Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ipoteca

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    23/02/2021 16:43

    ipoteca

    Una banca vanta un credito nei confronti di un soggetto (mutuo), garantito da terzi datori di ipoteca (due genitori). Uno dei due genitore muore e il figlio eredità la quota di immobile su cui insiste l'ipoteca.
    Il figlio deposita un piano del consumatore dove il credito della banca viene indicato come chirografo, sebbene la Banca si dichiari ipotecaria a seguito della successione intercorsa.
    Il piano viene omologato anche a seguito delle osservazioni dell'OCC che sostiene che il pagamento in percentuale del credito (riconosciuto come chirografo) non assorba anche la garanzia fideiussoria e non impedisce alla Banca di escutere l'ipoteca per differenza.
    Vi chiedo:
    - è corretto il ragionamento del Tribunale che ha riconosciuto il credito quale chirografo e non come privilegiato?
    - è possibile contestare il piano solo nel termine di 10 giorni dall'omologa?
    Rileva in qualche modo la falcidia ottenuta dal debitore tramite il piano?
    Generalmente, riterrei che la banca possa escutere gli altri proprietari dell'immobile costituiti in garanzia, in forza dell'art. 2809, 2 comma, il quale dispone che l'ipoteca è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. Potrà quindi espropriare ciascuna porzione o quota del bene al fine di soddisfarsi per l'intero credito, nei limiti della somma iscritta.
    Vi ringrazio.
    cordiali saluti
    Lorenzo Dallari
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/02/2021 19:35

      RE: ipoteca

      L'indivisibilità dell'ipoteca, sancita dal secondo comma dell'art. 2809 c.c., sta a significare che essa sussiste sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte, di modo che il titolare di un'ipoteca che gravi su più beni non è tenuto a soddisfarsi proporzionalmente su ciascuno dei beni ipotecati ma può soddisfarsi su uno qualsiasi di detti. lo stesso principio opera quando l'ipoteca grava su un solo bene che viene diviso; anche qui il creditore può soddisfarsi, integralmente, sull'intero bene o anche, a sua insindacabile scelta, per intero, su una sola parte di esso, con la possibilità, quindi, di poter far vendere i più beni appartenenti soggetti diversi a seguito di divisione, come un unico lotto; e tanto anche nel caso di divisione ereditaria posto che l'art. 754 c.c. prevede l'inopponibilità al creditore ipotecario del principio della divisione del debito tra i coeredi.
      Non preferiamo non commentare decisioni prese perché non conosciamo gli atti; ci limitiamo ad esporre i principi a nostro aviso applicabili alla fattispecie, salvo poi valutarni nella concretezza della specifica situazione.
      L'art. 12bis l. n. 3 del 2012 attraverso il richiamo dell'art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo, risale all'applicazione degli artt. 737 e segg. cpc., che fissano il termine per il reclamo in dieci giorni dalla comunicazione o dalla notifica del provvedimento.
      Il principio di indivisibilità di cui sopra comporta anche che l'ipoteca permane sull'intero bene o sulle varie parti pur quando il debito sia in parte adempiuto, sicchè il creditore ipotecario può far valere il suo credito residuo su tutti i beni ipotecati.
      Zucchetti Sg srl