Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

  • Laura Barbieri

    Spresiano (TV)
    23/01/2018 12:29

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

    In qualità di liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 quinquies Legge 3/2012 di una persona fisica (il lavoratore) mi trovo a dover decidere sull'ammissione di una finanziaria che chiede di essere ammessa con privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. per l'importo residuo dovuto dal dipendente a fronte della stipula di un finanziamento. Si tratta di un contratto di cessione del quinto che prevede il rimborso mediante trattenute in busta paga e relativi versamenti effettuati direttamente dal datore di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la finanziaria avrebbe potuto soddisfarsi su T.F.R. e oneri accessori in surroga ai diritti del dipendente.
    Nel caso di specie:
    - il dipendente sta ancora lavorando per il datore di lavoro;
    - il datore di lavoro, su richiesta della sottoscritta, dall'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ha smesso di effettuare trattenute e versamenti a favore della finanziaria;
    - le buste paga vengono saldate mediante accredito nel conto corrente della procedura per la parte eccedente l'importo stabilito dal Giudice per il sostentamento personale.
    Mi trovo al momento indecisa tra l'ammissione della finanziaria in chirografo o l'esclusione totale degli importi richiesti. Non mi pare vi siano i presupposti per un'ammissione in privilegio.
    Per quanto alla corretta ammissione al passivo sono a richiedere un vostro gentile commento.
    Ringraziando in anticipo per la collaborazione porgo distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2018 20:12

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

      Vigendo nella liquidazione da sovraindebitamento il divieto automatico e assoluto di azioni esecutive posto dall'art. 14 quinquies legge n. 3/2012, devesi anche ammettere il divieto del pagamento dei creditori anteriori al di fuori dalla liquidazione. Del resto, l'apertura del procedimento è equiparata al pignoramento, che crea una separazione patrimoniale tra i beni che rimangono nella titolarità del ricorrente, quali il reddito necessario per il sostentamento e i crediti non pignorabili che non rientrano nel patrimonio da liquidare, e gli altri beni, anteriori e successivamente sopravvenuti fino alla chiusura della liquidazione. Altro effetto che può essere ricavato dal sistema è la scadenza immediata di tutte le obbligazioni concorsuali, senza la quale non sarebbe possibile richiedere la partecipazione al passivo e al riparto.
      Alla luce di queste caratteristiche, che sostanzialmente riproducono gli effetti del fallimento, seppur attenuati, lei ha acquisito all'attivo fallimentare il reddito del lavoratore che supera la parte ritenuta necessaria alle esigenze di vita sua e della sua famiglia, bloccando il pagamento del credito della finanziaria cessionaria del quinto della retribuzione, e, in questa situazione, non capiamo perché lei abbia dei dubbi ad ammettere detta finanziaria, visto che ha un credito per il finanziamento fatto, che va quantificato all'atto dell'apertura della procedura, che non viene più pagato. Il fatto che il debitore continui a lavorare avrebbe non incide sul credito in quanto per il finanziamento effettuato rimane il credito residuo alla data dell'apertura della procedura.
      Discorso diverso è quello per il privilegio in quanto la finanziaria può far valere il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. in quanto cessionario del quinto dello stipendio del lavoratore finanziato dato che, a norma dell'art. 1263 c.c. , per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i relativi privilegi. La parte quindi per la quale la finanziaria può vantare il privilegio del lavoratore è solo quella riguardante la cessione dei crediti non soddisfatti prima della procedura, visto che non può più essere soddisfatta con il pagamento da parte del datore di lavoro né può vantare diritti sul TFR perché il rapporto di lavoro continua.
      Comunque si tratta di una situazione abbastanza difficile da risolvere e quella esposta è la nostra opinione, che non esclude altre che portino al riconoscimento del privilegio per l'intero credito.
      Zucchetti Sg srl
      • Nicola Santi

        Mantova
        30/05/2019 18:32

        RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

        Mi trovo in una situazione molto simile, la finanziaria chiede in prima istanza che la cessione del quinto non sia parte del piano di liquidazione e prosegua autonomanente ed in questo caso, convengo con quanto da voi indicato. In subordine chiede però l'ammissione del credito residuo in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Non mi è molto chiaro l'ultimo passaggio della vostra risposta. Ritenete che il credito residuo venga ammesso in privilegio oppure solo una parte di detto credito residuo?
        Grazie per la cortese risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/06/2019 19:58

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

          Nella risposta che precede abbiamo precisato che la Finanziaria fa valere il credito che le è stato ceduto dal debitore che ha contratto il finanziamento e spiegavamo che, poiché costui ha ceduto un credito di lavoro- ossia il proprio credito per le retribuzioni future e per il TFR-, che gode del privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c., il credito, a norma dell'art. 1263 c.c., è stato ceduto con il relativo privilegio, sicchè anche la Finanziara, chiedendo il pagamento del credito cedutogli dal lavoratore, nei cui confronti era stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, poteva far valere lo stesso privilegio.
          Poi siamo scesi più nel particolare, con riferimento al caso concreto, in cui, da un lato, il liquidatore aveva acquisito all'attivo il reddito del lavoratore che supera la parte ritenuta necessaria alle esigenze di vita sua e della sua famiglia, bloccando il pagamento del credito della finanziaria cessionaria del quinto della retribuzione, e, dall'altro, il rapporto di lavoro continuava per cui non era ancora maturato il TFR. In queste condizioni, concludevamo "la parte quindi per la quale la Finanziaria può vantare il privilegio del lavoratore è solo quella riguardante la cessione dei crediti non soddisfatti prima della procedura, visto che non può più essere soddisfatta con il pagamento da parte del datore di lavoro né può vantare diritti sul TFR perché il rapporto di lavoro continua".
          Ora se lei si trova nelle stesse condizioni, anche nel suo caso, la Finanziaria non può far valere la cessione del credito per TFR perché questo maturerà alla cessazione del rapporto di lavoro, né la cessione del credito per le retribuzioni, perché, come detto, era stato bloccato il pagamento da parte del datore di lavoro della quota ceduta, Di conseguenza, la Finanziaria può far valere, in via privilegiata ex art. 2751bis n. 1 c.c., solo i crediti ceduti scaduti prima della procedura. Ovviamente la Finanziaria rimane creditrice per il mutuo effettuato al lavoratore, che va quantificato al momento dell'apertura della procedura e questo credito, per la parte per la quale il creditore può far valere la cessione del credito, gode del privilegio; per la restante parte, per la quale la Finanziaria, per le ragioni dette, non può far valere il credito ceduto, va collocata in chirografo.
          Zuccehetti SG srl
          • Simone Nanni

            Ferrara
            11/11/2020 22:42

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

            In qualità di liquidatore di procedura di sovraindebitamento, ove nel decreto di apertura è stata prevista la inopponibilità della cessione del quinto effettuate a favore della finanziaria, mi trovo ad esaminare domanda di partecipazione alla liquidazione da parte della finanziaria con cui richiede il credito in via privilegiata ex art. 2751 bis comma 1 n. 1 c.c. in quanto credito di lavoro derivante da cessione di quote della retribuzione del dipendente sovraindebitato.
            Premetto che il credito deriva da contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione, con cessione altresì del TFR a garanzia del finanziamento.
            Dalla documentazione prodotta dalla finanziaria il credito risulta certo, mi chiedo se lo stesso debba essere ammesso con il privilegio richiesto oppure in via chirografaria e se siete a conoscenza di pronunce di alcuni tribunali in merito.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              12/11/2020 20:06

              RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

              A chiarimento e conferma di quanto detto nelle risposte che precedono, precisiamo che la premessa del discorso è che la cessione del 1/5 dello stipendio per il rimborso di un finanziamento erogato al lavoratore integra la cessione pro solvendo di un credito futuro, la quale determina un effetto obbligatorio immediato per i contraenti, un effetto obbligatorio per il debitore ceduto nel momento in cui questi l'abbia accettata o gli sia stata notificata, ma l'effetto reale, consistente nel trasferimento delle somme di danaro in capo al mutuante, si verifica solo nel momento in cui matura, effettivamente, il diritto del mutuatario alle retribuzioni.
              Sulla base di questa premessa, assolutamente pacifica, la giurisprudenza ha affermato un principio che noi abbiamo ripreso varie volte in questo Forum e, cioè che nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata dal debitore ceduto, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non è ancora sorto e, dunque, non si è ancora verificato l'effetto traslativo della cessione, per cui la società finanziaria non ha più diritto di ottenere il pagamento del credito mediante la rimessa diretta delle somme da parte del datore di lavoro quale cessionario del credito da lavoro, ma può soltanto insinuare il proprio credito per il finanziamento effettuato al passivo fallimentare, per l'intero importo residuo (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 agosto 2005, n. 17590).
              Questi criteri sono applicabili anche nella procedura di liquidazione del patrimonio e sono riassunti nel decreto di apertura nella disposizione che sancisce la inopponibilità della cessione del quinto effettuate a favore della finanziaria. Essendo inopponibile alla procedura la cessione del credito da lavoro, la Finanziaria può solo azionare il credito per il mutuo effettuato, che ha natura chirografaria, secondo il residuo alla data del fallimento; nel mentre può azionare in via privilegiata i crediti ceduti e diventati esigibili prima del fallimento e non pagati (ossia il quinto delle mensilità maturate prima del fallimento e non versate alla finanziaria), giacchè, in questo caso, fa valere appunto il credito del lavoratore ceduto.
              Zucchetti SG srl
              • Luigi Mario Meazza

                LODI VECCHIO (LO)
                18/03/2021 18:04

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

                Intervengo nel dibattito per chiedere un vostro parere. Se per le retribuzioni maturate in data antecedente a quella di apertura della procedura deve ritenersi già verificato l'effetto traslativo, non pensate che la finanziaria cessionaria avrebbe titolo per avanzare una domanda di restituzione dei quinti (ante procedura) non incassati? Sempre che, ovviamente, tali somme siano in qualche modo state acquisite dalla procedura. Al di fuori di questo caso, se ben intendo gli articoli 2746 e 2751-bis n. 1, il privilegio generale mobiliare dovrebbe essere vantato (dal dipendente) esclusivamente sul patrimonio mobiliare del datore di lavoro, perciò, quandanche si invochi l'art. 1263 c.c. per giustificare la titolarità del privilegio in capo alla finanziaria cessionaria (cosa che ovviamente condivido), quest'ultima potrebbe astrattamente far valere detto privilegio nell'ipotetico fallimento del datore di lavoro - se quest'ultimo, ad esempio, non avesse pagato le retribuzioni al dipendente - ma non in sede di partecipazione alla liquidazione del patrimonio - dove, secondo me, dovrebbe essere sempre ammessa al chirografo.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  18/03/2021 20:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

                  Come abbiamo detto più volte in questo Forum, la legge n. 3 del 2012 è molto carente, anche dopo l'integrazione attuata con il d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 del 2020, tuttavia da un esame complessivo della normativa può ricavarsi che l'apertura della liquidazione del patrimonio comporta, per il sovraindebitato, gli stessi effetti che la dichiarazione di fallimento determina per il fallito, e, in particolare, la cristallizzazione del patrimonio del debitore. Depongono in tal senso l'art. 14-quinquies, comma 3, che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, l'art. 14-novies, comma 2, che attribuisce al liquidatore "l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione" nonché la liquidazione e l'art. 14-decies che dà al liquidatore la facoltà di esercitare ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio, le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione ed ora anche l'azione revocatoria ordinaria.
                  Alla luce di queste disposizioni abbiamo ritenuto, nelle precedenti risposte, di equiparare la posizione del sovrandebitato che abbia avuto accesso alla liquidazione del patrimonio al fallito e, se non abbiamo mal capito, lei è d'accordo sulla soluzione data in caso di fallimento.
                  Zucchetti SG srl
      • Francesco Stringa

        Ravenna
        28/04/2021 10:36

        RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

        Buongiorno,
        sto affrontando un caso analogo in cui una finanziaria può far valere il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. in quanto cessionario del quinto dello stipendio del lavoratore finanziato dato che, a norma dell'art. 1263 c.c. , per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i relativi privilegi.
        Aprendo il menù afferente la scelta dei privilegi (proposta liquidatore-categoria e importi) non riesco però a trovare una corrispondenza esatta nei vari testi che ottemperi alla situazione di cui sopra.
        Potete cortesemente indicarmi la scelta corretta della preferenza?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/04/2021 19:34

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

          Dipende da quali crediti il dipendente ha ceduto e quali fa valere il cessionario. Normalmente la cessione ha ad oggetto le retribuzioni e il TFR, per cui deve usare le voci della tabella che si riferiscono a questi aspetti, come se ad agire fosse il dipendente. Per sua comodità le ricordiamo che quanto al TFR può usare la voce
          Prg. 15 Prefer. A3.1 Gen/Spe Gen Suss. SU1
          CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. - crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c.
          per le retribuzioni, la voce
          Prg. 15 Prefer. A3.3 Gen/Spe Gen Suss. SU2
          CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. - crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
          Zucchetti SG srl
          • Luigi Mario Meazza

            LODI VECCHIO (LO)
            28/04/2021 20:21

            RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

            Francamente, indipendentemente dalla classificazione, ammettere la finanziaria cessionaria del quinto al privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1 significherebbe riconoscere al lavoratore dipendente un privilegio generale mobiliare sul proprio patrimonio - perché di questo stiamo parlando, del patrimonio del sovraindebitato oggetto di liquidazione, non del patrimonio mobiliare del datore di lavoro. Io la ammetterei sempre al chirografo.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/04/2021 19:40

              RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

              Quando lei nella precedente domanda ha scritto che la finanziaria "potrebbe astrattamente far valere detto privilegio nell'ipotetico fallimento del datore di lavoro - se quest'ultimo, ad esempio, non avesse pagato le retribuzioni al dipendente - ma non in sede di partecipazione alla liquidazione del patrimonio - dove, secondo me, dovrebbe essere sempre ammessa al chirografo", avevamo inteso che lei volesse sapere se nella procedura di liquidazione del patrimonio si applicano le regole del fallimento in questa materia, e noi abbiamo risposto a questo quesito (peraltro proprio in questi giorni è stata pubblicata sulle riviste Trib. Milano1 marzo 2021, che applica esattamente la stessa regola che noi abbiamo esposto nelle risposta data).
              Mella attuale domanda, parlando di privilegio sul proprio patrimonio, ci fa capire che il soggetto sovraindebitato ammesso alla liquidazione giudiziale è proprio il lavoratore. Se è così, la questione cambia aspetto ed è giusta la collocazione chirografaria, non per un rifiuto aprioristico a riconoscere il privilegio, ma il semplice fatto che il credito che la Finanziaria aziona non è quello di lavoro ceduto (che deve essere fatto valere nei confronti del debitore ceduto, che è il datore di lavoro), ma aziona il credito chirografario per il finanziamento effettuato al lavoratore, a garanzia del pagamento del quale era stata effettuata la cessione dei crediti di lavoro.
              A questo punto- sempre se le cose stanno così come ora ipotizzato- è da controllare se parte del credito insinuato non sia stato già pagato dal datore di lavoro per effetto della cessione del credito.
              Zucchetti SG srl
              • Gabriele Coppi

                Modena
                24/03/2023 17:12

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

                Buon pomeriggio, chiedo se vi risulta che le considerazioni rese negli interventi precedenti (ammissione in chirografo del credito per cessione del quinto dello stipendio vantato dalla finanziaria nei confronti del sovraidebitato lavoratore dipendente ) vigente la L. 3/2012., siano valide anche per il Codice della Crisi d'Impresa entrato in vigore a Luglio 2022.
                Ringrazio fin d'ora per la collaborazione
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  27/03/2023 17:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

                  I principi su cui poggiava la procedura di liquidazione del patrimonio nella legge n. 3 del 2012 sono alla base anche della liquidazione controllata; anche in questa, infatti, l'apertura della procedura comporta, per il sovraindebitato, gli stessi effetti che l'apertura della liquidazione giudiziale determina per il l'imprenditore insolvente, e, in particolare, la cristallizzazione del patrimonio del debitore; invero, che la sentenza di apertura della liquidazione controllata produce gli effetti di cui all'art. 150, ossia la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e con la stessa sentenza il tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione" (lett. e), comma 2, art. 270 ccii) che certifica la perdita della disponibilità dei beni da parte del debitore, e il liquidatore ne assume l'amministrazione (art. 275, co. 2) come nella liquidazione giudiziale.
                  Di conseguenza anche sul punto da lei rappresentato riteniamo di poter confermare quanto detto nelle risposte che precedono.
                  Zucchetti SG srl
                • Marco Cannata

                  Messina
                  06/11/2023 19:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

                  Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
                  Quesito: nella liquidazione controllata non mi è chiaro se gli importi finanziati dall'istituto, pagati con cessione del quinto o con la delegazione di pagamento, sono ammessi al chirografo o al privilegio (in quest'ultimo caso come richiesto dalla finanziaria ex art. 2751 bis n. 1). Dagli interventi che precedono, stante l'inopponibilità alla procedura tanto della cessione che della delega, se non ho capito male dovrebbero ammettersi al privilegio (ex art. 2751 bis n. 1) solo le rate scadute in data antecedente alla data di apertura della procedura e al chirografo gli importi a scadere successivamente. MC
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/11/2023 18:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - AMMISSIONE FINANZIARIA PER LA CESSIONE DEL QUINTO

                  Si esatto, per i motivi che abbiamo spiegato nella risposta che precede dello 02.06.2019, cui rinviamo per non ripeterci.
                  Zucchetti SG srl