Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

pagamenti tra decreto fissazione udienza e omologa - piano del consumatore

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    07/04/2020 09:52

    pagamenti tra decreto fissazione udienza e omologa - piano del consumatore

    E' stato emanato per un consumatore il decreto di ammissione alla procedura da sovraindebitamento, con fissazione udienza per l'omologa.
    Si chiede se nel periodo intercorrente tra la data del decreto di apertura e la data di omologa le scadenze dei debiti pregressi inclusi nel piano debbano essere mantenute o rispettate o se debbano essere interrotti tutti i pagamenti da parte del debitore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2020 20:03

      RE: pagamenti tra decreto fissazione udienza e omologa - piano del consumatore

      Crediamo di si. Partiamo dall'ipotesi che si tratti di crediti 8° debiti) precedenti, che scadono successivamente alla presentazione della domanda e fissazione dell'udienza di cui all'art. 12bis l. n. 3 del 2012 e, sebbene questa tipologia di crediti non sia presa in considerazione espressamente, esiste più di qualche indicazione che suggerisce che gli stessi debbano essere pagati. In primo luogo manca una norma che disponga la scadenza dei crediti alla presentazione della domanda come fa l'art. 55 l. fall. , richiamato dall'art. 169 nel concordato. Inoltre l'art. 12-bis non prevede la sospensione automatica delle azioni esecutive ma è solo col decreto di fissazione dell'udienza che il giudice può (non deve) sospendere la prosecuzione delle azioni esecutive e non inibirne l'inizio. Letta questa disposizione unitamente a quella del comma settimo per la quale, a differenza dell'accordo, nel piano del consumatore è solo l'omologa che equivale al pignoramento e considerato altresì che l'art. 12-ter in tema di effetti dell'omologazione prevede l'obbligatorietà generalizzata del piano per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione dell'omologa, si capisce che il patrimonio del debitore è vincolato solo con la pubblicizzazione (ed eventuale trascrizione "affine" a quella di un vero e proprio pignoramento) dell'omologa .
      Zucchetti Sg srl
      • Elisa Rossi

        FORLI' (FC)
        14/04/2020 12:37

        RE: RE: pagamenti tra decreto fissazione udienza e omologa - piano del consumatore

        Chiedo se la risposta è la medesima (continuazione a effettuare pagamenti tra data decreto fissazione udienza e data eventuale omologa) nel caso il decreto disponga che debba intendersi equiparato all'atto di pignoramento.


        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/04/2020 19:39

          RE: RE: RE: pagamenti tra decreto fissazione udienza e omologa - piano del consumatore

          Si chiede se nel periodo intercorrente tra la data del decreto apertura della procedura a carico del consumatore e la data di omologa le scadenze dei debiti pregressi inclusi nel piano debbano essere mantenute e, noi abbiamo dato risposta affermativa sulla base di alcune considerazioni tra cui anche che, a norma del settimo comma dell'art. 12bis, a differenza dell'accordo, nel piano del consumatore è solo l'omologa che equivale al pignoramento, per cui non vediamo come il decreto di fissazione dell'udienza disporre che esso equivale a pignoramento in chiaro contrasto con la legge.
          Probabilmente con il decreto in questione ha disposto la sospensione dei procedimenti esecutivo in corso, come il secondo comma dell'art. 12bis consente e la cui mancanza costituiva un altro degli elementi a sostegno della permanenza dell'obbligo del pagamento. Se è così potrebbe venir meno un tasselli perché si potrebbe dire che il divieto di azionare il credito esecutivamente include anche il divieto del pagamento, ma la norma richiamata non ha questa portata così vasta, come nel fallimento o nel concordato, ma prevede soltanto che il giudice possa impedire la "prosecuzione di specifiche procedure di esecuzione, il che se dà al giudice la possibilità di bloccarne alcune ed altre no, contestualmente dà al giudice il potere di intervenire solo sulle procedure pendenti (in questo senso ne impedisce la prosecuzione) e non su quelle nuove da iniziare; pertanto, la norma potrebbe non toccare i crediti che scadono successivamente.
          Ovviamente si tratta di considerazioni fatte per sopperire al silenzio della legge, e per questo usiamo il condizionale.
          Zucchetti SG srl