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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
validità offerta d'acquisto
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Monica Dominici
Firenze17/03/2026 14:32validità offerta d'acquisto
buonasera, in sede di vendita ( asta modalità asincrona ) l'unica offerta presentata mancava soltanto della dichiarazione da parte dell'offerente di aver preso visione della perizia, il resto tutto regolare . l'ho ammessa - ritenendo che l'omessa dichiarazione non fosse elemento essenziale dell'offerta e, quindi motivo per l'esclusione - aggiudicando l'immobile staggito. Ho chiesto all'offerente di depositare presso di me delegato specifica dichiarazione ad integrazione dell'offerta. Vorrei sapere cortesemente se il mio operato è stato corretto e, nel caso che avessi dovuto dichiarare inammissibile l'offerta cosa dovrei fare data l'aggiudicazione provvisoria verbalizzata ?
Ringrazio per l'attenzione.
Monica Dominici-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/03/2026 17:06RE: validità offerta d'acquisto
A nostro avviso non vi sono margini per far dichiarare l'invalidità dell'offerta.
Cerchiamo di spiegare compiutamente le ragioni di questo convincimento.
Il secondo comma dell'art. 571 c.p.c., nel testo riscritto dalla legge 80/2005, prevede tre distinti requisiti di efficacia dell'offerta:
l'indicazione di un prezzo pari almeno a quello base ridotto di un quarto;
il suo deposito nel termine stabilito con l'ordinanza di vendita adottata ai sensi dell'art. 569 c.p.c.;
la prestazione di una cauzione nelle forme stabilite dal giudice in misura non minore ad un decimo del prezzo offerto o, secondo alcuni, in misura non minore a quella (eventualmente maggiore) stabilità dal giudice dell'esecuzione.
A questi elementi condizionanti l'efficacia dell'offerta per espressa previsione normativa la dottrina e la prassi ne aggiunge ulteriori, individuandoli in tutti quei requisiti che servono ad qualificare una offerta in quanto tale, sicché ad esempio è da considerarsi inefficace l'offerta che non consenta di identificare il soggetto offerente, il prezzo offerto ed il bene che si intende acquistare.
Al di fuori di queste ipotesi parte la dottrina prevalente ritiene che l'offerente possa correggere altri errori materiali da cui è affetta l'offerta di acquisto, in sede di apertura delle buste.
Detto questo, riflessioni ulteriori si impongono ove nell'ordinanza di vendita fosse prescritto che l'offerta dovesse contenere (nel corpo o in allegato) a pena di inefficacia la dichiarazione indicata nella domanda (per quanto essa ci appaia francamente superflua in quanto la perizia si ritiene conosciuta, visto che deve essere pubblicata a norma dell'art. 490, comma secondo, c.p.c., e quindi utile solo per superare l'obiezione di colui il quale dovesse sostenere che la perizia non sia stata pubblicata; ma in tal caso tutto l'esperimento di vendita sarebbe nullo).
Invero, l'ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, sicché le relative prescrizioni sono vincolanti (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).
Ove questa dichiarazione fosse contenuta nell'ordinanza di vendita, potrebbe affermarsi che la sua violazione è causa di esclusione dell'offerta.
La questione, tuttavia, implica valutazioni opinabili, nel senso che di fronte a errori o omissioni di carattere formale (che cioè non incidono sulla sostanza dell'offerta) si contendono il campo due opposte esigenze: una che potremmo definire "efficientistica", che mira a salvare l'offerta in funzione della pronta liquidazione del bene", ed una più rigorista che invece è più attenta al rispetto delle prescrizioni per evitare il rischio di strumentalizzazioni.
Nel caso di specie, a nostro avviso la omessa dichiarazione è del tutto irrilevante poiché non richiede all'offerente un quid pluris violativo delle regole della par condicio degli offerenti.
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