Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Sospensione feriale e termini pubblicità Avviso di vendita

  • Pasquale Tuccillo

    Roma
    26/04/2019 12:12

    Sospensione feriale e termini pubblicità Avviso di vendita

    Spett.le Fallco
    Vorrei conoscere il Vs. parere in merito al regime di sospensione feriale dei termini con riferimento ai due distinti termini che riguardano l'avviso di vendita: a) il termine da 90 a 120 giorni per le offerte; b) il termine di 45 giorni per le pubblicità (da computare a ritroso rispetto alla data fissata per la vendita).

    Ho letto il parere che ritiene che l'udienza di vendita è soggetta al regime di sospensione feriale sicchè la stessa non potrebbe essere fissata ad agosto.

    Mi chiedo se ne consegua che dovendo ad esempio a maggio fissare una prima vendita:
    A) il termine di 90 - 120 giorni indicato in delega possa essere cumulato con i 30 giorni di sospensione feriale (divenendo così difatto di 120 - 150 gg.)

    A) il termine per le pubblicità di 45 gg prima della vendita debba tenere conto dei 30 gg di sospensione di agosto e pertanto una vendita ad esempio fissata a al 10 settembre abbia una pubblicità che scada il 26 giugno.

    Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      28/04/2019 17:51

      RE: Sospensione feriale e termini pubblicità Avviso di vendita

      Rispondiamo all'interrogativo svolgendo alcune premesse di carattere generale, funzionali ad esplicitare le ragioni dell'opinione che ci accingiamo ad esprimere.
      Le operazioni di vendita (che vanno dall'apertura delle buste all'eventuale gara tra gli offerenti, fino a giungere all'aggiudicazione o alla trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per l'assegnazione del bene) si svolgono in una apposita udienza.
      Lo si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta"; la previsione costituisce una novità (introdotta nel 2005) rispetto alla previgente formulazione del testo normativo, il quale invece si limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni a seguire.
      È opinione generalmente condivisa quella per cui l'udienza in cui si svolge la vendita sia una udienza particolare, atteso che per espressa previsione dell'art. 631 c.p.c., la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita, elemento questo che contribuisce a rafforzare l'idea che quella della vendita è una udienza, poiché altrimenti la deroga contenuta nell'art. 631 non avrebbe avuto ragion d'essere.
      Che l'udienza in cui si celebra la vendita sia peculiare è opinione della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene prima delle riforme del 2005/2006) che la vendita tenuta di fronte al Giudice dell'esecuzione non può essere equiparata ad una udienza, tanto è vero che è escluso che le norme dettate per lo svolgimento di quest'ultima possano applicarsi meccanicamente all'incanto (v. sul punto Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178).
      Ciò detto, occorre ricordare che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali si applica in via generale a tutti gli affari civili, tranne che a quelli in relazione ai quali l'applicazione della disciplina della sospensione è esclusa in forza di espresse disposizioni, cui la giurisprudenza attribuisce carattere eccezionale, e come tali insuscettibili di applicazione analogica (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez.V, 9 luglio 2014, n. 15643).
      Sulla scorta di questi elementi si deve allora ritenere che durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali le vendite non possano essere celebrate.
      Si consideri inoltre il fatto che la vendita è attività che potrebbe essere compiuta direttamente dal Giudice, cui il delegato si sostituisce in caso di delega, sicché ove la vendita non venisse delegata non si potrebbe ragionevolmente dubitare del fatto che nel periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto le vendite non potrebbero essere disposte.
      In questa direzione sembrerebbe esprimersi la giurisprudenza, la quale ha per esempio affermato che "tra gli affari civili urgenti - previsti dall'art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2006, n. 14979).
      Negli stessi termini (Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 2001, n. 10727), la quale correggendo la pronuncia della Corte di Appello, (la quale aveva affermato che tutte le attività del consulente possono essere svolte durante il periodo di sospensione feriale) ha affermato che "le attività alle quali i difensori hanno diritto di essere presenti, come appunto quelle di consulenza, non possono essere validamente svolte nel periodo feriale, salvo che nelle cause urgenti. La conseguente nullità, tuttavia, è condizionata al verificarsi di una specifica e concreta menomazione dei diritti delle parti [cfr., con riferimento alle udienze, Cass. 19 aprile 1991 n. 4227, 26 marzo 1994 n. 2978, 18 novembre 1995 n. 11992]".
      Dalle considerazioni che precedono deve altresì ricavarsi, a nostro avviso, il convincimento per cui anche i termini indicati nella domanda soggiacciono alla sospensione feriale dei termini processuali.
      Si osservi in proposito, che secondo Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989, n. 68le sospensione feriale dei termini processuali "riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi).