Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

  • Rosa Aiezzo

    S.MARIA C.V. (CE)
    29/03/2019 09:41

    VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

    Buongiorno vorrei chiedere conferma in merito alla procedura di vendita competitiva nell'ambito di una Liquidazione del Patrimonio.
    La vendita competitiva si conclude con decreto di trasferimento o con atto notarile? Nel mio caso per l'immobile in questione (unico bene da liquidare), il perito non può asserire che sia stato realizzato in data anteriore al 1967, a questo punto se l'atto conclusivo è atto notarile il notaio potrebbe rifiutare il rogito?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/03/2019 20:08

      RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

      Salvo che non sia stato diversamente disposto, la vendita si conclude con atto notarile ed è probabile che potrebbe incontrare qualche difficoltà con il notaio se vi sono violazioni edilizie sull'immobile costruito dopo l'1 settembre 1967. Usiamo il condizionale sia perché la commercialità del bene dipende dal tipo di abuso sia perché alle vendite coattive non si applicano le disposizioni limitative in materia consentendosi all0'aggiudicatrio la regolarizzazione entro 120 giorni. Il problema è capire se le vendite attuate nell'ambito della liquidazione del patrimonio siano da considerare di natura coattiva e noi pensiamo di sì, sia perché le modalità della liquidazione sono, in parte, mutuate dalla disciplina fallimentare, sia per la possibilità per il giudice di sospendere la vendita sia, principalmente, per l'effetto purgativo della vendita stessa, come disposto dall'atr. 14 novies l. n. 3 del 2012.
      Zucchetti SG srl
      • Rosa Aiezzo

        S.MARIA C.V. (CE)
        02/04/2019 09:01

        RE: RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

        Vorrei riprendere la precedente discussione e chiedere un chiarimento. La procedura di vendita competitiva che si conclude con rogito del notaio ha come parti il liquidatore e l'acquirente o la parte e l'acquirente? E' importante questa precisazione in quanto negli atti notarili la dichiarazione di costruzione ante settembre 1967 è una dichiarazione di parte. Non saprei fino a che punto equiparare la vendita competitiva fallimentare a quella della procedura di liquidazione che avviene su istanza di parte.
        Ringrazio anticipatamente per il Vs intervento
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/04/2019 18:25

          RE: RE: RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

          Il secondo comma dell'art. 14-novies stabilisce che «Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore». Inoltre, l'art. 14-deciesattribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare «ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'art. 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione».
          Alla luce di queste disposizioni, ed anche dell'art. 14-quinquies, comma 3, che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, si può dedurre che la liquidazione del patrimonio determini per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare, sicchè, come nel fallimento è il curatore, che ha la disponibilità dei beni, a procedere alla vendita dei beni, egualmente in questa procedura da sovraindebitamento, è il liquidatore, al quale è affidato il compito della custodia e dell'amministrazione dei beni, a procedere alla loro liquidazione, oltre che alla distribuzione del ricavato tra i creditori.
          Zucchetti SG srl
      • Matteo Panelli

        VALENZA (AL)
        29/11/2023 18:46

        RE: RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

        Quindi, se previsto nell'avviso di vendita - e ancor prima nel PDL - la vendita con decreto di trasferimento (in luogo dell'atto notarile) sarebbe ammissibile in una liquidazione controllata?
        Mi trovo infatti nella circostanza di un immobile con irregolarità che, sebbene sanabili e ben indicate in perizia, impedirebbero la vendita notarile.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/11/2023 20:03

          RE: RE: RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

          La risposta dovrebbe essere affermativa. Usiamo il condizionale perché non è del tutto chiaro se nel nuovo codice il liquidatore possa , nel piano di liquidazione, proporre che la liquidazione sia effettuata dal giudice. Tutto è affidato alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 275 nella parte in cui prevede che "si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale", che se interpretata come un rinvio all'art. 216, esso comprenderebbe anche la citata facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 216, nel mentre, se interpretata come rinvio alle regole della liquidazione dettate dall'art. 216, non comprenderebbe il richiamo del comma 3.
          E' preferibile al momento, in attesa delle prime pronunce in materia, seguire la tesi più estensiva, da cui la risposta affermativa alla sua domanda, pur con i dovuti dubbi.
          Zucchetti SG srl
    • Anna Simeone

      s.maria c.v. (CE)
      31/05/2019 18:13

      RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

      Buonasera, vorrei avere un chiarimento sulla possibilità di vendere gli immobili nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore:
      è sempre necessario procedere con la vendita competitiva o ( qualora vi siano procedure esecutive sospese per l'avvio della procedura in oggetto) subentrare nella procedura sospesa?
      oppure è possibile vendere a trattativa privata ? ( nel caso venga formulata offerta di acquisto da parte di un terzo interessato, che copra per intero il valore degli immobili ?)
      Tale ultima ipotesi verrebbe ,però, in contrasto con L'art. 14-nonies L. n. 3/2012, capo II, che prevede testualmente che "le vendite e gli atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati (…) assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".
      Grazie per l'attenzione.
      avv. Anna Simeone
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/06/2019 20:10

        RE: RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

        La risposta sulle modalità della vendita la dà lei richiamando il secondo comma dell'art. 14 novies della l. n. 3 del 2012, nella parte in cui stabilisce che ""Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".
        Si tratta, come si vede, di una disposizione che riprende il principio contenuto nell'art. 107, comma 1, l. fall., allo scopo di ottenere il massimo realizzo dalle operazioni di vendita, nel minor tempo possibile, attraverso meccanismi atti a consentire la più diffusa partecipazione dei potenziali interessati all'acquisto. Il liquidatore, pertanto, può scegliere la modalità di vendita, più o meno formalizzata, ma deve, in ogni caso, assicurare trasparenza e competitività; può anche fare, quindi una gara deformalizzata al massimo purché, però, siano garantite adeguate forme di pubblicità, oltre che la massima informazione e il più ampio coinvolgimento degli interessati.
        Se è pendente una esecuzione individuale l, l'ult. periodo del secondo comma dello stesso articolo consente al liquidatore di subentrarvi.
        Zucchetti Sg srl
        • Elena De Iuliis

          verona
          16/03/2021 22:40

          RE: RE: RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

          Buonasera, quanto alla possibilità, indicata nella risposta che precede, di procedere con "una gara deformalizzata purché siano garantite adeguate forme di pubblicità", ritenete possibile nel caso di veicolo di scarso valore (€ 200/300) di cui è pervenuta offerta irrevocabile di acquisto (€ 300,00), procedere alla vendita per trattativa privata, previo invito su siti di pubblicità specializzati (nel caso di specie la casa d'aste cui verrà affidata la vendita di un immobile per la medesima liquidazione del patrimonio e quindi senza costi per la procedura) a ricevere manifestazioni di interesse all'acquisto (nel caso ovviamente in cui non ne pervenissero)? Diversamente anche il solo costo per la pubblicazione sul PVP vanificherebbe ogni utilità per la procedura. Grazie
          • Zucchetti SG

            18/03/2021 12:56

            RE: RE: RE: RE: VENDITA COMPETITIVA E PROC. DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

            Il quesito posto riguarda due problematiche diverse tra loro ma avvinte da un nesso di conseguenzialità della seconda rispetto alla prima.
            Innanzi tutto è necessario chiedersi se la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche sia o meno obbligatoria anche per le vendite che si celebrano in seno ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. 3/2012, e cioè se la disciplina di cui all'art. 490, comma primo, c.p.c., interessi anche siffatti procedimenti liquidatori.
            Va premesso che l'art. 13, comma 1 let. b) n. 1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 ha modificato il comma 1 dell'art. 490 c.p.c., sostituendo alla pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo del Tribunale quella sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area denominata "Portale delle vendite pubbliche". Lo stesso d.l. ha poi coniato ex novo l'art. 161-quater delle disposizioni di attuazione, recante "Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, a mente del quale:
            - la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche è effettuata dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto titolato;
            - essa è eseguita in conformità alle specifiche tecniche che saranno stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale;
            - la pubblicazione non può effettuarsi se non previo pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, determinato nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita e per ogni tentativo di vendita.
            Infine, l'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legge ha previsto che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. (pubblicazione avvenuta sulla G.U., serie generale, n. 16 del 20 gennaio 2018); dunque, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale è obbligatoria, secondo alcuni dal 20 febbraio 2018, secondo altri dal 19.
            Nell'assenza di precedenti giurisprudenziali (di legittimità e di merito) che abbiano affrontato ex professo il tema, osserviamo come in dottrina sia stato correttamente osservato il fatto che i riferimenti nomativi da utilizzare per rispondere all'interrogativo sono alquanto scarni e che l'unico addentellato di riferimento contenuto nella legge è quello di cui al secondo comma dell'art. 14 novies, secondo cui «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati».
            Il comma 4 della medesima disposizione specifica che i mezzi di pubblicità sono quelli di cui al settimo comma dell'art. 107 l.f., il quale a sua volta rimanda ad un decreto ministeriale la individuazione dei sistemi di pubblicità. Dunque, il legislatore ha voluto prevedere, una simmetria tra i meccanismi pubblicitari del programma di liquidazione e quelli che governano le vendite fallimentari.
            Sennonché, si è giustamente osservato come questo parallelismo non è stato conservato (probabilmente in modo inconsapevole) in occasione della introduzione del Portale delle vendite pubbliche (almeno per ora, in quanto la legge di riforma delle procedure di insolvenza parrebbe porre rimedio all'incongruenza), poiché il d.l. 83/2015 modificando l'art. 107, comma primo, e l'art. 182, comma primo, l.fall., ha "dimenticato" di innestarlo anche nel corpo della l. 3/2012.
            Quindi, a nostro avviso, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche non è obbligatoria per le vendite che si svolgono ai sensi della l. 3/2012.
            A proposito della possibilità di vendere a trattativa privata, è chiaro che il caso prospettato impone al curatore di fare intelligente uso della elasticità che la procedura competitiva gli consente, fermo restando il necessario rispetto del programma di liquidazione. Quindi, sotto questo profilo, egli potrebbe a nostro avviso percorrere due strade: o accettare una offerta di acquisto per un importo pari a quello della vendita ultima andata deserta, oppure, ricevuta l'offerta da parte del contraente privato, esperire celermente un tentativo di vendita competitiva le cui condizioni sono quelle indicate da quel contraente, in guisa che il mercato sia comunque stimolato ad esprimersi rispetto ad esse.
            In definitiva, la soluzione indicata ci sembra del tutto praticabile.