Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

vendita sospesa dopo la delega

  • Federico Betti

    Monterotondo (RM)
    24/07/2023 09:26

    vendita sospesa dopo la delega

    In una vendita sospesa dopo la delega perché il Giudice ha disposto a carico del creditore procedente il deposito della accettazione di eredità del debitore al fine di accertare la continuità ventennale, l'intervento di un creditore ai sensi del 499 cpc e del fallimento di una società collegata al debitore per il quale il giudice ha disposto il seuqestro conservativo dei beni del debitore sono da considerarsi tempestivi
    • Zucchetti SG

      26/07/2023 10:53

      RE: vendita sospesa dopo la delega

      In linea generale, l'art. 499, comma primo, c.p.c., dispone che "Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile". Il comma secondo aggiunge che il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569".
      Con riferimento alle esecuzioni immobiliari, a norma dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione. L'art. 565 considera invece intervento tardivo quello che avviene oltre questo termine. In tal caso l'interveniente, a norma del combinato disposto degli artt. 565 e 566 c.p.c.: se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati; se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      L'individuazione di cosa debba intendersi per "prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita" è stata, in passato, controversa. Secondo taluni si trattava dell'udienza nella quale concretamente sia stata disposta la vendita e non di quella in cui astrattamente ciò sarebbe dovuto avvenire. Altri invece ritenevano che questa udienza fosse quella fissata a seguito del deposito dell'istanza di vendita e nella quale astrattamente il Giudice avrebbe dovuto autorizzarla.
      La soluzione che si è affermata in giurisprudenza è quella secondo la quale l'intervento è tempestivo se avviene non oltre l'udienza nella quale il Giudice "per la prima volta" autorizza la vendita.
      Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 689, ha affermato (in motivazione) che "invero un'interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l'ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all'espropriazione dell'immobile (arg. ex art. 564 cod. proc. civ., parte prima) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata". Nella stessa direzione, Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940.
      Applicando il dato normativo sopra richiamato al caso di specie, siamo dell'avviso per cui gli interventi di cui alla domanda siano da considerarsi tardivi, poiché depositati dopo la pronuncia dell'ordinanza di vendita.