e delle start up innovative, indica la categoria , molto ampia ed eterogenea, "di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa".
      In questa vasta categoria può essere compreso il socio illimitatamente responsabile di una società semplice?
      Prima di affrontare il problema posto, va ricordato che le società semplici possono essere assoggettate a liquidazione controllata in quanto lo sono le imprese agricole e le società semplici sono caratterizzate fondamentalmente dal fatto che esse possono avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un'attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola. Quanto alla responsabilità dei soci, va ricordato che, a norma dell'art. 2267 c.c., dei debiti sociali rispondono i soci che abbiano agito in nome e per conto della società ma anche gli altri salvo patto contrario e che a norma dell'art. 2268 c.c. il creditore può immediatamente agire nei confronti del socio illimitatamente responsabile, senza dover escutere preventivamente il patrimonio sociale.
      Venendo alla domanda fatta, un aiuto viene dalla definizione di consumatore data dalla lett. e) dell'art. 2, comma 1, c.c.i.i. nella parte in cui, dopo aver circoscritto la figura del consumatore alla persona fisica che assume obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, aggiunge "anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore ". Quest'ultima parte della norma è stata introdotta con il recente terzo correttivo proprio allo scopo di esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore, ma questa precisazione rappresenta un valido aiuto esegetico, in quanto, nel chiarire che il socio illimitatamente responsabile può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore per debiti estranei a quelli sociali, fa capire che il socio illimitatamente responsabile che non sia consumatore- e che non ha quindi il limite di poter trattare soltanto le obbligazioni estranee all'attività sociale- può accedere alle altre procedure riservate ai sovraindebitati quali il concordato minore e la liquidazione controllata.
      Nel caso di specie, peraltro, il socio mette a disposizione il suo patrimonio non solo per per la soddisfazione dei suoi creditori personali ma anche di quelli sociali, per cui non si pone l'ancora dibattuto problema dell'ammissibilità di una regolamentazione limitata ai soli debiti personali.
      Conferma della possibilità di aprire a carico del socio illimitatamente responsabile una procedura di liquidazione controllata viene dalla modifica apportata all'art. 2288, comma 1, c.c.. che ha esteso l'esclusione di diritto anche per il socio cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione controllata.
      Zucchetti SG srl