Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

RECLAMO EX ART.591 TER C.P.C. TERMINI DI RILANCIO DIFFERENTI DALL'AVVISO DI VENDITA

  • Francesco Grieco

    Roma
    04/04/2024 12:30

    RECLAMO EX ART.591 TER C.P.C. TERMINI DI RILANCIO DIFFERENTI DALL'AVVISO DI VENDITA

    Gent.mi,
    nella mia qualità di Professionista Delegato alla vendita in una procedura esecutiva immobiliare, è stato proposto reclamo poichè uno dei due offerenti ( l'altro risulta aggiudicatario) ritiene che il sistema ( la piattaforma su cui si è svolta l'asta) ha fissato termini diversi sia da quello stabilito con l'avviso di vendita.
    In effetti, in avviso di vendita era indicato 10 minuti "qualora fossero effettuate offerte negli ultimi 10 minuti prima della scadenza del termini, la scadenza sarà prolungata automaticamente di 10 minuti" ma il sistema ha applicato 15 minuti. Il G.E. ha fissato udienza per la convocazione delle parti e del sottoscritto.
    Secondo voi, ci sono gli estremi per annullare l'aggiudicazione in favore dell'altro e disporre una nuova vendita.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      06/04/2024 09:13

      RE: RECLAMO EX ART.591 TER C.P.C. TERMINI DI RILANCIO DIFFERENTI DALL'AVVISO DI VENDITA

      A nostro avviso ricorrono i presupposti per procedere all'annullamento della gara.
      Dal contenuto della domanda ricaviamo che la vendita si è svolta secondo il sistema della vendita telematica asincrona, la quale prevede che i rilanci, effettuati esclusivamente in via telematica, possano essere formulati in un lasso temporale predeterminato (per esempio entro le ore 19:00 di un tale giorno).
      In questo tipo di vendita, per evitare il rischio per cui tutti i rilanci si affollino nei momenti immediatamente precedenti all'ultimo secondo utile, si prevede il così detto extra time: il termine finale per la esecuzione dei rilanci viene cioè automaticamente posticipato (ad esempio di 10 minuti) quando l'ultimo rilancio sia eseguito a ridosso della scadenza (ad esempio, negli ultimi 5 minuti).
      Questo termine, attenendo alle modalità di svolgimento della vendita, non può essere diverso da quello indicato nell'ordinanza o nell'avviso di vendita.
      È noto che l'ordinanza di vendita, nel dettare le regole di svolgimento del procedimento liquidatorio, costituisce lex specialis del procedimento medesimo, e quindi vincola gli offerenti così come li vincolano le norme del codice di procedura civile (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).
      Ovviamente, ad esse è vincolato anche il professionista delegato
      Secondo la giurisprudenza, Le regole del procedimento liquidatorio fissate dal giudice ed indicate nell'avviso di vendita sono immutabili, "attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l'intero sviluppo della vendita forzata – l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte" (Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171; negli stessi termini sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32136).
      Queste considerazioni rendono la gara, per come si è svolta, suscettibile di essere invalidata.