Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

compenso liquidatore vs compenso OCC

  • Giovanna Stefanelli

    Ferrara
    22/03/2021 12:45

    compenso liquidatore vs compenso OCC

    Buongiorno,
    sono arrivata al termine della prima procedura di liquidazione e mi trovo ad avere tantissimi dubbi.
    La procedura ha sostenuto le seguenti spese come da rendiconto non opposto:
    Spese legali € 700
    Oneri bancari € 200
    Spese pubblicità € 200
    Anticipazioni del liquidatore € 600
    L'attivo della procedura al netto delle spese ammonta a circa € 4.600,00.
    La sottoscritta richiede la liquidazione del suo compenso determinato dal Giudice in € 3.000,00. L'OCC non era stato pagato dal debitore e peraltro non aveva neppure presentato domanda di insinuazione al passivo.
    In sede di riparto la sottoscritta destina la la somma di € 4.600,00 al pagamento di ulteriori spese bancarie, della spesa per la pubblicità sul portale del Tribunale di riferimento, del proprio compenso determinato dal Giudice. Rimangono € 900,00 che la sottoscritta destina all'OCC.
    L'OCC presenta opposizione (me lo aspettavo) sostenendo che l'importo disponibile va suddiviso in proporzione sia per il suo compenso (peraltro non liquidato da nessuno), che per il mio, che anche per le spese di pubblicità e per le spese bancarie indicate nel rendiconto, nulla opponendo per quelle già indicate nel rendiconto.
    E' giusto quanto osservato dal collega? L'art. 14-duodecies effettivamente prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri.
    E' anche vero che, in analogia, l'art. 111 bis L.F. prevede al comma 3 i crediti prededucibili sono pagati prima e al di fuori del procedimento di riparto se sono sorti nel corso del fallimento o dell'esercizio provvisorio, se sono liquidi ed esigibili e non contestati per collocazione ed ammontare e se vi sia un attivo presumibilmente sufficiente a soddisfare integralemente tutti i titolari di tali crediti. Posto che il compenso del liquidatore, le spese bancarie, le spese di pubblicità sono, crediti sorti nel corso del procedimento di liquidazione e sono liquidi, esigibili e non contestati e vi sono le risorse sufficienti a soddisfare integralmente i titolari di tali crediti, il parere della sottoscritta è che vadano pagati integralmente lasciando all'OCC (che peraltro non ha nemmeno presentato istanza di insinuazione al passivo) solo le somme che residuano.
    Grazie per il chiarimento e buona giornata.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/03/2021 19:55

      RE: compenso liquidatore vs compenso OCC

      Il primo punto intorno a cui ruota la questione è uno: il compenso dell'OCC è un creeito prededucibile o no?
      A nostro avviso la risposta deve essere positiva, in quanto l'OCC è un organismo indispensabile della procedura, tanto che la domanda di accesso deve essere corredata da una relazione particolareggiata di tale organo (comma 3 art. 14 ter l. n. 3 del 2012), per cui è indubbio che l'attività di questo sia funzionale allo svolgimento della liquidazione del patrimonio; del resto anche lei concorda su tale punto dal momento che lascia proprio all'OCC il residuo attivo dopo la liquidazione delle spese prededucibili e non le attribuisce ai creditori proprio perché considera anche il compenso dell'OCC in prededuzione. Non a caso, l'art. 6 del nuovo codice delle crisi (non ancora in vigore) nell'individuare i crediti prededucibili, pone al primo posto proprio quelli dell'OCC.
      Se è così, il credito dell'OCC è un credito prededucibile che occupa, nella graduazione da farsi in caso di insufficienza dell'attivo alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, lo stesso posato che occupa il suo, in quanto entrambi spese di giustizia, da soddisfare proporzionalmente.
      A questo punto sorge il problema concreto dell'effettivo esercizio del credito dell'OCC, dal momento che, come lei dice, non è stato insinuato né liquidato. Entrambi questi aspetti assumono rilievo se lei, come liquidatore, contesta il credito nell'an o nel quantum o nella collocazione del credito richiesto, perché in tal caso, applicando la norma fallimentare da lei richiamata, il titolare avrebbe dovuto partecipare al passivo ex art. 14 septies e art. 14 opties l. n. 3 del 2012. Non avendolo fatto lei non considerare il credito e distribuire la somma residua ai creditori aventi diritto.
      Questa strada potrebbe però incontrare qualche difficoltà nel fatto che la materia del sovraindebitamento è scarsamente regolata e non è pacifica l'applicazione dell'art. 111bis l. fall. alla fattispecie, per cui, sarebbe preferibile, invitare l'OCC a farsi liquidare il credito e seguire il pagamento proporzionale, evitando eventuali rivendicazioni nei suoi confronti.
      Zucchetti SG srl