Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

notifica verbale aggiudicazione esecutato contumace

  • Sara Negrini

    BOTTICINO (BS)
    05/03/2026 09:55

    notifica verbale aggiudicazione esecutato contumace

    si chiede se (nell'ambito di procedura esecutiva post Cartabia) il professionista delegato alla vendita debba notificare il verbale di aggiudicazione all'esecutato (ditta individuale con PEC attiva), con la precisazione che nel corso della procedura (più precisamente nel periodo successivo al deposito nel fascicolo del bando di vendita e anteriore all'aggiudicazione) il legale dell'esecutato ha rinunciato al mandato.
    In caso affermativo la notifica può essere fatta alla PEC dell'esecutato?
    Si precisa che nell'ordinanza di delega (nomina del professionista delegato alla vendita) è indicato che "All'esito della gara il professionista redigerà apposito verbale e lo invierà per via telematica alla cancelleria"
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      07/03/2026 13:11

      RE: notifica verbale aggiudicazione esecutato contumace

      Va premesso che a norma dell'art. 591-bis comma 2 numeri, 3 e 4, il professionista delegato provvede alla deliberazione sull'unica offerta pervenuta, a norma dell'art. 572, alla eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581.
      Il comma 4 del medesimo art. 591-bis c.p.c. prescrive inoltre che il professionista delegato rediga il verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario (quest'ultima operazione potrà avvenire, in sede di gara, ove l'aggiudicatario sia presente), aggiungendo al comma 5 che detto verbale "è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma".
      Fatta questa premessa e posto che, come si vede, il verbale di aggiudicazione costituisce null'altro che una porzione del verbale delle operazioni di vendita, riteniamo che esso non debba essere comunicato, tanto meno ai partecipanti alla gara.
      A questo proposito va osservato, in primo luogo, che nessuna norma prevede che del verbale di aggiudicazione sia data comunicazione alle parti o agli offerenti, a meno che una comunicazione siffatta non sia stata prescritta dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita, la quale come noto costituisce lex specialis del procedimento liquidatorio (sulla natura dell'ordinanza di vendita cfr, ex multis, Cass., sez. III, 07/05/2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29/09/2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05/10/2018, n. 24570).
      In secondo luogo riteniamo che il verbale delle operazioni di vendita ben può essere assimilato, ai fini che qui interessano, al verbale di udienza,
      Invero, per quanto peculiare, l'udienza in cui si svolge la vendita è, appunto, una udienza. Lo afferma espressamente l'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta".
      Se così è, il verbale delle operazioni di vendita, al pari del verbale di udienza, si ha per conosciuto da tutti coloro i quali erano presenti allo svolgimento delle medesime, nonché da tutti coloro che, avendo conoscenza della data, del luogo e dell'ora in cui le operazioni di vendita si sarebbero svolte, avrebbero potuto parteciparvi e così avere piena contezza di quanto sarebbe accaduto.
      Non a caso del verbale di udienza non è prescritta alcuna comunicazione. Lo si ricava, implicitamente dall'art. 134 comma 2, il quale prevede che vada comunicato alle parti il solo provvedimento pronunciato fuori udienza dal giudice.
      Questo pone certamente il problema della individuazione del termine entro il quale il verbale di aggiudicazione (atto del delegato) può essere reclamato a norma dell'art. 591-ter c.p.c..
      Trattasi di questione sulla quale la riforma Cartabia è intervenuta.
      Invero, la legge delega (art. 1, 12° comma, lett. l) l. 26-11-2021, n. 206) pronosticava la sostanziale riscrittura della disciplina del reclamo avverso gli atti del professionista delegato contenuta nell'art. 591-ter c.p.c. prevedendosi, tra l'altro, la fissazione "un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile". Recependo questa indicazione il nuovo art. 591-ter c.p.c. dopo aver confermato che "quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto", aggiunge che le parti possono reclamare dinanzi al giudice dell'esecuzione gli atti del delegato nel termine di 20 giorni decorrenti dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.
      Il verbale di vendita, pertanto, può essere reclamato nel termine di 20 giorni successivi al suo compimento.
      Un unico differimento può essere ipotizzato, a nostro avviso, laddove l'aggiudicazione non sia intervenuta immediatamente all'esito della gara, ma abbia avuto luogo in un momento successivo (è il caso in cui il professionista delegato non abbia provveduto ad aggiudicare, ma il provvedimento di aggiudicazione sia stato adottato dal giudice al quale il delegato ha rimesso gli atti). In questo caso il termine per promuovere non già il reclamo ma l'opposizione agli atti esecutivi (ove si tratti di una impugnativa che ha ad oggetto un provvedimento del giudice dell'esecuzione) decorre da quest'ultimo provvedimento o dalla sua conoscenza.