Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

errata intestazione assegno 10% su offerta irrevocabile

  • Gregorio Dini

    CITTA' DI CASTELLO (PG)
    11/04/2020 15:45

    errata intestazione assegno 10% su offerta irrevocabile

    Buonasera
    in qualità di delegato in fase di apertura delle buste ho considerato irricevibile una offerta poiché l'assegno riportava una errata indicazione dell'anno: intestazione corretta Es.n. / 2013 mentre l'assegno riportava Es. n. /2019.
    Il bene è stato aggiudicato ad altro offerente che alla stessa asta aveva partecipato regolarmente con offerta al 75%.
    L'offerente escluso ha proposto reclamo evidenziando che il delegato non avrebbe dovuto aggiudicare il bene poiché:
    - era presumibile un realizzo maggiore;
    - l'errore sull'assegno era solo materiale ma ben si poteva accertare la volontà di partecipare all'asta;
    Secondo me l'offerta era irricevibile poiché non rispettava i requisiti ex art. 571 cpc; inoltre, anche volendo accettare l'offerta, come avrei potuto incassare l'assegno sul c/c della procedura ( Tribun Web riporta in modo specifico n. procedura ed anno della medesima ) qualora fosse poi risultato aggiudicatario?

    Rimango in attesa del vostro parere e ringrazio cordialmente.
    (Dott. Gregorio Dini)
    • Zucchetti SG

      13/04/2020 18:58

      RE: errata intestazione assegno 10% su offerta irrevocabile

      A Nostro avviso il reclamo potrebbe essere accolto.
      Preliminarmente, tuttavia, dobbiamo rilevare che l'offerta contenente un errore nella intestazione dell'assegno è stata correttamente considerata inammissibile.
      Invero, l'art. 571, comma secondo, c.p.c., prevede che l'offerta di acquisto è inefficace nei seguenti casi:
      - se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita;
      - se è inferiore di oltre ¼ al prezzo base;
      - se l'offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
      In tema di cauzione la giurisprudenza ci sembra piuttosto rigida, avendo affermato che "Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso". (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).
      Fatta questa premessa, siamo dell'avviso per cui la inammissibilità dell'offerta deriva dal fatto che la cauzione non poteva ritenersi "prestata" in quanto l'assegno circolare così compilato non avrebbe potuto essere incassato dal professionista delegato, né avrebbe potuto essere trattenuto a titolo di multa ai sensi dell'art. 587 c.p.c., qualora l'aggiudicatario non avesse versato il saldo prezzo nel termine stabilito il Giudice.
      Tuttavia, come anticipato, riteniamo che ricorressero le condizioni per non procedere all'aggiudicazione.
      Va osservato a questo proposito che l'art. 572 c.p.c., (nel testo riscritto dall'art. 13, comma 1 let. r) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in con l. 6 agosto 2015, n. 132 prescrive) che se è stata presentata una sola offerta (da intendersi come offerta valida) per un importo pari al prezzo base ridotto di un quarto, il Giudice (o il professionista delegato in caso di delega) aggiudica il bene, a meno che ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita o siano state formulate da uno dei creditori istanze di assegnazione.
      Orbene, nel caso prospettato dalla domanda appare evidente che, la presenza di una offerta esclusa per errori commessi in sede di elaborazione della stessa, poteva indurre il professionista delegato a ritenere che la celebrazione di un nuovo esperimento di vendita avrebbe potuto consentire di aggiudicare il bene ad un prezzo superiore in ragione del fatto che, rimettendo in gioco l'offerente escluso, poteva darsi luogo alla gara tra gli offerenti.
      È chiaro che non ogni offerta che venga considerata invalida preclude l'aggiudicazione.
      La lettera della norma, infatti, è volutamente generica, e dunque occorre compiere una valutazione che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, e che faccia apparire come "seria" la possibilità di espungere un prezzo superiore mediante un nuovo tentativo di vendita, sicché ad esempio non può essere ostativa all'aggiudicazione una offerta che appaia strumentale, oppure una offerta il cui offerente manifesti di non aver interesse alla gara, non presentandosi davanti al giudice dell'esecuzione il giorno fissato per la stessa.
      Se dunque l'offerente escluso era presente per l'eventuale svolgimento della cara, a nostro avviso il reclamo andrebbe accolto.