Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Denuncia ex art. 59, codice dei beni culturali.

  • Francesco Forzoni

    Arezzo
    18/12/2025 11:03

    Denuncia ex art. 59, codice dei beni culturali.

    Buongiorno,
    In qualità di delegato ho aggiudicato un lotto comprendente, tra gli altri, alcuni fabbricati sui quali risulta trascritto vincolo di interesse storico-artistico ex art. 2 e 5 D.lgs 490/1999 (oggi art. 10 D.lgs 42/2004).
    Mi sorgono 3 quesiti su cui chiederei il Vostro cortese e qualificato parere.
    1) L'ordinanza di vendita (di tipo standard) incarica il delegato "ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.lgs 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina".
    Il comma 2, lett. b) del predetto articolo stabilisce però che la denuncia è effettuata "dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata...".
    Ciò considerato, è corretto ritenere che l'ordinanza di delega non possa derogare alle norme del codice dei beni culturali, e quindi che la denuncia fatta dal Delegato potrebbe essere ritenuta invalida dalla Soprintendenza, dovendovi provvedere sempre e comunque l'aggiudicatario? In altri termini chi sarà opportuno che provveda all'incombente, il Delegato, l'aggiudicatario o entrambi?
    2) Il termine di 30 giorni ex art. 59 2° comma del codice (ove si parla di "trasferimento") decorre dal decreto di trasferimento e non dalla semplice aggiudicazione, giusto?
    3) L'ultimo quesito nasce dal fatto che il prezzo di aggiudicazione è unico per l'intero lotto comprendente anche immobili non vincolati, ed è inferiore al valore di stima (a seguito di ribassi).
    Poiché la perizia attribuisce analiticamente un valore di stima proprio ad ogni singolo immobile (inclusi i vincolati, che hanno ciascuno la sua precisa valutazione) è corretto denunciare un valore di acquisto dei singoli beni vincolati ricavandolo dal rapporto tra prezzo globale di aggiudicazione e valore globale della stima (riducendo quindi, in proporzione, il valore di stima dei singoli beni vincolati), ovvero troverà comunque applicazione l'art. 60, comma 2 del codice, secondo cui "qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo" il valore è determinato d'ufficio?
    Ringrazio e pogo i più cordiali saluti
    • Francesco Forzoni

      Arezzo
      18/12/2025 11:18

      RE: Denuncia ex art. 59, codice dei beni culturali.

      Scusatemi, aggiungo un ultima domanda: come si coordina con l'esecuzione forzata la disciplina dell'art. 60, 4° e 6° comma D.lgs 42/2004 secondo cui in pendenza del termine di 60 giorni per la prelazione l'alienazione è sospensivamente condizionata, e qualora il Ministero eserciti la prelazione "su parte" dei beni alienati l'acquirente ha diritto di recesso?
      Ancora grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        20/12/2025 10:21

        RE: RE: Denuncia ex art. 59, codice dei beni culturali.

        Traendo le fila del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere osserviamo che:
        1. La denuncia fatta dal delegato è valida e vincola l'amministrazione ad esercitare la prelazione nel termine indicato dall'art. 61.
        2. in termine decorre dal decreto di trasferimento e non dall'aggiudicazione.
        3 il prezzo di esercizio della prelazione può essere individuato ricavandolo dal rapporto tra prezzo globale di aggiudicazione e valore globale della stima (riducendo quindi, in proporzione, il valore di stima dei singoli beni vincolati), come indicato nella domanda.
        4. Il decreto di trasferimento può essere revocato in caso di esercizio parziale della prelazione.
        Cerchiamo di spiegare le ragioni di questo convincimento.
        Ai sensi dell'art. 59 del citato d.lgs. gli atti che trasferiscono la proprietà di beni culturali sono denunciati al Ministero entro trenta giorni dalla stipula, presso la Soprintendenza del luogo in cui si trovano i beni.
        La denuncia è presentata: dall'alienante, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
        Ai sensi del quarto comma del citato art. 59 la denuncia contiene:
        a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
        b) i dati identificativi dei beni;
        c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
        d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
        e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dalla legge.
        In forza del successivo art. 61, il Ministero esercita la prelazione nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della denuncia (o nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento in cui ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa) notificando all'acquirente il provvedimento di prelazione. L'ultimo comma dell'art. 61, dispone che "In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa".
        È ben vero che la norma parla di acquirente, ma nulla esclude che, per ragioni di economia processuale, il giudice dell'esecuzione possa onerare dell'incombente il professionista delegato, al quale la norma fa riferimento poiché nell'impianto del codice di procedura civile vigente all'epoca dell'entrata in vigore della norma la delega era meramente eventuale.
        Dunque, se l'ordinanza di delega lo prevede, nel caso di specie il professionista delegato dovrà avere cura di eseguire la denuncia di cui all'art. 59, comma due, cit., ossia di trasmettere (a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec) il decreto di trasferimento al competente Soprintendente nel termine di trenta giorni.
        Secondo una risalente pronuncia (Cass., 9 settembre 1953, n. 3005) l'obbligo di denuncia si ricollega al decreto di trasferimento, non già al provvedimento di aggiudicazione, sicché l'aggiudicatario deve aver già versato il saldo del prezzo. Questa ricostruzione trova conferma nel testo unico.
        In pendenza del termine di sessanta giorni per l'esercizio della prelazione il trasferimento della proprietà è sospensivamente condizionato.
        Se la prelazione non viene esercitata, il Giudice adotterà un provvedimento (meramente ricognitivo) con il quale si darà atto del mancato esercizio della prelazione, il quale costituisce titolo per la cancellazione della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 2668, comma terzo, c.c. (se invece il decreto di trasferimento non è stato ancora pronunciato, provvederà in tal senso).
        Se invece il ministero esercita il diritto di prelazione, il decreto di trasferimento (ove emesso) si considererà tam quam non esset ed all'aggiudicatario andrà restituito il prezzo versato. Con il tempestivo esercizio della prelazione, "la proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica" (art. 61 comma 3), il che esclude la necessità di pronunciare un nuovo decreto di trasferimento.
        Sarà sufficiente un provvedimento meramente ricognitivo dell'esercizio del diritto di prelazione e nei registri immobiliari sarà sufficiente annotare l'avveramento della condizione.
        Quanto al prezzo è evidente che l'art. 60 contempla l'ipotesi in cui il valore non sia altrimenti individuabile. Il che non è quando la perizia abbia determinato il valore dei singoli cespiti che compongono il lotto.
        Infine, se l'aggiudicatario dovesse subire la prelazione, è evidente che potrà chiedere al giudice la revoca del decreto di trasferimento, ottenendo il rimborso del prezzo, dovendosi intendere in questo modo la previsione di cui all'art. 61 ultimo comma d.lgs 42/2004. Tuttavia per evitare che i tempi della procedura restino indefiniti, sarà opportuno che il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri di governo del processo, ex art. 484 c.p.c., assegni all'acquirente un congruo termine per dichiarare se intende recedere o meno, con l'avvertenza che in difetto il trasferimento si intenderà definitivo.