Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Domande partecipazione liquidazione patrimonio pervenute dopo termine presentazione

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    28/02/2020 17:15

    Domande partecipazione liquidazione patrimonio pervenute dopo termine presentazione

    Buongiorno
    Mi ricollego ad una vostra risposta del 30.01.2019 ore 20:11 "RE Progetto Stato Passivo Liquidazione Patrimonio" quando si indica il concetto di "principio della domanda" nella predisposizione dello Stato Passivo rilevando come la normativa riproduce il meccanismo dell'accertamento tipico del fallimento solo nella fase iniziale per poi discostarsene avvalendosi poi in analogia delle regole della Liquidazione coatta (che nell'art.209 LF richiama art. 101 ?)
    In estrema sintesi mi pare quindi di ricavarne che una eventuale domanda di partecipazione alla liquidazione (creditore regolarmente oggetto di iniziale notifica apertura procedura) pervenuta successivamente all'approvazione dello stato passivo, sia comunque da trattarsi quale "tardiva" con quindi riproposizione di un nuovo Progetto.

    Ma questa interpretazione mi pare non coincidere con una risposta del 05.06.2018 ore 19.08 RE; Liquidazione Patrimonio Domande tardive" quando escludete possa ipotizzarsi un "doppio termine" !!!

    E se questa domanda "tardiva" pervenisse nelle more tra la comunicazione del Progetto e i quindici giorni per le osservazioni, può e/o deve essere diversamente considerata e trattata invero quale appunto "osservazione" ?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/03/2020 09:12

      RE: Domande partecipazione liquidazione patrimonio pervenute dopo termine presentazione

      Non ci sembra che vi sia contraddizione tra le due risposte da lei citate.
      Invero nella risposta del 30.1.2019 si affrontava il tema della formazione dello stato passivo nella liquidazione del patrimonio ed abbiamo posto in evidenza come il legislatore della legge sul sovraindebitamento abbia seguito un sistema misto che riproduce "il meccanismo dell'accertamento del passivo tipico del fallimento, per poi discostarsene nei passaggi successivi in cui prevale il meccanismo della liquidazione coatta, dato che è il liquidatore a formare lo stato passivo e a comunicarlo agli interessati assegnando loro un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da presentare, con gli sviluppi indicati nell'art. 14octies."
      Nella risposta del 5.6, si affrontava il diverso problema della verifica delle domande tardive ed abbiamo detto che "l'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio è stato ricostruito secondo una procedura propria e autonoma che non prevede le domande tardive, dato che nella l. n. 3/2012 manca la previsione di un termine entro il quale le istanze tardive possono essere fatte valere e non vi è alcun accenno alla figura dei creditori tardivi. La spiegazione di tanto si potrebbe trovare nella ampia autonomia lasciata al liquidatore, che è l'organo che fissa il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione, nonché di rivendicazione e di restituzione e questa a discrezionalità gli consente di modulare il termine per la presentazione delle domande a seconda delle esigenze della procedura e, pensiamo anche di ammettere la presentazione di una domanda oltre il termine che aveva inizialmente fissato in presenza di valide giustificazioni".
      Le due risposte non solo non contrastano, ma si integrano in quanto evidenziano un sistema per l'accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale del tutto autonomo, rispetto a quello fallimentare e a quello della liquidazione coatta, che prende qualcosa dal primo, come il principio della domanda (che significa che possono essere esaminate soltanto le posizioni dei creditori che hanno presentato una domanda) e qualcosa dal secondo in quanto l'accertamento viene svolto dal liquidatore con subentro eventuale del giudice e non avanti al giudice come nel fallimento.
      In questo meccanismo come vanno trattate le domande tardive, posto che la legge n. 3 del 2012 nulla dice in proposito? La lacuna potrebbe essere colmata con l'analogia, ma il fatto è che nella legge sul sovraindebitamento l'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio è stato ricostruito secondo una procedura propria e autonoma. Se il legislatore ha regolamentato il procedimento dell'accertamento del passivo dettando nuove norme, senza prevedere le domande tardive, senza prevedere un termine entro il quale le istanze tardive possono essere fatte valere, senza accennare alle supertardive, senza mai fare riferimento alle conseguenze dell'ammissione tardiva, ecc., deve ritenersi che non vi sia un vuoto legislativo da colmare, come se si fosse trattato di una svista, ma che il legislatore del 2012 ha voluto un procedimento di stato passivo in cui non sono contemplate le tardive.
      Nella risposta da lei richiamata, abbiamo anche cercato di dare una spiegazione di tale scelta, che può convincere o meno, ma non crediamo che si possa superare la carenza richiamando norme fallimentari, anche perché manca la identità dei presupposti. Ossia (e qui si ritorna all'altra risposta), lo stato passivo nel fallimento è atto del giudice che viene realizzato con la partecipazione del curatore, che presenta infatti un progetto di stato passivo, che viene esaminato dal giudice, nel mentre nella liquidazione patrimoniale di cui alla legge n. 3 del 2012, lo stato passivo è atto del liquidatore, che lo approva e lo rimette al giudice solo in caso di osservazioni non superabili.
      E' vero che nella liquidazione coatta il secondo comma dell'art. 209 stabilisce espressamente che "Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore", ma è proprio questo rinvio che manca negli artt. 14 septies e segg. della legge n. 3 del 2012.
      In conclusione, se è vero, come è vero, che il sistema dell'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento è costruito secondo criteri propri che riprendono alcuni aspetti del fallimento e altri della liquidazione, non si può fare riferimento alla disciplina del fallimento o della liquidazione per colmare le lacune della legge specifica della materia (come, invece, può farsi ove un istituto viene regolamentato sulla falsariga di un altro, eventualmente previsto dalla legge fallimentare, ma mancano alcuni elementi). E tanto vale in particolare proprio nella materia delle tardive, perché mentre nel fallimento è il tribunale che, con la sentenza dichiarativa, fissa il giorno dell'udienza e, quindi, il termine per la presentazione delle domande, mentre nella liquidazione coatta i creditori non sono tenuti a presentare una domanda in quanto è il commissario liquidatore che forma l'elenco dei creditori che poi trasmette a costoro, nella liquidazione da sovraindebitamento manca una udienza di verifica come nella liquidazione, ma vale il principio della domanda, per cui il liquidatore indica il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione.
      In questo sistema ibrido non è possibile fare ricorso ad altre discipline, almeno secondo la nostra opinione, che può anche non essere condivisa, ma che è immune da contraddizioni.
      Zucchetti SG srl