Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - CREDITI DEGLI ADVISOR E DELL'OCC

  • Simona Conti

    Sarzana (SP)
    11/05/2023 18:57

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - CREDITI DEGLI ADVISOR E DELL'OCC

    Buonasera,
    ritenete che gli Advisor del debitore e l'Occ nella persona del gestore, debbano trasmettere al liquidatore la domanda di ammissione al passivo. Io direi di no visto che sia nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata che nella relazione del Gestore entrambi hanno inserito i loro crediti nell'elenco delle passività del debitore. Mi pare sia già esplicitata la richiesta di inserimento di questi crediti nel passivo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2023 18:44

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - CREDITI DEGLI ADVISOR E DELL'OCC

      Non siamo del tutto d'accordo sulla sua ricostruzione, nel senso che l'inserimento dei rispettivi crediti nell'elenco delle passività non equivale a richiesta di pagamento avendo tale elenco lo scopo di consentire al liquidatore si individuare i creditori ai quali notificare la sentenza di apertura della procedura con indicazione del la entro cui trasmettere la domanda di insinuazione, come ben evidenzia la lett. d) del comma secondo dell'art. 270, integrato dalla previsione di cui al primo comma dell'art. 272.
      Il credito dell'OCC è sicuramente prededucibile a norma della lett.a) dedl primo comma dell'art. 6, ma la stessa caratteristica dovrebbe avere anche il credito del gestore, posto che il secondo comma dell'art. 277 attribuisce la prededuzione ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione controllata. La disciplina sulla liquidazione controllata non regola le modalità di pagamento dei crediti prededucibili, ma applicando il meccanismo previsto per la liquidazione giudiziale, non è necessaria una domanda di insinuazione al passivo, essendo sufficiente una richiesta al liquidatore di soddisfare i crediti in prededuzione fuori riparto; tuttavia, se il liquidatore contesta per qualche motivo i crediti, i titolari dovranno comunque passare per la verifica.
      Zucchetti SG srl
      • Sabrina Maccio'

        SAVONA
        17/11/2023 18:07

        RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - CREDITI DEGLI ADVISOR E DELL'OCC

        Buongiorno
        sono gestore in una procedura di liquidazione controllata, il liquidatore nominato dal Tribunale mi ha detto che devo fare ricorso per richiedere l'ammissione al passivo delle mie competenze. L'OCC ha fatto sottoscrivere un preventivo, ma logicamente in questo documento non si fa menzione del compenso del Gestore, ma solo (ovviamente) dell'OCC.
        Ho parlato con il liquidatore per capire se vi erano delle contestazioni, ma mi ha risposto che non v'è alcuna contestazione, solamente è convinto che solo l'OCC sia esentato dall'obbligo di presentare ricorso.
        Ho cercato di spiegargli che il Gestore verrà pagato dall'OCC solo a seguito del pagamento all'Organismo da parte della procedura, ma purtroppo non c'è stato verso....
        Come mi devo comportare? Come posso calcolare la mia percentuale?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/11/2023 12:34

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - CREDITI DEGLI ADVISOR E DELL'OCC


          Il liquidatore ha ragione quando sostiene che unico legittimato a chiedere il compenso è l'OCC e non il gestore in quanto il rapporto si instaura tra debitore e OCC, il quale poi nomina un gestore scegliendolo nell'elenco che è tenuto a formare a norma del comma 1 dell'art. 9 del d.m. n. 202 del 2014. Tale decreto, infatti contiene i calcoli per il compenso all'OCC e quando e con riferimento al gestore si limita a richiamare criteri di divisione proporzionali tra l'organismo e il singolo gestore; a sua volta l'art. 6 del CCII considera quale prededucibile esclusivamente i crediti per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC.
          In sostanza è L'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento che è legittimato a chiedere il pagamento del compenso in via prededucibile.
          Tanto premesso, la disciplina sulla liquidazione controllata non contiene una normativa similare a quella dettata per l'accertamento dei crediti prededucibili nella liquidazione giudiziale dall'art. 222, tuttavia il sistema applicabile finisce inevitabilmente per sovrapporsi a quello previsto da questa norma. Invero, posto che lo stato passivo è, per definizione destinato ai crediti concorsuali, i crediti prededucibili, liquidi ed esigibili possono essere soddisfatti (se ci sono ovviamente le liquidità necessarie) dal liquidatore su richiesta del creditore, il quale, soltanto nel caso di contestazione, dovrà ricorrere all'accertamento a mezzo della insinuazione, eventualmente tardiva. Visto che, come lei riferisce, il liquidatore non ha contestazioni da sollevare sul compenso dell'OCC, potrà provvedere al pagamento all'atto della richiesta se le liquidità lo consentono, altrimenti dovrà graduare i crediti prededucibili; il gestore, a sua volta, si rivolgerà all'OCC per le sue prestazione.
          Zucchetti SG srl